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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_1100/2018  
 
Sentenza del 6 aprile 2022 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Hänni, Beusch. 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Marco Garbani, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
 
Amministrazione fiscale 
del Cantone dei Grigioni, 
Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira. 
 
Oggetto 
Decisione di assoggettamento 
(doppia imposizione intercantonale), 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 5 novembre 2018 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2018.202). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
La A.________ SA è stata iscritta nel registro di commercio del Cantone Ticino nel giugno 2013; la sua sede si trovava in via qqq a R.________. nel gennaio 2015 la sede della società è stata trasferita ad S.________, in valle T.________ (GR). Come altri indirizzi rispettivamente recapiti sono stati indicati "..., U.________" (dal maggio 2015) e "via..., V.________" (dal luglio 2018). 
La società ha per scopo: "...". 
 
B.  
Dopo averne già rivendicato un assoggettamento limitato (1° giugno 2017), con decisione del 5 luglio successivo, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del Cantone Ticino ha rivendicato l'assoggettamento illimitato della A.________ SA anche dopo il trasferimento nel Cantone dei Grigioni, nel gennaio 2015, siccome la sua amministrazione effettiva è rimasta nel Cantone Ticino. 
La decisione del fisco ticinese del 5 luglio 2017, che rivendicava un assoggettamento illimitato, è stata in seguito confermata, sia su reclamo (1 3 agosto 2018), sia su ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (5 novembre 2018). 
 
C.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 7 dicembre 2018, la A.________ SA si è rivolta al Tribunale federale, domandando che la sentenza impugnata venga annullata. 
La Camera di diritto tributario e il fisco ticinese hanno chiesto che, per quanto ammissibile, il ricorso sia respinto. L'Amministrazione federale delle contribuzioni non ha formulato osservazioni aggiungendo che la parallela procedura ex art. 108 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11] sarebbe stata sospesa fino alla pronuncia da parte del Tribunale federale. Chiamato ad esprimersi, il fisco del Cantone dei Grigioni ha invece sostenuto che la sede legale ed effettiva della società si trova nel Cantone dei Grigioni e domandato che la stessa sia eventualmente imposta nel Cantone Ticino solo in modo limitato. Nel contempo, ha indicato che in merito al periodo fiscale 2015 la ricorrente è stata tassata nel Cantone dei Grigioni, con decisione dell'8 marzo 2017 cresciuta in giudicato. Infine, ha chiesto la sospensione della procedura davanti al Tribunale federale fino alla pronuncia dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sulla procedura ex art. 108 LIFD. Siccome quest'ultima ha deciso di sospendere la sua procedura fino alla pronuncia del Tribunale federale, alla richiesta del Cantone dei Grigioni non è stato dato tuttavia seguito e il Tribunale federale ha proseguito l'esame della causa. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto le eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF). Esso è stato presentato nei termini dalla destinataria del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse alla sua riforma (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è di conseguenza ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (sentenze 2C_24/2021 del 6 ottobre 2021 consid. 1 e 2C_1039/2020 del 6 ottobre 2021 consid. 1.1). Dato che dalla motivazione si comprende come il gravame miri a una riforma del giudizio impugnato e non solo al suo annullamento, ad un esame dello stesso non osta in effetti nemmeno il fatto che la conclusione relativa al giudizio della Corte cantonale sia meramente cassatoria (art. 107 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_597/2018 del 29 novembre 2018 consid. 1.3).  
 
1.2. Nell'ambito di ricorsi in materia di doppia imposizione, l'impugnazione della pronuncia di ultima istanza di uno dei Cantoni interessati può essere accompagnata da quella delle decisioni degli altri Cantoni che si prevalgono della sovranità fiscale (DTF 139 II 373 consid. 1.4; 133 I 308 consid. 2.4; sentenze 2C_1039/2020 del 6 ottobre 2021 consid. 1.2.1 e 2C_974/2019 del 17 dicembre 2020 consid. 1.5.1). Nella misura in cui vi sia certezza sull'esistenza di una decisione di tassazione da parte di un altro Cantone, che si prevale anch'esso della sovranità fiscale, il Tribunale federale ammette che tale impugnazione possa essere anche implicita, senza cioè che vi sia una conclusione specifica in tal senso (sentenze 2C_1039/2020 del 6 ottobre 2021 consid. 1.2.1; 2C_806/2019 dell'8 giugno 2020 consid. 1.3; MARTIN KOCHER, in: Martin Zweifel/Michael Beusch/Daniel de Vries Reilingh [curatori], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Interkantonales Steuerrecht, 2aed. 2021, n. 136 segg. ad § 44).  
 
1.3. Ora, le conclusioni della ricorrente riguardano soltanto l'annullamento del giudizio impugnato e non contengono quindi nessuna richiesta espressa di annullare, in subordine, anche eventuali decisioni di tassazione già emesse dalle autorità fiscali del Cantone dei Grigioni. L'esistenza di una decisione emessa l'8 marzo 2017 dal fisco grigionese in relazione al periodo fiscale 2015 è tuttavia confermata sia dalla ricorrente che dal fisco medesimo; inoltre, detta decisione si trova agli atti. Va quindi considerato che - in via subordinata - è chiesto anche l'annullamento della decisione di tassazione in materia di imposta cantonale grigionese per il periodo fiscale 2015 (sentenza 2C_1039/2020 del 6 ottobre 2021 consid. 1.2.1). A simile domanda non osta infatti neppure un'eccezione del diritto di ricorrere nei confronti dell'insorgente, perché le autorità fiscali grigionesi non la sollevano (DTF 147 I 325 consid. 4.2.1) e - almeno a prima vista - le condizioni per un suo accoglimento non sarebbero del resto date, in quanto la decisione di assoggettamento del fisco ticinese è del 5 luglio 2017, quindi è posteriore alla decisione di tassazione del fisco grigionese.  
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate.  
Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche possono in effetti essere trattate unicamente se sono motivate in maniera precisa, ciò che non è sempre il caso nella fattispecie (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Nel contempo, nella misura in cui le censure formulate non sono rivolte direttamente contro il giudizio impugnato, bensì contro le precedenti decisioni del fisco ticinese, il ricorso sfugge a un esame anche per tale motivo (sentenza 2C_1037/2016 del 24 agosto 2017 consid. 2.3). 
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene quando è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 136 III 552 consid. 4.2). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). A meno che non ne dia motivo la decisione querelata, condizione il cui adempimento va dimostrato, chi ricorre non può nemmeno chiedere di tenere conto di nuovi fatti e nuove prove (art. 99 cpv. 1 LTF).  
Le regole appena indicate valgono di principio anche per i ricorsi in materia di doppia imposizione intercantonale. Un esame libero dei fatti si impone invece quando il secondo Cantone implicato contesta l'accertamento dei fatti in relazione a sue decisioni di tassazione già cresciute in giudicato, adducendo prove sulle quali chi ricorre non ha ancora potuto esprimersi, o facendo valere fatti relativi ad aspetti - quali la perenzione del diritto di tassare - che il contribuente non può sollevare (DTF 139 II 373 consid. 1.7; sentenze 2C_895/2019 del 30 novembre 2020 consid. 2.2 e 2C_522/2019 del 20 agosto 2020 consid. 1.5.2, non pubblicato in DTF 147 I 325). Ciò non è però il caso nella fattispecie, poiché la risposta del fisco grigionese non è accompagnata da nessuna nuova prova o richiesta di assunzione di nuove prove. Nel contempo, siccome le condizioni previste dall'art. 99 cpv. 1 LTF non sono date rispettivamente dimostrate, ammessi non possono essere nemmeno nuovi fatti e nuove prove da parte dell'insorgente. 
 
3.  
Giusta l'art. 127 cpv. 3 Cost. la doppia imposizione intercantonale è vietata. Una doppia imposizione contraria all'art. 127 cpv. 3 Cost. si realizza quando un contribuente è tassato da due o più Cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo lasso di tempo (doppia imposizione attuale; DTF 140 I 114 consid. 2.3.1), oppure quando un Cantone, violando le norme che regolano i casi di conflitto, eccede i limiti della propria sovranità fiscale (doppia imposizione virtuale; DTF 139 III 373 consid. 1.4; PETER LOCHER, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ed. 2015, pag. 11 segg.). Come detto, il giudizio impugnato conferma la correttezza della rivendicazione dell'assoggettamento illimitato della ricorrente anche dopo il suo trasferimento dal Cantone Ticino al Cantone dei Grigioni, nel gennaio 2015. Nella misura in cui già sussiste una decisione - relativa al periodo fiscale 2015 e cresciuta in giudicato - in cui le autorità fiscali del Cantone dei Grigioni giungono ad altra conclusione, data è quindi una doppia imposizione attuale. 
 
4.  
 
4.1. In base al diritto cantonale armonizzato, una persona giuridica è assoggettata all'imposta in virtù della sua appartenenza personale quando ha sede o amministrazione effettiva nel Cantone (art. 60 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT; RL/TI 640.100] rispettivamente art. 20 cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]).  
 
L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è, di principio, illimitato; resta però aperta la possibilità di un'imposizione limitata in un altro Cantone, in virtù di un assoggettamento economico giusta l'art. 21 cpv. 1 LAID (sentenze 2C_401/2020 del 28 luglio 2021 consid. 3.3, destinato alla pubblicazione; DTF 146 II 111 consid. 4). 
 
4.2. Nei considerandi in diritto dell'impugnata sentenza, cui si può rinviare a titolo integrativo (art. 109 cpv. 3 LTF), i principi che regolano la questione litigiosa sono stati esposti in modo corretto.  
 
4.2.1. In questo contesto sia solo ricordato che, secondo la giurisprudenza in materia di doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.), il domicilio fiscale principale di una persona giuridica è di regola determinato dalla sede sociale, scelta liberamente, fissata negli statuti e iscritta a registro di commercio, ma che non ci si fonda tuttavia sulla sede formale quando ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate la direzione e l'amministrazione, rispettivamente quelle attività di gestione che di solito si concentrano alla sede statutaria.  
In tal caso, che si verifica in particolare quando la sede non rispecchia i rapporti reali ed appare stabilita ad arte, determinante è infatti il luogo della sua direzione rispettivamente della sua amministrazione effettiva (DTF 146 II 111 consid. 2.3.6; sentenze 2C_24/2021 del 6 ottobre 2021 consid. 4.2; 2C_1039/2020 del 6 ottobre 2021 consid. 4.4; 2C_888/2019 del 5 gennaio 2021 consid. 4.1; 2C_522/2019 del 20 agosto 2020 consid. 2.2, non pubblicato in DTF 147 I 325, e 2C_627/2017 del 1° febbraio 2019 consid. 2.3.6). 
 
4.2.2. Il luogo dell'amministrazione effettiva si trova dove la persona giuridica ha il suo centro economico e di fatto rispettivamente dove vengono tenute le redini della società e la sua gestione viene realmente svolta, compiendo quegli atti che mirano al perseguimento dello scopo sociale. Se l'attività di direzione è esercitata in più luoghi, decisivo è quello nel quale essa è svolta in maniera preponderante.  
L'amministrazione effettiva - nel senso sopra descritto - si distingue a sua volta: da una parte, dall'attività puramente amministrativa; d'altra parte, quando essi si limitano al controllo sulla direzione operativa e a prendere decisioni di principio, dall'attività che è svolta dagli organi supremi della società (sentenze 2C_888/2019 del 5 gennaio 2021 consid. 4.2; 2C_522/2019 del 20 agosto 2020 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 147 I 325; 2C_627/2017 del 1° febbraio 2019 consid. 2). 
 
4.2.3. Sul piano probatorio, l'autorità di tassazione deve sostanziare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario vanno dimostrati dal contribuente (DTF 140 II 248 consid. 3.5). Di principio, quale aspetto che stabilisce il diritto di tassare, l'esistenza del domicilio fiscale va quindi sostanziata dall'autorità di tassazione.  
Se, in base agli elementi a disposizione, e nonostante una sede che si trova altrove, l'amministrazione effettiva di una persona giuridica nel Cantone appare come assai probabile, la prova del contrario spetta però al contribuente (sentenze 2C_24/2021 del 6 ottobre 2021 consid. 4.3; 2C_888/2019 del 5 gennaio 2021 consid. 4.3; 2C_895/2019 del 30 novembre 2020 consid. 4.3 e 2C_522/2019 del 20 agosto 2020 consid. 2.3, non pubblicato in DTF 147 I 325). 
 
5.  
Esposto il quadro legale di riferimento, la Corte cantonale ha confermato la correttezza della rivendicazione del fisco ticinese, che ritiene che la ricorrente debba essere assoggettata illimitatamente nel Cantone Ticino anche dopo il trasferimento nel Cantone dei Grigioni. Nel suo giudizio, ha infatti (tra l'altro) indicato: 
(a) che direttore della società ricorrente era B.________, mentre l'altro membro del consiglio di amministrazione della società era C.________, entrambi con diritto di firma individuale ed entrambi residenti a W.________ (TI); 
(b) che dalla documentazione agli atti non risultava che la ricorrente avesse avuto rispettivamente avesse nel Cantone dei Grigioni infrastrutture idonee a perseguire lo scopo sociale ("wesentliche Büroinfrastrukturen"), né a S.________ (dove sarebbe stata dal gennaio 2015), né a U.________ (dal maggio 2015), né a V.________ (da luglio 2018); 
(c) che, per quanto riguarda S.________ e U.________, nemmeno era stato comprovato il pagamento di un canone di locazione, mentre per V.________ sarebbe stato previsto il pagamento di una pigione mensile di fr. 750.-- più fr. 50.-- di spese, ma in un immobile che aveva una superficie totale di 127 mq, occupati dall'insorgente nella misura di 90 mq e in cui avrebbero trovato per il resto sede una ventina di altre società; 
(d) che appariva immediatamente chiaro che per esercitare le attività legate al proprio scopo sociale la ricorrente doveva essere dotata dei macchinari necessari alle sperimentazioni di cui parlava nella propria pagina internet ma che, de facto, presso gli indirizzi indicati nel Cantone dei Grigioni non vi era nessun laboratorio di sperimentazione; 
(e) che l'amministrazione effettiva presso il recapito di U.________ non poteva certo essere provata tramite la documentazione fotografica di spazi adibiti a uffici o quella che attestava la presenza di una targa della società affissa a una parete di uno stabile; 
(f) che questa conclusione non mutava nemmeno al cospetto della tesi secondo cui i dipendenti dell'insorgente erano annunciati presso gli Istituti delle assicurazioni sociali grigionesi, disponendo anche di permessi di lavoro indicanti come sede il Cantone dei Grigioni; 
(g) che il laboratorio di sperimentazione era in effetti ubicato a R.________ (TI) e che a X.________ (recte: R.________), si trovava anche l'unico ente locato per il quale la ricorrente aveva fornito dettagli, registrando un costo nei propri conti economici relativi al 2015-2017 (fr. 30'000.-- annui, che risultavano dal conto economico 2015, in base a un contratto che aveva la sua prima scadenza il 30 settembre 2028); 
(h) che l'insorgente non aveva nemmeno mai indicato il nominativo di clienti che si trovassero su suolo grigionese e che, sempre in quest'ottica, occorreva infine notare che, per contattarla e beneficiare dei servizi che offriva, bisognava comporre numeri di telefono riconducibili ad utenze fisse ticinesi (in due casi) o italiane (in un caso). 
 
6.  
In un capitolo intitolato "della violazione del diritto di essere sentito (art. 228 LTrib, art. 29 CF) " la ricorrente denuncia: da un lato, la lesione del suo diritto di replica alla risposta del fisco ticinese; d'altro lato, il fatto che la Camera di diritto tributario abbia svolto un'ispezione dei siti yyy e zzz senza avvisarla, per poi farvi riferimento nella sentenza impugnata. Le due critiche vanno trattate in via prioritaria (DTF 141 V 557 consid. 3). 
 
6.1. In base all'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno tra l'altro il diritto di prendere conoscenza di tutti gli argomenti sottoposti al tribunale e di determinarsi su di essi, a prescindere dal fatto che contengano o meno elementi di fatto o diritto nuovi e siano atti a influenzare il giudizio. Ogni allegazione o prova prodotta va portata a conoscenza delle stesse, affinché possano decidere se usufruire della possibilità di prendere posizione; questa decisione non spetta al giudice (DTF 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1). Per quanto riguarda l'esame degli atti, l'estensione di tale diritto risulta in primo luogo dalla legge (DTF 144 II 427 consid. 3.1.1; sentenze 2C_9/2017 del 7 agosto 2020 consid. 3.2 e 2C_301/2009 del 15 ottobre 2009 consid. 2.2).  
Per giurisprudenza, il diritto di prendere conoscenza di tutte le argomentazioni o prove sottoposte al tribunale e di determinarsi su di esse è dato anche quando un atto è notificato solo per conoscenza, senza assegnazione di un termine per replicare. Ci si deve tuttavia aspettare che la parte che intende esprimersi lo faccia, o chieda perlomeno che le sia impartito un termine per farlo, senza indugio, altrimenti si ritiene che vi abbia rinunciato. La prassi del Tribunale federale considera che la rinuncia non possa essere presunta prima che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla notifica dell'atto in questione (sentenze 2C_9/2017 del 7 agosto 2020 consid. 3.2; 5A_242/2020 del 30 giugno 2020 consid. 3.2.1 e 2D_66/2014 del 2 luglio 2015 consid. 5). 
 
6.2. Ora, da una consultazione dell'incarto cantonale risulta che la risposta del fisco, che data del 20 settembre 2018, è stata trasmessa per conoscenza alla rappresentante della ricorrente il giorno dopo. Come ricordato, il giudizio impugnato è invece del 5 novembre 2018.  
Così stando le cose, il comportamento della Corte cantonale è quindi in linea con la giurisprudenza in materia. Ad altra conclusione non conducono inoltre né il richiamo all'art. 228 cpv. 3 LT/TI né il fatto che la rappresentante della ricorrente non fosse "giusperita", bensì una "società di contabilità". L'art. 228 cpv. 3 LT/TI, relativo alla procedura di ricorso davanti alla Camera di diritto tributario, si limita infatti a ribadire che "il ricorrente ha il diritto di essere sentito" e non appare quindi avere portata più ampia dell'art. 29 cpv. 2 Cost. D'altra parte, la prassi indicata nel considerando 6.1, che richiede una reazione entro un congruo termine, può essere richiamata anche quando una persona non è patrocinata (sentenza 2C_9/2017 del 7 agosto 2020 consid. 3.3), e ciò non può che valere pure nella fattispecie, in cui la ricorrente era comunque rappresentata da professionisti e tra l'invio della risposta per conoscenza all'insorgente e la notifica della sentenza è trascorso quasi un mese e mezzo. 
 
6.3. Nel contempo, una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. non è data nemmeno in relazione alla visita del sito internet della ricorrente medesima e dell'indirizzo zzz, quindi al rinvio ai loro contenuti da parte della Camera di diritto tributario.  
Precisato che, contrariamente a quanto scritto in risposta, non tutte le informazioni reperibili su internet sono notorie (DTF 143 IV 380 consid. 1.1), va infatti concordato con la Corte cantonale nel sottolineare che il sito yyy, che rinvia al sito zzz, è quello della ricorrente medesima e che le informazioni che vi si trovano sono quindi messe a disposizione proprio da quest'ultima, di modo che mal si comprende - e la stessa del resto non lo spiega (precedente consid. 2.1; art. 106 cpv. 2 LTF) - perché dovesse essere ancora sentita in merito. Nel contempo, bisogna aggiungere: 
(a) che il richiamo a queste informazioni da parte della Corte cantonale era più che prevedibile, non foss'altro perché estratti del sito internet della società ricorrente si trovavano già agli atti; 
(b) che detto richiamo si esaurisce in sostanza nella ripresa della descrizione dell'attività societaria (giudizio impugnato, considerando 3.2) e dei recapiti telefonici (giudizio impugnato, considerando 3.4), poiché il rinvio al sito zzz (giudizio impugnato, considerando 3.5) ha soltanto un carattere abbondanziale, cioè non decisivo; 
(c) che nemmeno viene sostenuto rispettivamente dimostrato che le informazioni relative all'attività societaria o ai recapiti telefonici, indicati dalla ricorrente stessa, fossero manifestamente errate, quindi da ignorare, perché quello che la ricorrente semmai fa è lamentarne l'apprezzamento insieme alle altre prove (in senso conforme, cfr. le sentenze 1C_582/2018 del 23 dicembre 2019 consid. 2.4 e 1C_271/2011 del 27 settembre 2011 consid. 7.4.3). 
 
7.  
In un capitolo intitolato "della violazione dell'art. 108 LIFD (e dell'art. 127 Cost.) " l'insorgente afferma che, non tenendo conto del fatto che il Cantone dei Grigioni l'aveva già tassata con decisione cresciuta in giudicato, la Corte cantonale abbia violato sia l'art. 108 LIFD, sostituendosi a torto all'Amministrazione federale delle contribuzioni, sia l'art. 127 cpv. 3 Cost. Dovendosi considerare che la Camera di diritto tributario ha agito senza averne la competenza, ritiene di conseguenza che il giudizio impugnato sia nullo ex tunc. Anche in questo caso, il ricorso non può essere tuttavia condiviso. 
 
7.1. In effetti è vero che, quando entrano in linea di conto più Cantoni, l'art. 108 LIFD prevede che il luogo di tassazione controverso o incerto sia stabilito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.  
Altrettanto vero è però che tale norma riguarda l'imposta federale diretta, mentre la sentenza impugnata concerne esclusivamente l'imposta cantonale ed è retta da un'altra procedura (sentenza 2C_806/2019 e 2C_807/2019 dell'8 giugno 2020 consid. 5; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, III. Teil, 2015, n. 11 ad art. 108 LIFD). 
 
7.2. D'altra parte, per quanto riguarda l'imposta cantonale, il modo di procedere delle autorità ticinesi risulta essere stato del tutto corretto.  
In casi come il presente, in cui un Cantone ritiene di avere diritto di imporre un contribuente in maniera illimitata sul proprio territorio in relazione all'imposta cantonale, esso deve infatti emettere una decisione pregiudiziale di assoggettamento, contro la quale il suo destinatario ha facoltà di reclamo e ricorso in sede cantonale (DTF 137 I 273 consid. 3.3.2; NADINE MAYHALL-MANNHART/MICHAEL BEUSCH, in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [curatori], op. cit., n. 16 segg. ad § 40; MORITZ SEILER/MICHAEL BEUSCH, in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [curatori], op. cit., n. 1 segg. ad § 43). Ricevuto torto, questi può quindi rivolgersi al Tribunale federale, facendo valere la doppia imposizione, impugnando - se caso - anche decisioni di tassazioni emesse da altri Cantoni, che saranno coinvolti nella procedura, come precisamente è stato fatto nella fattispecie (precedenti consid. C e 1.2; DTF 139 II 373 consid. 1.4; 133 I 308 consid. 2.4; sentenze 2C_1039/2020 del 6 ottobre 2021 consid. 1.2.1 e 2C_974/2019 del 17 dicembre 2020 consid. 1.5.1; MARTIN KOCHER, in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [curatori], op. cit., n. 1 segg. ad § 44). 
 
7.3. Siccome la ricorrente pare sollevare anche la questione di una perenzione del diritto di tassare da parte del Cantone Ticino, rimproverando allo stesso di non avere impugnato la decisione del fisco grigionese in relazione al periodo fiscale 2015, va poi rilevato che anche su tale aspetto non può essere seguita.  
In effetti, la perenzione del diritto di tassare da parte del Cantone Ticino avrebbe potuto essere sollevata solo dal Cantone dei Grigioni, che però non lo ha fatto (DTF 139 I 64 consid. 3.2). Indipendentemente da ciò, va poi osservato che la legittimazione di un Cantone ad impugnare delle decisioni di tassazione di un altro Cantone, come preteso dall'insorgente, non è di principio data (MORITZ SEILER/MICHAEL BEUSCH, in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [curatori], op. cit., n. 27 ad § 43). 
 
 
8.  
In un capitolo intitolato "dell'accertamento inesatto dei fatti", l'insorgente passa infine in rassegna vari aspetti, per poi concludere che "l'intero castello dell'accertamento dei fatti verte su supposizioni non verificate, alcune delle quali inverosimili ergo... manifestamente erronee". 
 
8.1. L'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento delle prove è dato se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, sulla base dei fatti raccolti, ha tratto delle deduzioni insostenibili (DTF 143 IV 500 consid. 1.1 e 141 III 564 consid. 4.1).  
In base alla giurisprudenza, spetta al ricorrente argomentare, per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del litigio nel suo complesso (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; sentenze 2C_895/2019 del 30 novembre 2020 consid. 6.2 e 2C_462/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.3). 
 
8.2. Ora, un primo accertamento manifestamente erroneo sarebbe dato dal fatto che la Corte cantonale "si fonda su un presunto dovere di collaborazione (al di fuori della propria giurisdizione) quando già esiste una decisione di assoggettamento (cresciuta in giudicato) del cantone di sede", intendendo con ciò la decisione di tassazione 2015, emessa dal fisco grigionese l'8 marzo 2017. Sempre in ottica procedurale, l'insorgente si lamenta quindi di un accertamento dei fatti manifestamente errato anche in relazione all'incarto pendente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni.  
Così argomentando, non dimostra però nessun arbitrio e, del resto, nemmeno altre violazioni del diritto federale perché, come già rilevato nel considerando 7, il modo di procedere delle autorità ticinesi è stato corretto: sia alla luce delle competenze dell'Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di imposta federale diretta, sia in considerazione delle competenze - concorrenti - delle autorità del Cantone dei Grigioni, in materia di imposte cantonali. 
 
8.3. D'altra parte, l'arbitrio non è sostanziato nemmeno in altro modo, perché le prove ritenute in sede cantonale sono criticate solo in maniera selettiva e senza dimostrare l'insostenibilità del ragionamento svolto dai Giudici ticinesi nel suo complesso (precedente consid. 5).  
Per l'ampia porzione in cui, formulando le sue critiche, si riferisce a dei fatti che non risultano dal giudizio impugnato, occorre inoltre rilevare che l'insorgente non può essere seguita neppure per questo ulteriore motivo. Aggiunte e precisazioni presentate liberamente non giustificano infatti il discostarsi dagli accertamenti che risultano dal querelato giudizio (sentenze 2C_984/2019 del 3 marzo 2021 consid. 7.4 e 2C_119/2020 del 24 settembre 2020 consid. 1.3) ed anche la mancata assunzione di determinate prove in sede cantonale (ispezioni, verifiche, ecc.) non può essere semplicemente "compensata" adducendo nuovi fatti, ma andava semmai criticata con precisione: dimostrando quali prove erano state a suo tempo offerte e perché il rifiuto di assumerle sia arbitrario o altrimenti lesivo del diritto. 
Di conseguenza, resta da verificare se - sulla base dei fatti che risultano dal giudizio impugnato, che non sono stati messi validamente in discussione e che vincolano così il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) - la conferma dell'assoggettamento personale e illimitato nel Cantone Ticino da parte della Camera di diritto tributario, anche dopo il trasferimento nel Cantone dei Grigioni, sia o meno da condividere. 
 
9.  
 
9.1. Come rammentato, il luogo dell'amministrazione effettiva - che in materia di doppia imposizione intercantonale è determinante (precedente consid. 4.2 con rinvii alla giurisprudenza in materia) - si trova dove la persona giuridica ha il suo centro economico e di fatto rispettivamente dove sono tenute le redini della società e la sua gestione è realmente svolta, compiendo quegli atti che mirano al perseguimento dello scopo sociale. Se l'attività di direzione è esercitata in più luoghi, decisivo è quello nel quale essa è svolta in maniera preponderante.  
Quale aspetto che stabilisce il diritto di tassare, l'esistenza del domicilio fiscale va sostanziata dall'autorità di tassazione del Cantone Ticino. Se, in base agli elementi a disposizione, e nonostante una sede che si trova altrove, l'amministrazione effettiva di una persona giuridica nel Cantone appare come assai probabile, la prova del contrario spetta però al contribuente (sentenze 2C_24/2021 del 6 ottobre 2021 consid. 4.3; 2C_888/2019 del 5 gennaio 2020 consid. 4.3; 2C_895/2019 del 30 novembre 2020 consid. 4.3 e 2C_522/2019 del 20 agosto 2020 consid. 2.3, non pubblicato in DTF 147 I 325). 
 
9.2. Proprio l'applicazione di tali principi porta tuttavia a constatare che le conclusioni tratte dalla Corte cantonale vanno condivise.  
 
9.2.1. Sia prima che dopo il trasferimento nel Cantone dei Grigioni la ricorrente ha infatti avuto come direttore, con diritto di firma individuale, B.________, residente a W.________ (TI) e nella stessa località del Cantone Ticino risiede C.________, membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale.  
Oltre a ciò, nel Cantone Ticino si trovano le infrastrutture necessarie al perseguimento dell'attività societaria e, in particolare, il laboratorio di sperimentazione, con sede a R.________, la cui esistenza e operatività è attestata anche da estratti del sito internet yyy risalenti al gennaio 2018 e già contenuti nell'incarto fiscale. 
 
9.2.2. Nel contempo, lo "squilibrio" tra l'infrastruttura che si trova nel Cantone Ticino e quella notificata nel Cantone dei Grigioni risulta anche dalla situazione constatata dalla Corte cantonale in relazione ai contratti di locazione sottoscritti dalla ricorrente.  
In effetti, ad S.________ (GR), dove avrebbe avuto sede "per questioni di amicizia" dal gennaio 2015, e a U.________ (GR), dove si sarebbe trasferita nel maggio 2015 per restarvi fino a luglio 2018, essa non ha in definitiva comprovato nemmeno il pagamento di un canone di locazione (giudizio impugnato, consid. 2.3.1 e 2.3.2), mentre - per il 2015 e sulla base di un contratto stipulato il 15 marzo 2014 con prima scadenza il 30 settembre 2028 - nel Cantone Ticino ha registrato comunque costi annui per fr. 30'000.-- relativi ad un laboratorio a R.________. 
 
9.2.3. Per l'ufficio di V.________ (GR), dove la ricorrente avrebbe sede da luglio 2018, è stato invece prodotto un contratto che prevede una pigione mensile di fr. 800.-- spese comprese, che non è però accompagnato dalla prova dello svolgimento in loco di nessuna attività societaria specifica e nemmeno dell'esistenza di infrastrutture analoghe al laboratorio di sperimentazione che si trova nel Cantone Ticino.  
Oltre che a V.________ (GR), dove allo stesso indirizzo della ricorrente hanno recapito altre 20 società, un'attività non è stata nel contempo dimostrata nemmeno ad S.________, in valle T.________ (GR), o a U.________ (GR), perché l'insorgente si è limitata a produrre (per U.________) delle fotografie di locali adibiti ad uso ufficio e quella di un'insegna con il nome della società apposta su un muro esterno. 
 
9.2.4. Ad altra conclusione non conduce infine il fatto che i dipendenti siano "regolarmente annunciati presso gli Istituti delle assicurazioni sociali grigionesi" e dispongano di permessi di lavoro che indicano come sede il Cantone dei Grigioni. In effetti, simile riferimento non supplisce all'assenza di una prova in merito all'attività societaria e di direzione realmente svolta nel Cantone dei Grigioni.  
D'altra parte, come ben fatto notare dalla Corte cantonale, contrasta anche con i contenuti dei contratti di lavoro di D.________ e E.________, che si trovano agli atti. Prodotti davanti al fisco dalla ricorrente medesima il 20 marzo 2018, non risultano infatti essere stati aggiornati e continuano di conseguenza a indicare come luogo di lavoro e foro competente "la sede del datore di lavoro (Lugano) ". Come detto, in relazione alle mansioni in essi elencate, tra cui vi è quella dell'assistenza al centro di ricerca (contratto di E.________, p.to 4), la prova dello svolgimento di una qualsivoglia attività nel Cantone dei Grigioni non è inoltre stata fornita. 
 
9.3. In conclusione, la valutazione espressa nel merito dalla Camera di diritto tributario va quindi condivisa e il giudizio impugnato confermato, perché conforme alla giurisprudenza relativa all'art. 127 cpv. 3 Cost.  
La situazione descritta, porta infatti a ritenere che le redini della società sono tenute in maniera preponderante nel Cantone Ticino, luogo di residenza sia di B.________, direttore con diritto di firma individuale, sia di C.________, membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale, e che sempre nel Cantone Ticino si trova anche l'infrastruttura necessaria allo svolgimento dell'attività societaria perseguita. 
 
10.  
 
10.1. Per quanto rivolto contro il Cantone Ticino, il ricorso è pertanto respinto e il giudizio impugnato confermato. Per quanto rivolto contro il Cantone dei Grigioni, il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione di tassazione in materia di imposta cantonale emessa dal Cantone dei Grigioni l'8 marzo 2017 per il periodo fiscale 2015 è annullata.  
 
10.2. Ritenuto che la conclusione formulata in via principale è stata respinta e che non è stata formulata una conclusione che riguarda il Cantone dei Grigioni, la ricorrente va considerata soccombente. Essa sopporta le spese giudiziarie federali insieme al Cantone dei Grigioni che ha proposto anch'esso, attraverso le proprie autorità fiscali, l'ammissione del ricorso contro il Cantone Ticino (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF; sentenza 2C_580/2017 del 16 marzo 2018 consid. 5). Non sono dovute ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Per quanto rivolto contro il Cantone Ticino, il ricorso è respinto. Di conseguenza, il giudizio impugnato è confermato. 
 
2.  
Per quanto rivolto contro il Cantone dei Grigioni, il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione di tassazione in materia di imposta cantonale emessa dal Cantone dei Grigioni l'8 marzo 2017 per il periodo fiscale 2015 è annullata. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente e del Cantone dei Grigioni in ragione di fr. 1'000.-- ciascuno. 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'autorità fiscale del Cantone dei Grigioni e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.  
 
 
Losanna, 6 aprile 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli