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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_793/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 1° dicembre 2017  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Pfiffner, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, Kenia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 7 settembre 2017 (C-6558/2016). 
 
 
Visto:  
il giudizio del 7 settembre 2017 con il quale il Tribunale amministrativo federale, Corte III, ha respinto il ricorso di A.A.________ contro la decisione 20 luglio 2016 dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, che ha disposto il pagamento dal 1° luglio 2016 delle rendite completive per i figli B.A.________ e C.A.________ direttamente alla moglie D.A.________, invece che al padre, titolare della rendita principale d'invalidità, 
il ricorso di A.A.________ al Tribunale federale contro il giudizio del Tribunale amministrativo con cui chiede la sospensione dei pagamenti delle rendite dell'assicurazione per l'invalidità per i figli, fino a quando un tribunale non avrà deciso la loro custodia nelle vertenze inerenti la separazione dalla moglie, 
 
 
considerando:  
che, conformemente all'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, 
che il termine è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF), 
che il giudizio del Tribunale amministrativo è stato notificato tramite pubblicazione mediante inserzione nel Foglio federale in data 26 settembre 2017 (cfr. FF 2017 5169; cfr. art. 11 cpv. 3 PC in relazione all'art. 71 LTF, in virtù del quale il giorno della notifica coincide con quello in cui esce il Foglio federale), 
che il termine di ricorso ha pertanto iniziato a decorrere il giorno successivo a tale pubblicazione (art. 44 cpv. 1 LTF), ossia il 27 settembre 2017, giungendo a scadenza il 26 ottobre 2017, 
che il gravame, consegnato a un ufficio postale in Kenya il 2 novembre 2017 (cfr. busta di spedizione; invio n. RR 008002740 KE) e pervenuto alla Posta svizzera il 9 novembre 2017 (R in. 98.40.472361.11861962), è chiaramente tardivo e sfugge pertanto a ogni esame di merito, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 1° dicembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi