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Regesto

Divieto di recingere area boschiva; demolizione di una cinta (art. 3 cpv. 1 OVPF in relazione con l'art. 699 CC e l'art. 31 LVPF).
1. Eccezioni al divieto di recingere i boschi: ammesse se dettate da motivi di razionalità. In questi casi è possibile l'erezione di steccati di dimensioni ridotte per impedire la fuga del bestiame, purché essi siano conformi all'uso locale. Particolarità del Cantone Ticino, ove non esiste il cosiddetto "Weidewald" e pertanto non si cintano i boschi, ma i prati (consid. 4a e c).
2. La presenza di cancelletti non è nemmeno decisiva quando la cinta è munita di cartelli con i quali si indica la libera accessibilità del bosco (consid. 4b).
3. Anche il pascolo del bestiame minuto favorisce la distruzione della foresta (consid. 4d).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 3 cpv. 1 OVPF, art. 699 CC, art. 31 LVPF