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Regesto

Art. 13, art. 14 cpv. 1 e art. 30 LAS; obbligo di rimborso del cantone di domicilio delle spese di un trasporto sanitario assunte dal cantone di soggiorno nell'ambito delle prestazioni assistenziali accordate a una persona nel bisogno in un caso d'urgenza.
Una prassi cantonale, secondo cui può essere presunta l'indigenza di una persona assistita dalla quale il fornitore di prestazioni ha tentato senza successo di pretendere il pagamento delle spese di trasporto in via esecutoria (ottenimento di un attestato di carenza beni), non viola la nozione di diritto federale dell'indigenza e neppure lede il principio della sussidiarietà delle prestazioni assistenziali statali. Estensione del relativo obbligo del cantone di soggiorno di procedere a indagini (consid. 3 e 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 13, art. 14 cpv. 1 e art. 30 LAS