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Regesto

Forma del compromesso secondo la Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, conclusa a Nuova York il 10 giugno 1958.
1. Un compromesso proposto per iscritto e accettato oralmente o tacitamente non rispetta la forma richiesta dall'art. II cpv. 2 della Convenzione di Nuova York. Non occorre soltanto una proposta scritta di sottoporre all'arbitrato la controversia pendente, ma anche l'accettazione scritta della controparte e la comunicazione di tale accettazione alla parte che ha formulato la proposta. La clausola compromissoria o il compromesso possono risultare altresì da uno scambio di telex (consid. 5).
2. L'esistenza di un compromesso espresso, concluso al momento in cui è sorta una controversia concreta, fa sì che non occorra esaminare se tale compromesso potesse fondarsi su di una clausola compromissoria anteriore e se questa clausola compromissoria adempisse le condizioni di forma poste dall'art. II cpv. 2 della Convenzione di Nuova York (consid. 6).