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Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU; art. 3 cpv. 1 e art. 7 cpv. 1 lett. b LLCA (legge sugli avvocati); § 8 della legge basilese sull'avvocatura del 15 maggio 2002; controllo giudiziario di esami di ammissione ad una professione (patente d'avvocato).
Differenza, in materia di esami di ammissione ad una professione, tra le questioni formali della legalità della procedura e le questioni materiali di un esame (consid. 2.7).
In materia di esami, fintantoché si tratti di valutare le necessarie conoscenze ed esperienze per l'esercizio della professione, la Convenzione non si applica perché manca una "contestazione su diritti o doveri di carattere civile" ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 2.9).
Valutazione arbitraria di un lavoro scritto elaborato a casa (consid. 3.1-3.2). Ogni Cantone può fissare esso medesimo le esigenze per l'ottenimento della patente cantonale d'avvocato (consid. 3.3). Base legale sufficiente nella LLCA, rispettivamente nella legge basilese sull'avvocatura per esigere un lavoro scritto di 14 giorni elaborato a casa, in quanto parte dell'esame (consid. 3.4).

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Referenzen

Artikel: Art. 6 n. 1 CEDU, art. 3 cpv. 1 e art. 7 cpv. 1 lett. b LLCA