Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Polizia degli stranieri; mancato rinnovo di un permesso di dimora in relazione con il rispetto della vita familiare garantito dall'art. 8 CEDU (RS 0.101).
1. Rinvio ad una precedente decisione di carattere processuale emanata nella stessa causa con cui venivano esposti i principi procedurali validi per l'applicazione dell'art. 8 CEDU in materia di polizia degli stranieri (consid. 1; cfr. DTF 109 Ib 183 segg.).
2. Il richiamo dell'art. 8 CEDU in caso di mancato rinnovo del permesso di dimora presuppone che lo straniero abbia una relazione particolarmente intensa ed effettiva con un membro della sua famiglia avente il diritto di risiedere in Svizzera (coniuge o figlio minorenne) e che, per altro verso, non si possa pretendere che questo membro della sua famiglia si trasferisca nel paese straniero in questione (consid. 2).
3. Ove le condizioni testé evocate siano adempiute, si deve procedere alla ponderazione degli interessi in gioco conformemente all'art. 8 n. 2 CEDU. Il ricorso può essere accolto soltanto se l'interesse privato dei ricorrenti (lo straniero e la sua consorte) a poter rimanere in Svizzera prevale sull'interesse pubblico volto all'espulsione del ricorrente straniero (consid. 3).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 109 IB 183

Artikel: art. 8 CEDU, art. 8 n. 2 CEDU