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Regesto

Perturbamento della circolazione pubblica per negligenza (art. 237 n. 2 CP); commissione per omissione a seguito della creazione di un rischio (art. 11 cpv. 2 lett. d CP); negligenza (art. 12 cpv. 3 CP); nozione di circolazione pubblica; rapporto di causalità in caso di omissione.
Presupposti del reato di perturbamento della circolazione pubblica per negligenza (consid. 4.1).
Nonostante l'esercizio di una determinata attività sia regolato da prescrizioni di sicurezza legali, amministrative o associative, rimane applicabile il principio generale che impone a colui che crea un rischio di intervenire al fine di impedirne la realizzazione. Pertanto, sebbene le leggi che disciplinano la sua attività non l'obblighino ad agire, il funzionario che ha creato un rischio deve adottare le misure necessarie richieste dalle circostanze per prevenire i danni prevedibili (consid. 4.2.1 e 4.2.2).
Chi commette un reato per omissione dopo aver creato un rischio ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 lett. d CP commette al contempo una negligenza giusta l'art. 12 cpv. 3 CP, se la sua inazione non risulta dall'accettazione delle conseguenze prevedibili dell'antefatto, bensì da un'inattenzione o da una riprensibile mancanza di sforzi (consid. 4.2.3).
Le acque pubbliche ai sensi della LNI costituiscono un'area di circolazione pubblica giusta l'art. 237 CP (consid. 4.3.1).
Rapporto di causalità tra un'omissione e l'esposizione a pericolo di persone che prendono parte alla circolazione pubblica (consid. 4.4).

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Referenzen

Artikel: art. 12 cpv. 3 CP, art. 237 n. 2 CP, art. 237 CP