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Regesto

Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; art. 130 lett. b, art. 131 cpv. 3, art. 141 cpv. 1, 2 e 5 CPP; estromissione dall'incarto di un verbale d'interrogatorio a causa della sua pretesa inutilizzabilità; pregiudizio irreparabile.
Il semplice fatto che un mezzo di prova, la cui utilizzabilità è contestata dall'imputato nella procedura preliminare, rimanga negli atti dell'inchiesta, non comporta di principio un pregiudizio irreparabile di natura giuridica (consid. 1). Un'eccezione a questa regola non è data nel caso in esame. In particolare, la legge (in concreto l'art. 131 cpv. 3 CPP) non prevede espressamente la restituzione immediata o la distruzione delle prove illecite. Né il mezzo di prova appare (sulla base della legge o delle circostanze concrete) d'acchito invalido o inutilizzabile nella fattispecie (consid. 2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, art. 141 cpv. 1, 2 e 5 CPP, art. 131 cpv. 3 CPP

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