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Urteilskopf

106 III 97


20. Sentenza della II Corte civile del 9 ottobre 1980 nella causa Mafer S.A. in liquidazione contro Banca popolare svizzera (ricorso di diritto pubblico)

Regeste

Art. 82 Abs. 1 SchKG: Begriff der Schuldanerkennung.
1. Erfordernisse der durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung (E. 3).
2. Die stillschweigende Genehmigung eines Kontokorrentauszugs zusammen mit dem vom Schuldner unterzeichneten Krediteröffnungsvertrag stellt keine Schuldanerkennung für den Passivsaldo des Kontos dar (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 97

BGE 106 III 97 S. 97
La Banca popolare svizzera di Locarno fece intimare alla Mafer S.A. in liquidazione un precetto esecutivo di Fr. 161'067.95. Il debito si fondava sull'avere della banca relativo ad un conto corrente intestato alla debitrice. L'opposizione interposta al precetto esecutivo venne rigettata in prima istanza dal Pretore di Bellinzona e in seconda istanza dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, con sentenza del 26 giugno 1980. Contro quest'ultima decisione insorse la debitrice con ricorso di diritto pubblico fondato sulla
BGE 106 III 97 S. 98
violazione dell'art. 4 Cost. Il Tribunale federale ha accolto il gravame.

Erwägungen

Considerando in diritto:

1. Il ricorso di diritto pubblico ha di regola natura esclusivamente cassatoria: le conclusioni ricorsuali tendenti al rinvio degli atti all'autorità cantonale sono irricevibili (DTF 106 Ia 54).

2. L'istanza di rigetto dell'opposizione si fondava sul contratto di apertura di credito in conto corrente, sottoscritto dalle parti il 20 maggio 1974, e sull'estratto conto del 19 settembre 1979, dal quale risultava un saldo a favore della banca di Fr. 161'067.95. La ricorrente insorge in primo luogo contro l'affermazione dell'autorità cantonale, secondo cui l'estratto succitato è menzionato nel precetto esecutivo.
Questa affermazione della Camera di esecuzione e fallimenti appare invero poco comprensibile: nel precetto esecutivo notificato alla ricorrente - sotto la rubrica "Titolo di credito con la data, o causa del credito" - è indicato solo il numero del conto corrente, senza riferimento all'estratto conto del 19 settembre 1979. Tuttavia, malgrado questa lacuna, sin dall'inizio della procedura esecutiva non v'è stato alcun dubbio sull'identità tra il credito posto in esecuzione e quello risultante dai documenti prodotti dalla creditrice a sostegno dell'istanza di rigetto dell'opposizione. Sotto questo aspetto il giudizio impugnato non è quindi arbitrario.

3. La Camera di esecuzione e fallimenti ha rilevato che sull'estratto conto del 19 settembre 1979, inviato alla ricorrente, è indicato che esso è considerato accettato se non è contestato per scritto entro un mese. Dopo aver accertato che in concreto l'estratto del 19 settembre 1979 non è stato contestato, l'autorità cantonale ha ravvisato nell'accettazione per atti concludenti del saldo passivo del conto corrente la volontà del correntista di riconoscere il debito. A sostegno delle proprie conclusioni essa ha fatto riferimento, oltre che alla giurisprudenza cantonale, al parere di diversi autori. Secondo la ricorrente tali considerazioni sono insostenibili e rendono arbitrario il giudizio impugnato.
La dottrina citata dall'autorità cantonale non è pertinente: OSER e SCHÖNENBERGER, art. 117 CO n. 2, trattano tutt'altre
BGE 106 III 97 S. 99
questioni, mentre HESS, Die materiellen Grundlagen der provisorischen Rechtsöffnung und der Aberkennungsklage, pag. 61, e JÄGER, art. 82 LEF n. 4, considerano come riconoscimento di debito il benestare scritto. Il parere di questi autori è senz'altro esatto (cfr. MEYER, Die Rechtsöffnung auf Grund synallagmatischer Verträge, tesi Zurigo 1979, pag. 165; CAPREZ, FJS 186 pag. 6); esso si riferisce tuttavia a una fattispecie differente da quella in esame. Infatti la questione che si pone in concreto è quella di sapere se un contratto di apertura di credito in conto corrente, firmato dal debitore, possa costituire, unitamente ad un estratto conto non firmato, un valido riconoscimento di debito per il saldo passivo del conto. In altre parole occorre esaminare se l'autorità cantonale abbia violato in modo insostenibile la nozione di "riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata" dell'art. 82 cpv. 1 LEF. Questa nozione, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile (JÄGER, art. 82 LEF n. 4; FAVRE, Droit des poursuites, 3a edizione, pag. 154). Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (PANCHAUD et CAPREZ, Die Rechtsöffnung, § 6).

4. Il contratto di apertura di credito sottoscritto dalla debitrice contiene la clausola seguente:
"Il titolare del Conto deve accusare immediatamente ricevuta
dell'estratto, dandone benestare. Se tale benestare non si troverà nelle
mani della Banca al più tardi 5 giorni dopo l'avvenuta spedizione
dell'estratto, si riterrà che il debitore ne approva in ogni sua parte le
risultanze ed il saldo. Il debitore si obbliga a versare od a garantire
adeguatamente, entro il più breve termine, la eventuale eccedenza passiva
sorpassante il credito accordatogli."
Ciò significa che la ricorrente si è impegnata per scritto e senza riserve a pagare il saldo del conto corrente e a riconoscere come esatto quello risultante dall'estratto conto non contestato. Nella fattispecie il saldo passivo di Fr. 161'067.95 è determinabile sulla base dell'estratto conto del 19 settembre 1979; esso non è stato contestato e non è stato riportato a nuovo. Neppure è contestato l'adempimento del contratto da parte della banca creditrice.
Nondimeno, l'unico documento firmato dalla debitrice è il
BGE 106 III 97 S. 100
contratto d'apertura di credito, da cui l'ammontare del debito posto in esecuzione non è determinabile. Infatti, ovviamente, il saldo del conto corrente non era determinabile al momento della conclusione del contratto. Di conseguenza la Banca popolare svizzera non dispone di un riconoscimento di debito firmato dalla ricorrente, sulla base del quale sia possibile determinare la somma di denaro dovuta: i documenti da lei prodotti a sostegno dell'istanza di rigetto dell'opposizione non adempiono i requisiti del riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF (cfr. HESS, op.cit. pag. 22; cfr. tuttavia ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, pag. 521 lett. F, che sembra voler conferire la qualità di riconoscimento di debito anche all'estratto di conto corrente approvato tacitamente). È del resto opportuno precisare che la Camera di esecuzione e fallimenti ticinese, nella sentenza del 19 luglio 1956 in re Banco di Roma per la Svizzera, era giunta alla medesima conclusione, considerando irrilevante dal punto di vista esecutivo la clausola contrattuale secondo cui un estratto conto non contestato equivale al riconoscimento del saldo (Rep. 1965 pag. 400).
La sentenza impugnata viola quindi in modo arbitrario l'art. 82 LEF e deve essere annullata. Siffatta soluzione s'impone, anche se nella procedura ordinaria il giudice, nell'ambito del suo libero apprezzamento delle prove, può prendere in considerazione l'approvazione tacita o per atti concludenti del saldo di un conto corrente. Il rigetto dell'opposizione è infatti retto dalle rigide esigenze della procedura sommaria, che permette al creditore di evitare la procedura ordinaria e di ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione qualora egli disponga di un riconoscimento di debito scritto.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Erwägungen 1 2 3 4

Referenzen

BGE: 106 IA 54

Artikel: art. 82 LEF, Art. 82 Abs. 1 SchKG, art. 4 Cost., art. 117 CO

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