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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_456/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 6 dicembre 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Paolo Bordoli, Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Procedimento penale, ricusazione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 ottobre 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2017.142). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nel dicembre 2016 i coniugi A.A.________ e B.A.________ hanno avviato una causa civile contro C.________, che nel 2009 aveva venduto loro una quota di comproprietà per piani di un condominio e fatto spiccare contro di lui un precetto esecutivo per CHF 100'000.--. Hanno inoltre sporto una denuncia penale nei suoi confronti per truffa, danno patrimoniale procurato con astuzia, coazione, violazione delle regole dell'arte edilizia e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. Il procedimento penale si è concluso con l'emanazione di un decreto di non luogo a procedere del 19 gennaio 2017. 
 
B.   
Il 6 marzo 2017 C.________ ha sporto denuncia penale contro i coniugi A.________, per i reati di denuncia mendace, sviamento della giustizia, diffamazione, calunnia, ingiuria e tentata coazione. Il Procuratore pubblico (PP) Paolo Bordoli ha citato il denunciante a comparire per interrogarlo in qualità di accusatore privato e dapprima in veste di imputato A.A.________. 
 
C.   
In seguito, il PP ha trasmesso alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) un'istanza del 26 maggio 2017 di A.A.________ che ne chiedeva la ricusa per conflitto d'interesse con il patrocinatore della controparte, per manifesta inimicizia e per pretesa violazione del principio della parità di trattamento, tra l'altro, poiché l'invito alla sua verbalizzazione non è stato indirizzato pure alla moglie, coimputata. Il 2 ottobre 2017 la CRP ha respinto l'istanza di ricusazione. 
 
D.   
Con un unico allegato del 20 ottobre 2017, definito "ricorso simultaneo", A.A.________ ha impugnato, oltre a decisioni emanate in diverse date da altre autorità ticinesi (vedi al riguardo cause 2C_920/2017 del 2 novembre 2017, 5D_209 e 210/2017 del 20 novembre 2017, 6B_1234, 1235 e 1236/2017 del 6 dicembre 2017), la predetta decisione della CRP dinanzi al Tribunale federale, senza formulare precise domande di giudizio e rinnovando una richiesta d'indennizzo sulla base della LAV e di fr. 120'000.-- per torto morale. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1).  
 
1.2. Diretto contro una decisione incidentale notificata separatamente riguardante una domanda di ricusazione, il ricorso, tempestivo. concernente una causa in materia penale, sotto questo profilo, di massima, è ammissibile (art. 78 cpv. 1 in relazione con l'art. 92 cpv. 1 LTF). La CRP, quale autorità di ricorso, è competente per statuire sulla domanda di ricusazione nei confronti di un PP e il gravame è diretto contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza conformemente all'art. 80 cpv. 1 LTF (DTF 138 IV 222 consid. 1.1-1.2 pag. 223; sentenza 1B_189/2013 del 18 giugno 2013 consid. 1.2). La legittimazione del ricorrente è pacifica. Con scritto del 27 ottobre 2017 egli ha prodotto una procura della moglie, riguardante peraltro altre cause. La legittimazione di quest'ultima a ricorrere non è comunque data, visto che il reclamo alla CRP è stato presentato soltanto dal ricorrente e la decisione impugnata concerne solo lui.  
 
1.3. Con un unico atto di ricorso il ricorrente contesta procedure e decisioni emanate da differenti autorità e concernenti cause, sebbene originariamente relative in larga misura a vertenze inerenti alle modalità di gestione del condominio nel quale egli abita, a materie e procedure manifestamente diverse, che ricadono nella sfera di competenza di distinte Corti del Tribunale federale. Per ovvi motivi procedurali occorre quindi disgiungere e trattare separatamente le diverse procedure, che concernono inoltre parti differenti. In effetti, come noto al ricorrente (sentenza 1C_228/2017 del 27 aprile 2017 nei suoi confronti), giusta l'art. 29 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale federale del 20 novembre 2006 (RTF; RS 173.110.131), la I Corte di diritto pubblico è competente per trattare i ricorsi in materia penale contro le decisioni incidentali di procedura penale, come in concreto quella impugnata della CRP del 2 ottobre 2017.  
 
1.4. Il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 L TF). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Quelle di violazione di diritti fondamentali devono inoltre adempiere le esigenze accresciute di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 142 I 99 consid. 1.7.2 pag. 106).  
 
2.  
 
2.1. La CRP, esposte correttamente la dottrina e la prassi relative alle garanzie di un giudice imparziale, applicabili di massima anche al PP (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.2 pag. 179; 138 IV 142 consid. 2.2 pag. 145), si è espressa sulla clausola generale prevista dall'art. 56 lett. f CPP. Questa concreta le garanzie derivanti sia dall'art. 30 cpv. 1 Cost. sia dall'art. 6 n. 1 CEDU e consente alle parti di esigere la ricusazione di un giudice (sulla ricusa sulla base dell'art. 29 Cost. nei confronti di un PP quale magistrato inquirente vedi DTF 138 IV 142 consid. 2.2, 2.2.1-2.2.2 e rinvii), la cui situazione o il cui comportamento siano di natura tali da far sorgere dubbi sulla sua imparzialità. Questa garanzia vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte. Sebbene la semplice affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte, non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far temere un rischio di parzialità. La ricusa riveste un carattere eccezionale (DTF 131 I 24 consid. 1.1). Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate, ricordato che durante la fase dell'istruzione il PP è tenuto a una certa imparzialità (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1 pag. 179 e rinvii; sentenza 1B_130/2017 del 15 giugno 2017 consid. 2.2).  
 
2.2. La CRP non ha ravvisato gli estremi di una ricusazione a causa dell'appartenenza del magistrato inquirente a un determinato partito politico né per un suo preteso conflitto di interessi per motivi di parentela con le parti in causa (art. 56 lett. e CPP) poiché affine in linea retta con un legale presso il cui studio esercita il patrocinatore di C.________. Ciò perché tale aspetto, contestato dal PP, non risulta per nulla comprovato. Ha poi ritenuto che l'asserito eventuale legame di parentela tra il PP e un altro legale non ha nulla a che vedere con il procedimento penale in questione.  
 
2.3. Nella misura in cui il ricorrente osserva che la postulata ricusa sarebbe un atto dovuto per tutelare gli interessi del condominio, la censura è inammissibile poiché volta a tutelare interessi di terzi, peraltro non parti nel procedimento penale in esame.  
Il suo generico accenno a una non meglio precisata "inimicizia oggettivata" nel quadro di un altro procedimento giudiziario, nel cui contesto il PP ricusato ha dichiarato irricevibile una sua opposizione, come asseriti errori commessi nel procedimento in esame non fondano di massima un motivo di ricusazione, potendo essere censurati semmai facendo capo ai rimedi di diritto previsti al proposito (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.3 pag. 180; 138 IV 142 consid. 2.3 pag. 146; MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2aed. 2016, n. 30 ad art. 56). Né lo crea l'accenno a una pretesa incompetenza professionale del PP (sentenze 1B_433/2016 del 17 gennaio 2017 consid. 4.1.1 e 1B_329/2016 del 21 settembre 2016 consid. 1.6). 
 
2.4. Indipendentemente da affermati ma non comprovati legami di parentela e affinità fra rappresentanti delle parti e il PP o loro presenze in enti a scopo benefico, il rilievo che un avvocato avrebbe precedentemente condiviso lo studio legale che patrocina il denunciante, come la circostanza che anni or sono il magistrato ricusato avrebbe effettuato il praticantato presso lo studio legale condotto all'epoca dal Procuratore generale, chiaramente non realizzano gli estremi per fondare un motivo di ricusazione, ricordato che l'istante deve rendere verosimili i fatti su cui fonda la domanda di ricusa (art. 58 cpv. 1 CPP). La conoscenza tra un giudice e un patrocinatore, che precedentemente avevano lavorato presso il medesimo studio legale, non costituisce infatti di per sé un motivo di ricusa (sentenze 1B_55/2015 del 17 agosto 2015 consid. 4.4, in: ZBl 117/2016 pag. 152), come non lo fa un rapporto di collegialità (sentenza 1P.99/2000 del 20 marzo 2000 consid. 2 e 3; cfr. anche DTF 139 I 121; 135 I 14 consid. 4.1-4.3; 133 I 1 consid. 6.4.2 pag. 7; 116 Ia 485 consid. 3). Neppure l'appartenenza di un magistrato a un determinato partito politico non è di per sé sufficiente per fondare un'apparenza di parzialità (sentenze 1B_326/2016 del 29 settembre 2016 consid. 5.3 e 1B_460/2012 del 25 settembre 2012 consid. 3.1-3.3, in: SJ 2013 I pag. 438; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 27 ad art. 56), né suoi eventuali legami con persone affiliate al medesimo partito politico (sentenza 1B_194/2016 del 22 giugno 2016 consid. 2). Al proposito, la critica ricorsuale che nella decisione impugnata sono citate anche sentenze non pubblicate del Tribunale federale è inconsistente, in quanto esse sono accessibili liberamente sul suo sito internet.  
 
 
2.5. Giova infine rilevare che l'esigenza del pagamento di spese giudiziarie proporzionate non viola la garanzia della via giudiziaria (DTF 143 I 227 consid. 5.1 e 5.2 pag. 239).  
 
3.   
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 dicembre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri