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Regesto

Art. 4 Cost. Diritto di esser sentito nella procedura amministrativa.
1. Ipotesi in cui i rapporti stesi da periti della pubblica amministrazione devono esser comunicati al privato che è parte nel procedimento amministrativo perché possa formulare al riguardo le proprie osservazioni.
2. In linea di principio, codesto privato ha il diritto di partecipare all'assunzione delle prove effettuate da organi dell'amministrazione. Un'eccezione si giustifica quando detta assunzione può raggiungere il suo scopo soltanto se si procede senza preavviso; in tal caso, il diritto di essere sentito è rispettato se i risultati ottenuti sono sottoposti all'interessato perché possa esprimersi al riguardo.

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Artikel: Art. 4 Cost.

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