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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_417/2022  
 
 
Sentenza del 18 agosto 2022  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Jametti, Müller, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Carcerazione di sicurezza, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 luglio 2022 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2022.168). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Nei confronti dell'avv. A.________ è stato avviato un procedimento penale per titolo di appropriazione indebita e truffa. Il denunciato è stato arrestato l'11 ottobre 2021. Con decisione del 13 ottobre 2021 il Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) ne ha ordinato la carcerazione preventiva fino all'11 dicembre 2021, prorogata poi con decisione del 20 dicembre 2021 fino all'11 marzo 2022. 
 
B.  
L'8 marzo 2022 il Procuratore pubblico (PP) ha rinviato a giudizio A.________ dinanzi alla Corte delle assise criminali. Contestualmente all'emanazione dell'atto di accusa, il PP ha presentato un'istanza di carcerazione di sicurezza per un periodo di tre mesi, fino all'11 giugno 2022. Con decisione del 16 marzo 2022 seguente il GPC, ritenuta la sussistenza di seri indizi dei prospettati reati e di un pericolo di fuga, ha parzialmente accolto l'istanza e ordinato la carcerazione di sicurezza sino all'8 giugno 2022. Adita dall'interessato, con giudizio del 25 aprile 2022 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha respinto il reclamo. Con sentenza 1B_257/2022 del 3 giugno 2022 il Tribunale federale ha respinto in quanto ammissibile un ricorso dell'interessato. 
 
C.  
Il dibattimento pubblico è stato celebrato il 2 giugno 2022 e la sentenza è stata comunicata il 7 giugno seguente. La Corte delle assise criminali ha condannato l'accusato per i reati di truffa aggravata, ripetuta falsità in documenti, ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e ripetuto inganno nei confronti delle autorità alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi da espiare. Nei suoi confronti ha pure pronunciato l'espulsione dal territorio svizzero per 8 anni. Contro questa decisione l'interessato ha poi annunciato d'interporre appello. 
 
D.  
Con decisione separata del 7 giugno 2022, la Corte delle assise criminali ha ordinato la carcerazione di sicurezza di A.________ fino al 5 settembre 2022 per garantire l'espiazione della pena in caso di mancato appello, rispettivamente per garantire la procedura d'appello. Adita dall'interessato, con giudizio del 13 luglio 2022 la CRP ne ha respinto il gravame. 
 
E.  
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla e di porlo immediatamente in libertà, subordinatamente, di ordinare non meglio specificate misure sostitutive in luogo della carcerazione; in via subordinata, postula di rinviare la causa alla CRP per nuovo giudizio. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina liberamente le decisioni relative a provvedimenti coercitivi in materia di procedura penale, per cui le limitazioni dei motivi di ricorso previste dall'art. 98 LTF (misure cautelari) e il principio dell'allegazione ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF non sono applicabili (DTF 140 IV 57 consid. 2.2). Qualora si tratti di mere questioni di accertamento dei fatti e quindi della valutazione delle prove, esso interviene soltanto se gli accertamenti dell'istanza precedente siano manifestamente inesatti o svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 105 cpv. 2 LTF; sentenza 1B_325/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 3.2). 
 
2.  
L'art. 212 cpv. 1 CPP dispone che di principio l'imputato resta in libertà. Secondo l'art. 221 cpv. 1 lett. a CPP, la carcerazione di sicurezza è in particolare ammissibile quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione. Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga non dev'essere soltanto possibile, ma deve rivestire il carattere di una certa probabilità. In altri termini, si ammette questo pericolo quando l'imputato, se fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all'esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena non basta di per sé a motivare la carcerazione; devono essere piuttosto valutati e accertati i motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile, tenendo conto dell'insieme delle circostanze, quali il carattere dell'interessato, la sua morale, i suoi legami familiari e sociali, l'assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche come pure i suoi contatti con l'estero. Qualora, come in concreto, il ricorrente, cittadino italiano, dovesse fuggire in Italia, ciò potrebbe impedire la sua estradizione. 
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente sostiene che la decisione sulla proroga della carcerazione di sicurezza sarebbe stata presa già all'inizio del dibattimento, senza considerarne le risultanze e senza tenere conto della memoria da lui presentata. Ciò poiché sulla prima pagina della decisione della Corte delle assise criminali sulla carcerazione di sicurezza è indicata la data del 7 giugno 2022, mentre su quelle successive quella del 3 giugno 2022.  
 
3.2. Al riguardo la CRP ha accertato che il dibattimento pubblico, con la partecipazione degli assessori giurati, ha avuto luogo come previsto il 2 giugno 2022, mentre il giorno successivo era stato previsto quale giorno di riserva: la comunicazione della sentenza è avvenuta il 7 giugno 2022 e intimata al ricorrente e al suo difensore al momento della lettura del suo dispositivo. Ha poi osservato che, come dimostrato dalle firme apposte in calce all'ultima pagina della decisione di carcerazione, le stesse non potevano essere state messe che contemporaneamente alla pubblicazione della sentenza di merito il 7 giugno 2022 una volta allestita la decisione completa, e non già in precedenza, sebbene le pagine contestate riportino la data del 3 giugno 2022. Ha quindi ritenuto che l'indicazione del 3 giugno 2022 sulle pagine da 2 a 4 non può che costituire un refuso, visto che il dibattimento era stato inizialmente fissato per il 2 e il 3 giugno 2022, mentre la data del 7 giugno 2022 è quella, corretta, della sua sottoscrizione e intimazione.  
 
Il ricorrente ribadisce che la sentenza di condanna e quella di carcerazione sarebbero state prese prima del dibattimento, poiché nella prima non sarebbe menzionata la sua memoria difensiva. Ora, come da lui rettamente ritenuto, questa critica potrà essere semmai oggetto dell'appello ch'egli intende inoltrare. D'altra parte, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF; DTF 146 IV 297 consid. 1.2), egli non si confronta con i predetti argomenti addotti dalla CRP, limitandosi a richiamare al riguardo, in maniera inammissibile perché la motivazione del gravame dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 143 V 19 consid. 2.2; 143 II 283 consid. 1.2.3; 138 IV 47 consid. 2.8.1), l'assunto invocato nel suo reclamo. Del resto, la tesi ritenuta dalla CRP di un increscioso errore di stampa non appare insostenibile e quindi arbitraria (DTF 148 II 121 consid. 5.2; 147 II 454 consid. 4.4). 
 
4.  
 
4.1. La CRP ha osservato che l'emanazione del giudizio di condanna ha rafforzato l'esistenza di gravi indizi dei reati rimproverati al ricorrente. Quest'ultimo precisa di non criticare, in questa sede, tale conclusione. Contesta invece che sarebbe realizzato il pericolo di fuga.  
 
4.2. Nella precedente sentenza il Tribunale federale ha stabilito che non era arbitrario ritenere che il ricorrente, in vista di un'eventuale pesante condanna in Svizzera, potrebbe rendersi in Italia ed esercitare in quello Stato la sua attività, non più accessoriamente, ma a tempo pieno. Il fatto che il suo studio legale si trova in Sicilia, e quindi lontano dal Cantone Ticino, è irrilevante, visto ch'egli non dovrebbe più recarsi in Svizzera. Il ricorrente ha infatti studiato giurisprudenza in Italia e fino alla sua carcerazione vi esercitava, seppure a tempo parziale, la professione di avvocato con uno studio legale proprio, attività che in caso di fuga potrebbe esercitare a tempo pieno. Per di più, anche in Svizzera la maggior parte dei suoi clienti erano di nazionalità italiana. D'altra parte nulla parrebbe impedire alla moglie di seguirlo in Italia e di continuare a collaborare con lui nell'amministrazione della società a lui riconducibile o nel suo studio legale. È stato quindi ritenuto che non era ravvisabile nessun impedimento all'esercizio della sua professione in Italia.  
 
4.3. Nel ricorso in esame egli osserva che una sua fuga in Italia a seguito della scarcerazione comporterebbe la sua immediata sospensione dall'elenco degli avvocati UE/AELS del Cantone Ticino, visto che la Commissione per l'avvocatura è a conoscenza del procedimento penale. In caso di fuga questa conseguenza è comunque irrilevante. Il ricorrente aggiunge che un'eventuale fuga in Italia verrebbe sanzionata dal Consiglio di disciplina estero (qualora fosse informato della condanna) con la sospensione dall'albo professionale a causa della violazione del Codice deontologico del Consiglio nazionale forense italiano, o comportare addirittura la radiazione dall'albo. Ne deduce che, in sostanza, egli non potrebbe esercitare la professione d'avvocato neppure in Italia, motivo per cui il pericolo di fuga ritenuto nei precedenti giudizi si fonderebbe su una semplice supposizione.  
 
4.4. L'assunto non regge. In effetti, in caso di conferma della sentenza di condanna egli, durante l'espiazione della pena, non potrebbe esercitare nessuna attività lavorativa in Svizzera, e neppure dopo vista l'espulsione dal territorio elvetico. Per contro, in caso di fuga in Italia, Paese dal quale non potrebbe essere estradato, il ricorrente, viste le sue qualifiche, potrebbe concretamente esercitare comunque altre attività lavorative a titolo indipendente, per esempio quale consulente giuridico o commerciale, o quale impiegato, evitando in tal modo l'asserita, paventata "totale" disoccupazione in Italia. Ritenendo verosimile un pericolo di fuga, la CRP non ha quindi violato il diritto federale.  
 
5.  
 
5.1. Riguardo alla mancata adozione di misure sostitutive, il ricorrente si limita ad addurre che la gravità dei reati non giustificherebbe, da sola, la carcerazione.  
 
Certo, l'art. 237 cpv. 1 CPP prevede che il giudice competente ordina una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione. Secondo l'art. 237 cpv. 2 CPP sono misure sostitutive segnatamente: il versamento di una cauzione (lett. a); il blocco dei documenti d'identità e di legittimazione (lett. b); l'obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato (lett. c); l'obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico (lett. d); l'obbligo di svolgere un lavoro regolare (lett. e); l'obbligo di sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo (lett. f); il divieto di avere contatti con determinate persone (lett. g). Questa lista non è esaustiva. In ogni caso anche l'imposizione di altre possibili misure sostitutive presuppone che siano dati, come per la carcerazione preventiva, gravi indizi di reato e un motivo di carcerazione (DTF 137 IV 122 consid. 2). In ossequio al principio costituzionale della proporzionalità, il provvedimento meno incisivo deve permettere di raggiungere lo stesso scopo della carcerazione (DTF 142 IV 367 consid. 2.1; 141 IV 190 consid. 3.1-3.3). 
 
5.2. Sul rispetto di questo principio la CRP ha rilevato che vista la gravità dei fatti rimproverati al ricorrente, la facile e per lui più favorevole possibilità di svolgere un'attività lavorativa nel suo Paese, non esclude l'alto pericolo di fuga. In pochi minuti egli può lasciare infatti il Cantone Ticino per l'Italia, zona di confine per la quale notoriamente non occorre sottostare a particolari controlli come la presentazione di documenti di legittimazione, ritenuto inoltre ch'egli, quale cittadino italiano, può richiederne il rilascio di nuovi.  
In effetti, con l'entrata della Svizzera nello spazio Schengen e la relativa abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne, la misura sostitutiva del deposito dei documenti ha perso in parte la sua efficacia, per cui non può essere l'unico provvedimento per scongiurare il pericolo di fuga, soprattutto nel caso in cui l'imputato non voglia fuggire in luoghi lontani, ma nella vicina penisola (DTF 145 IV 503 consid. 3.2; sentenza 1B_643/2020 del 21 gennaio 2021 consid. 3.2 in fine; CATHERINE HOHL-CHIRAZI, La privation de liberté en procédure pénale suisse: buts et limites, 2016, n. 1201 pag. 427). D'altra parte il ricorrente non censura di per sé la mancata adozione di non meglio precisate misure sostitutive, ma piuttosto le restrizioni derivanti dalla carcerazione di esercitare liberamente i suoi diritti di difesa nell'ambito della procedura d'appello. Come già ritenuto (vedi sentenza 1B_257/2022, citata, nei suoi confronti), queste critiche esulano dall'oggetto del presente litigio. Infine, il generico accenno del ricorrente, che non contesta la proporzionalità e la durata della carcerazione, al fatto che lo scopo della detenzione, oltre a evitare il serio pericolo di fuga, non potrebbe risiedere nel garantire la sua presenza alla procedura d'appello non regge. 
 
6.  
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e, per conoscenza, alla Corte delle assise criminali. 
 
 
Losanna, 18 agosto 2022 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri