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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_245/2021  
 
 
Sentenza del 15 giugno 2021  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Prestazione complementare all'AVS/AI (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° aprile 2021 (33.2021.1). 
 
 
Visto:  
la decisione del 30 dicembre 2019, confermata su opposizione il 23 dicembre 2020, con cui la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (di seguito Cassa) ha rifiutato ad A.________ - nato nel 1980 e beneficiario di una rendita d'invalidità dal 2012 - la domanda del 19 dicembre 2019 di condono della restituzione di fr. 15'400.- per prestazioni complementari versate a torto dal 1° aprile 2013, 
la sentenza del 1° aprile 2021 con la quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione del 23 dicembre 2020, 
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 28 aprile 2021 (timbro postale) contro tale sentenza, 
la comunicazione del 30 aprile 2021 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, l'interessato è stato tra l'altro informato che, per essere ricevibile, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altra sentenza, 
l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembrano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio può essere sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nella querelata sentenza, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti, 
che il Tribunale cantonale ha confermato la decisione di rifiuto del condono, difettando il presupposto della buona fede (art. 4 OPGA), in quanto dagli accertamenti effettuati è emerso che il ricorrente aveva violato il suo obbligo di informazione nei confronti della Cassa (art. 31 LPGA e art. 24 OPC-AVS/AI), avendo omesso di comunicarle che dal 1° gennaio 2013 egli aveva iniziato a condividere la sua abitazione con due persone, 
che con il proprio gravame il ricorrente, posto in evidenza di essere al beneficio dell'aiuto sociale, domanda il condono o l'adeguamento delle rate mensili del restante debito di restituzione, 
che pertanto il ricorrente omette completamente di confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 139 I 306 consid. 1.2), rispettivamente non censura la sentenza cantonale ma si limita a esporre, per di più in maniera appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti), la sua difficile situazione finanziaria, 
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che, il ricorso si rileva manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la richiesta di cancellazione del debito dal registro dell'Ufficio Esecuzioni X.________ è pure inammissibile, nella misura in cui esula dall'oggetto del presente litigio, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 15 giugno 2021 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi