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Regesto

1. Compravendita di fondi. Clausola soggettivamente essenziale, la cui validità è subordinata all'osservanza dell'atto pubblico art. 657 CC, 216 CO) se l'oggetto del medesimo rientra nell'ambito naturale della vendita (consid. 2).
2. Nullità totale di un contratto per vizio formale (art. 20 cpv. 2 CO); costatazione d'ufficio da parte del giudice; insussistenza di un abuso di diritto (consid. 3 e 4).
3. Procedura del ricorso per riforma. Ammissibilità di una modificazione del fondamento dell'azione (restituzione dell'indebito arricchimento in vece del risarcimento di un danno).
a) il divieto di presentare conclusioni nuove non impedisce la modificazione (art. 55 cpv. 1 lett. b in fine OG);
b) il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 43 e 63 cpv. 1 e 3 OG) (consid. 6).
4. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'ultima autorità cantonale (art. 63 cpv. 2 OG). Se ciò non è possibile allo stato della causa, rimanda quest'ultima all'autorità cantonale (art. 64 cpv. 1 OG), la quale completa però gli atti soltanto in quanto il diritto cantonale procedurale lo permetta (consid. 7 e 8).

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Referenzen

Artikel: art. 657 CC, art. 20 cpv. 2 CO, art. 43 e 63 cpv. 1 e 3 OG, art. 63 cpv. 2 OG mehr...