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Regesto

Art. 12 Cost; diritto all'aiuto in situazioni di bisogno. Assistenza sociale; partecipazione a misure occupazionali e d'inserimento.
Principio della sussidiarietà. Il diritto costituzionale garantisce soltanto un minimo, ossia i mezzi indispensabili per potere sopravvivere. La portata e il contenuto essenziale coincidono (consid. 4.1).
Colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze - in particolare accettando un lavoro adeguato - i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza, non adempie i presupposti legali (consid. 4.3).
Il versamento di un aiuto materiale può essere subordinato alla partecipazione a misure occupazionali e d'inserimento. Queste misure o programmi devono, in linea di principio, essere considerati come un lavoro adeguato, anche se il reddito che procurano non raggiunge l'ammontare delle prestazioni assistenziali (consid. 5).
In caso di fondamentale rifiuto a partecipare a misure occupazionali e d'inserimento che garantiscono il minimo vitale, le prestazioni (finanziarie) di assistenza possono essere totalmente soppresse (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 12 Cost