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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_836/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 6 dicembre 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
Fondazione A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Clinica B.________SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 ottobre 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.141). 
 
 
Considerando:  
che la Fondazione A.________ ha escusso la Clinica B.________SA per l'incasso di fr. 62'000.-- oltre interessi; 
che con sentenza 4 ottobre 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli, per mancato versamento dell'anticipo spese, il reclamo presentato dalla Fondazione A.________ avverso la decisione 8 agosto 2017 con la quale il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha respinto la sua istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo; 
che con ricorso in materia civile datato 18 ottobre 2016 [recte: 2017] la Fondazione A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale; 
che con decreto 23 ottobre 2017 la ricorrente è stata invitata a versare un anticipo spese di fr. 1'000.-- entro il 7 novembre 2017; 
che con scritto 8 novembre 2017 la ricorrente ha comunicato che tra le parti erano in corso delle trattative per un componimento bonale della lite e ha chiesto di concederle una " decina di giorni " per poterle ultimare; 
che con decreto 14 novembre 2017 alla Fondazione A.________ è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile scadente il 27 novembre 2017 per provvedere al versamento del predetto anticipo spese, nel quale si precisava che una sospensione della procedura dinanzi al Tribunale federale per trattative tra le parti avrebbe potuto avvenire soltanto dopo il pagamento di tale anticipo; 
che quest'ultimo decreto è stato notificato alla ricorrente in data 17 novembre 2017; 
che il 5 dicembre 2017 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 dicembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini