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Regesto

Contingentamento dell'importazione di vini rossi. Ordinanza del Consiglio federale concernente la viticoltura e lo smercio dei prodotti viticoli, del 23 dicembre 1961 (Statuto del vino). Consentonol'art. 23 cpv. 1 della legge federale sull'agricoltura, del 3 ottobre 1951 (LAgr), e il principio della proporzionalità di mantenere il contingentamento?
1. Ammissibilità di una domanda d'accertamento (art. 25 PAF) e del ricorso di diritto amministrativo proposto contro la decisione d'accertamento (consid. 1).
2. Competenza del Consiglio federale in virtù dell'art. 23 cpv. 1 LAgr. Cognizione del Tribunale federale (consid. 4 e 5).
3. Apprezzamento di un parere emesso dalla Commissione svizzera dei cartelli, e degli argomenti ad esso opposti dalla ricorrente. L'opinione del Consiglio federale, secondo cui è d'uopo mantenere il contingentamento perchè rendendo completamente libera l'importazione dei vini rossi si metterebbe in pericolo lo smercio dei vini indigeni, è sostenibile (consid. 6-10).

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Referenzen

Artikel: art. 23 cpv. 1 LAgr