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Regesto

Art. 286 CP; impedimento di atti dell'autorità.
L'opposizione agli atti di un'autorità è un reato di evento il quale presuppone che l'agente, senza far ricorso alla violenza o alla minaccia, adotti un comportamento che ostacoli l'autorità o il funzionario nell'adempimento di un atto ufficiale (consid. 2a).
Correità.
La sola volontà, in particolare il fatto di approvare l'atto altrui non basta perché si abbia correità; occorre ancora che il correo partecipi effettivamente alla decisione, all'organizzazione o alla realizzazione del reato (consid. 2b).
Omissione.
Un reato di evento può essere commesso per omissione solo se l'agente omette colpevolmente un atto che era giuridicamente tenuto a compiere; non esiste un obbligo generale d'impedire che qualcuno commetta un reato (consid. 2b).
Art. 63 CP; commisurazione della pena; obbligo di motivazione; pena eccessiva.
La motivazione contenuta nella sentenza deve giustificare la pena pronunciata. Se, alla lettura della decisione impugnata, la pena appare eccessiva, occorre dedurne che o la motivazione è insufficente o la pena eccessiva, senza che la Corte di cassazione penale del Tribunale federale debba risolvere quale delle due ipotesi sia data nella fattispecie (consid. 3a).
Il giudice deve tener conto della gerarchia degli interessi giuridici tutelati. Egli deve spiegare le ragioni di una differenza importante tra le pene inflitte a due coimputati accusati d'aver commesso essenzialmente gli stessi reati (consid. 3b).

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Referenzen

Artikel: Art. 286 CP, Art. 63 CP