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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_435/2022  
 
 
Sentenza del 7 settembre 2022  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Jametti, Giudice presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Procedimento penale; denegata e ritardata giustizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 luglio 2022 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (inc. 60.2022.151). 
 
 
Considerando:  
che, dopo aver invitato in data 10 giugno 2022 a emendare il reclamo, con sentenza dell'8 luglio 2022 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ha stralciato dai ruoli il reclamo per denegata giustizia nei confronti del Ministero pubblico del Cantone Ticino sottopostogli da A.________, poiché non ratificato dal suo curatore; 
 
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 147 I 333 consid. 1); 
che, come noto al ricorrente, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3), come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4); 
che l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario del ricorrente è stato limitato in via definitiva mediante l'istituzione di una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore, con lo scopo di rappresentarlo in tutte le procedure giudiziarie: quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (sentenze 5D_74/2022 del 3 giugno 2022 consid. 3 e 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022); 
che con scritto del 6 settembre 2022 il curatore ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso in esame, che si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (sentenza 2C_61/2022 del 31 gennaio 2022 consid. 2); 
che come chiesto dal curatore, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 7 settembre 2022 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Crameri