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Regesto a

Art. 171 cpv. 1, art. 197 cpv. 1 lett. c e d nonché cpv. 2, art. 248 cpv. 1, art. 264 cpv. 1 lett. a e c CPP; segreto professionale, dissigillamento di documenti di un avvocato.
Un avvocato lui stesso coaccusato non può sottrarsi al sequestro da parte dell'autorità del perseguimento penale di mezzi di prova rilevanti relativi al rapporto di mandato, facendosi sostituire nella causa da colleghi di studio o avvocati corrispondenti stranieri (consid. 6). Esigenze riguardo all'esposizione (e alla contestazione) della connessione materiale tra i documenti dissigillati e l'oggetto dell'istruzione penale (consid. 7).

Regesto b

Art. 416, art. 421 cpv. 2 lett. a, art. 423 cpv. 1, art. 426 cpv. 1 e 2 , art. 428 CPP; onere delle spese a carico dell'imputato.
Un'imposizione delle spese procedurali a carico dell'imputato soccombente nella procedura di dissigillamento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi entra in considerazione (nella misura prevista dall'art. 426 CPP) soltanto dopo la chiusura dell'istruzione. Fino a quel momento spetta al Cantone (secondo l'art. 423 cpv. 1 CPP) sostenere le spese procedurali occorse (consid. 8).

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Referenzen

Artikel: art. 428 CPP, art. 426 CPP, art. 423 cpv. 1 CPP