Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1407/2017  
 
 
Sentenza del 15 dicembre 2017  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere (abuso di autorità), 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 6 novembre 2017 dalla Corte dei reclami penali 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto 
n. 60.2017.190). 
 
 
Considerando:  
che il 21 luglio 2017 A.________ ha denunciato il Procuratore pubblico B.________ per il titolo di abuso di autorità in relazione ad uno scritto del 13 giugno 2017 inviato da detto magistrato al Presidente della Pretura penale, riguardo ad un procedimento penale pendente contro la denunciante; 
che, con decisione del 24 luglio 2017, il Ministero pubblico ha decretato un non luogo a procedere, ritenendo manifestamente non adempiuti gli elementi costitutivi del reato; 
che, contro il decreto di non luogo a procedere, la denunciante ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); 
che, con sentenza del 6 novembre 2017, la CRP ha respinto il reclamo, confermando la decisione del Ministero pubblico; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale dell'11 dicembre 2017 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti all'autorità inferiore, affinché sia aperto contro il Procuratore pubblico denunciato un procedimento penale per il titolo di abuso di autorità; 
che la ricorrente chiede inoltre di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii); 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili; 
che spetta alla ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1); 
che la ricorrente si limita ad addurre di avere partecipato al procedimento dinanzi alle autorità inferiori e di subire un grave pregiudizio dalla decisione impugnata; 
che in ogni caso non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF quelle fondate sul diritto pubblico; 
che la persona danneggiata che dispone esclusivamente di una pretesa di diritto pubblico nei confronti del Cantone e non può fare valere pretese di diritto civile contro il funzionario o l'agente pubblico difetta infatti della legittimazione a ricorrere in questa sede (sentenza 6B_913/2014 del 24 dicembre 2014 consid. 2.3.1 e rinvii; sentenza 1B_355/2012 del 12 ottobre 2012 consid. 1.2.1, in: Pra 2013 n. 1 pag. 1 segg.; DTF 131 I 455 consid. 1.2.4 e rinvii); 
che, nel Cantone Ticino, la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL 2.6.1.1), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI); 
che questa legge è applicabile anche ai membri del potere giudiziario (art. 1 cpv. 1 lett. a LResp/TI); 
che, di principio, l'ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI); 
che il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico (art. 4 cpv. 3 LResp/TI); 
che in concreto eventuali pretese di risarcimento della ricorrente nei confronti del magistrato denunciato sono quindi rette dal diritto pubblico cantonale, il quale come visto esclude un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'agente pubblico; 
che non trattandosi pertanto di pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, alla ricorrente non può essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere nel merito in questa sede (cfr. sentenze 6B_112/2017 del 17 febbraio 2017; 6B_278/2015 del 28 aprile 2015 consid. 1.1 e 1.2; 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2, in: RtiD I-2014 pag. 85 segg.); 
che, a prescindere dalla sua legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente sarebbe abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5); 
che la ricorrente non fa tuttavia valere la violazione di simili garanzie con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, in particolare non sostanzia una violazione del suo diritto di essere sentita (art. 107 CPP; art. 29 cpv. 2 Cost.); 
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 dicembre 2017 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni