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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_319/2021  
 
 
Sentenza del 15 giugno 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Chaix, Giudice presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
patrocinato dall'avv. Stefano Lappe, 
2. C.________, 
3. D.________, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Roberto Ruggeri, Procuratore pubblico, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Procedura penale; disconoscimento della qualità di accusatore privato, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 aprile 2021 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2021.98). 
 
 
Considerando:  
che, per quanto qui interessa, con sentenza del 9 dicembre 2020 il giudice della Pretura penale ha dichiarato B.________ autore colpevole, tra l'altro, di molestie sessuali nei confronti del figlio di A.________; 
 
che B.________ ha impugnato questa sentenza dinanzi alla Corte di appello e di revisione penale (CARP), chiedendo, tra l'altro, che a A.________ venga negata la qualifica di accusatore privato; 
che la CARP, con decisione incidentale del 26 aprile 2021, ha accolto l'istanza, disconoscendo quindi al padre la qualità di parte nel procedimento penale; 
che avverso questo giudizio A.________ ha presentato un ricorso alla CARP, gravame trasmesso da quest'ultima, per competenza, al Tribunale federale; 
 
che non sono state chieste osservazioni al ricorso; 
 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 IV 185 consid. 2); 
che il ricorrente ha, legittimamente, inoltrato il gravame in lingua francese: non vi è tuttavia motivo, né egli lo richiede, per scostarsi dal principio secondo cui il procedimento si svolge di regola nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF); 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1. 2 e 1.3); 
che la CARP ha accertato che il ricorrente ha dichiarato di costituirsi accusatore privato e di voler rappresentare il figlio minorenne, mentre la madre ha affermato che né lei né il figlio intendevano costituirsi accusatori privati, motivo per cui il ministero pubblico, visto il conflitto di interessi tra i genitori, si è rivolto all'autorità di protezione, la quale ha nominato al figlio due avvocate in qualità di curatrici di rappresentanza, che hanno confermato la costituzione di accusatore privato del minorenne; 
che, in seguito, il ricorrente ha nondimeno partecipato al procedimento penale; 
che la CARP ha stabilito che il titolare dei beni giuridici oggetto dei reati ipotizzati dal ministero pubblico, in particolare le molestie sessuali e la somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute, è il figlio, e non il padre, motivo per cui quest'ultimo non può vantare la la posizione di danneggiato ai sensi dell'art. 115 CPP a titolo personale, né, pertanto, sempre a titolo personale, quella di accusatore privato giusta l'art. 118 CPP
che la CARP ha ritenuto inoltre che il ricorrente, quale congiunto, non ha fatto valere alcuna pretesa civile, né ha impugnato la sentenza di primo grado, con la quale non gli è stata riconosciuta alcuna siffatta pretesa, negandogli quindi la qualità di accusatore privato anche sotto il profilo dell'art. 117 cpv. 3 CPP
ch'essa ha considerato poi che, vista la manifesta collisione di interessi tra i genitori, i loro poteri di rappresentanza del figlio nell'ambito della procedura penale sono decaduti (art. 306 cpv. 2 e 3 CC), motivo per cui il ricorrente non può vantare qualità di accusatore privato né a titolo personale, né in rappresentanza del figlio; 
che quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4); 
 
che, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), il ricorrente, limitandosi a richiamare il suo dovere di genitore, non si confronta con nessuna delle argomentazioni addotte dalla CARP; 
che il gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); 
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 giugno 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri