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Regesto

Obbligo di edizione secondo l'art. 223 cpv. 2 LEF; segreto professionale dell'avvocato.
Ove un avvocato sia nello stesso tempo membro del consiglio d'amministrazione di una società e sia, in tale sua qualità, invitato a produrre nel fallimento della società tutti i documenti d'affari, occorre distinguere tra corrispondenza d'affari della società e documenti interni dell'avvocato. Dev'essere solamente prodotta la corrispondenza d'affari della società, di cui fa peraltro parte anche la corrispondenza di quest'ultima con l'avvocato (consid. 3a, b).
Se l'avvocato detiene nello stesso tempo determinati documenti per se stesso e per la società, egli è tenuto a completare e a produrre in modo appropriato i documenti d'affari della società (consid. 3c, d).

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Referenzen

Artikel: art. 223 cpv. 2 LEF