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Regesto

Art. 63 cpv. 1, 81 OG; art. 19 RCB.
Adito con un ricorso diretto soltanto contro una clausola di un concordato bancario, il Tribunale federale non può esaminare d'ufficio se siano adempiute le condizioni generali per l'omologazione del concordato (cambiamento della giurisprudenza) (consid. 1).
Principio dell'uguaglianza del creditori nel concordato.
Ove la legge non disponga altrimenti, le clausole del concordato non possono modificare l'ammontare dei crediti insinuati né pregiudicare il diritto dei creditori di ricevere un ugual dividendo o di essere soddisfatti conformemente alle norme legali mediante l'utile dei beni abbandonati.
È inammissibile in un concordato con abbandono dell'attivo una clausola che stabilisca la data di conversione dei crediti libellati in valuta straniera (consid. 2, 3).

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Artikel: Art. 63 cpv. 1, 81 OG, art. 19 RCB