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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_374/2021  
 
 
Sentenza del 14 maggio 2021  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ AG (precedentemente 
B.________ Ltd.), 
ricorrente, 
 
contro 
 
Amministrazione federale delle contribuzioni, Div isione principale imposta federale diretta, 
imposta preventiva, tasse di bollo, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Condono della tassa di bollo d'emissione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 marzo 2021 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I (A-944/2020). 
 
 
Considerando in fatto e in diritto:  
 
1.  
 
1.1. Con sentenza del 22 marzo 2021 il Tribunale amministrativo federale, Corte I, ha respinto il ricorso esperito dalla B.________ Ltd., ora A.________ AG, con sede a X.________, contro la decisione su reclamo del 17 gennaio 2020 con cui l'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione dell'imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, ha confermato la propria decisione dell'8 giugno 2016 che negava all'insorgente il condono di una tassa di bollo di emissione pari a fr. 35'800.--.  
 
1.2. Il 7 maggio 2021 A.________ AG ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso con cui domanda, in sintesi, che le decisioni delle istanze precedenti siano annullate, che le venga concesso il condono chiesto e che le sia rimborsato quanto già versato.  
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti. (DTF 145 II 168 consid. 1 e richiamo). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ricevibilità del gravame, pena la sua inammissibilità (DTF 142 V 395 consid. 3.1 e rinvii).  
 
2.2. La ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto intendeva procedere. Tale imprecisione non le nuoce se il suo allegato adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente proponibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2 e riferimenti). Oggetto di giudizio è una sentenza che conferma il rifiuto di condonare la tassa di bollo d'emissione dovuta, cioè una causa di diritto pubblico, contro la quale, se non vi osta una delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF, è di principio data la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF).  
 
2.3. Ai sensi dell'art. 83 lett. m LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile - non invece avverso quelle riferite agli altri tributi - se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante. L'art. 83 lett. m LTF si applica anche al condono concernente le tasse di bollo (art. 12 della legge federale sulle tasse di bollo del 27 giugno 1973 [LTB; RS 641.10]; vedasi sentenza 2C_621/2018 del 10 agosto 2018 consid. 1.3 e 3.3 e rinvii).  
 
2.4. Nel caso specifico, la ricorrente non si è avveduta delle conseguenze derivanti dal carattere particolare della decisione impugnata per quanto riguarda la facoltà di rivolgersi al Tribunale federale e nulla adduce riguardo alle condizioni di ricevibilità del proprio gravame. Il ricorso in materia di diritto pubblico è pertanto inammissibile.  
 
3.   
Quanto alla via del ricorso sussidiario in materia costituzionale, dato che la sentenza impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, essa non entra in considerazione (art. 113 a contrario LTF). 
 
4.  
 
4.1. Premesse queste considerazioni il ricorso si rivela quindi manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.  
 
4.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). È vero che in virtù dell'art. 49 LTF una notificazione viziata (segnatamente inesatta, incompleta o mancante, qualora sia prescritta) dei rimedi giuridici non può causare alcun pregiudizio alle parti. La ricorrente non può tuttavia prevalersene per pretendere di andare esente dalle spese. In effetti, come già precisato dal Tribunale federale, detta norma non modifica la giurisprudenza secondo cui se l'indicazione errata dei rimedi di diritto da parte dell'autorità inferiore poteva essere rilevata dalla parte ricorrente rispettivamente dal suo rappresentante con la semplice consultazione dei testi di legge, in casu dell'art. 83 lett. m LTF, norma consultabile pure su Internet, quest'ultima nulla può allora dedurne. Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie complessive di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo federale, Corte I. 
 
 
Losanna, 14 maggio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud