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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_474/2022  
 
 
Sentenza del 18 agosto 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Beusch, Hartmann. 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Commissione per l'avvocatura, 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Esame di capacità per l'esercizio 
della professione di avvocato, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 aprile 2022 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.370). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
La dott. iur. A.________ ha affrontato per la terza volta, cioè l'ultima possibile, l'esame di capacità per l'esercizio dell'avvocatura nella sessione primaverile del 2021. L'esito negativo della prova le è stato comunicato per posta elettronica il 14 giugno 2021 ed è stato discusso durante un incontro con una delegazione della Commissione esaminatrice il 18 giugno successivo. 
Su domanda della candidata, il 30 luglio 2021 la Commissione per l'avvocatura le ha notificato una decisione formale, indicando che la prova scritta era risultata chiaramente insufficiente (3.5) e che la nota attribuita in quell'ambito non era stata compensata dalla nota assegnata alla prova orale, giudicata appena sufficiente. 
 
B.  
Il 14 settembre 2021, A.________ ha impugnato la citata decisione davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandando: in via principale, l'annullamento della stessa e l'ammissione all'esercizio dell'avvocatura; in via subordinata, la concessione della possibilità di sostenere un'altra volta la prova orale. 
Con sentenza del 28 aprile 2022, ricevuta da A.________ il 9 maggio seguente, la Corte cantonale ha però respinto il gravame. 
 
C.  
Con "ricorso di diritto pubblico sussidiario in materia costituzionale" dell'8 giugno 2022, A.________ ha impugnato quest'ultimo giudizio davanti al Tribunale federale, chiedendo: in via principale, l'annullamento dello stesso e il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per nuova pronuncia sulla causa; in via subordinata, la concessione della possibilità di ripresentarsi alla prova d'esame orale; in ogni caso, l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. 
Il Tribunale federale si è fatto trasmettere dalle autorità cantonali l'incarto completo, ma non ha ordinato scambi di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. In base all'art. 83 lett. t LTF la via del ricorso in materia di diritto pubblico non è data contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, del perfezionamento e dell'esercizio della professione. Se la decisione impugnata concerne materialmente la valutazione delle capacità intellettuali o fisiche del candidato e questa valutazione continua ad essere litigiosa davanti al Tribunale federale, la via del ricorso ordinario è quindi esclusa (DTF 136 I 229 consid. 1; sentenze 2D_35/2021 del 2 giugno 2022 consid. 1 e 2C_925/2021 dell'11 marzo 2022 consid. 1.1).  
Nella misura in cui, come vedremo, la ricorrente non insorge davanti al Tribunale federale per lamentarsi della valutazione delle sue capacità, bensì per denunciare il comportamento di un esaminatore e la violazione dei diritti di parte, la menzionata clausola di esclusione non trova tuttavia applicazione (DTF 147 I 73 consid. 1.2; sentenza 2C_315/2021 del 25 maggio 2021 consid. 2). 
 
1.2. Rivolta contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un tribunale cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), inoltrata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentata da persona legittimata a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa va di conseguenza trattata quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).  
In effetti, nella misura in cui l'allegato ricorsuale rispetta le esigenze formali del tipo di ricorso esperibile, l'errata denominazione del rimedio proposto non comporta nessun pregiudizio (DTF 133 I 300 consid. 1.2; sentenza 2D_40/2019 dell'8 luglio 2020 consid. 1.2). 
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, considera di regola solo gli argomenti proposti (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Chi ricorre deve pertanto spiegare, in maniera concisa ma confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla lesione di diritti fondamentali, che va denunciata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
 
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sugli accertamenti che sono stati svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, non tiene neppure conto di fatti o mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF).  
 
3.  
 
3.1. Nell'impugnativa, l'insorgente non rimette in discussione la valutazione del proprio esame scritto, confermata su ricorso anche dal Tribunale amministrativo ticinese (giudizio impugnato, consid. 5). Questo aspetto non è quindi più oggetto di litigio davanti al Tribunale federale.  
Richiamandosi agli art. 9, 29 cpv. 1 e 2, 29a, 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU, la stessa lamenta però la violazione dei suoi diritti di parte. 
 
3.2. Riferendosi agli art. 9, 29 cpv. 1 e 2 Cost. e al suo diritto di essere sentita, denuncia in particolare che la Corte cantonale le ha negato la possibilità di comprovare, assumendo le prove offerte, il comportamento inopportuno adottato nei suoi confronti dal Presidente della Commissione esaminatrice, Giudice B.________, sia in occasione dell'esame orale, sia del colloquio di verifica del 18 giugno 2021, per poi dimostrare una disparità di trattamento nei confronti di altri candidati (al riguardo, cfr. il successivo consid. 4).  
Riferendosi agli art. 29a, 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU, l'insorgente si lamenta invece del fatto che il Giudice C.________ fosse parte del Collegio che ha preso la decisione qui impugnata, relativa all'ultimo tentativo di acquisire il titolo di avvocato, benché avesse già fatto parte della Commissione che l'aveva esaminata al primo tentativo di acquisire detto titolo (al riguardo, cfr. il successivo consid. 5). 
 
4.  
Richiamandosi tra l'altro al dritto di essere sentita, la ricorrente mira innanzitutto a ridiscutere l'apprezzamento delle prove contenuto nel giudizio impugnato. In questo contesto, si lamenta: da un lato, della mancata audizione dell'avv. D.________ e dell'avv. E.________, per riferire in merito al diverbio accaduto nel corso del colloquio del 18 giugno 2021, d'altro lato, del mancato interrogatorio dei membri della Commissione esaminatrice (Giudici F.________ e G.________; avv. H.________ e avv. I.________), per riferire in merito alla condotta del Presidente B.________ durante l'esame orale. 
 
4.1. Dall'art. 29 cpv. 2 Cost. sono dedotte diverse garanzie; tra queste, il diritto ad offrire prove pertinenti e ad ottenerne l'assunzione. Tale diritto non impedisce tuttavia all'autorità di porre fine all'istruttoria, quando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una propria opinione e le ulteriori prove offerte non potrebbero condurla a modificare il suo convincimento (DTF 134 I 140 consid. 5.3).  
In questo contesto, il Tribunale federale riconosce alle istanze inferiori un ampio potere, ammettendo una lesione dell'art. 9 Cost. in relazione all'apprezzamento da esse svolto soltanto nel caso in cui non abbiano manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, nel caso in cui abbiano omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, o nel caso in cui, sulla base degli elementi raccolti, abbiano tratto delle deduzioni insostenibili (DTF 143 IV 500 consid. 1.1 e 140 III 264 consid. 2.3). 
 
4.2. Ora, in relazione al colloquio di verifica tenutosi il 18 giugno 2021, l'arbitrio può essere a priori escluso.  
In questo ambito, la Corte cantonale ha infatti giustificato il rifiuto di assumere nuove prove osservando che esse sarebbero ininfluenti per il giudizio, in quanto la mancata promozione è stata in seguito oggetto di una decisione formale e motivata e la ricorrente ha pure avuto accesso agli atti (giudizio impugnato, consid. 1.2 e 2.4), ciò che costituisce una motivazione del tutto sostenibile e che non viene del resto esplicitamente discussa neppure nell'impugnativa. Per quanto le prove richieste mirassero invece ad accertare il comportamento del Presidente della Commissione esaminatrice durante tale colloquio, come l'insorgente pare pure sostenere, si può inoltre aggiungere che l'incontro ha avuto luogo ad esami conclusi e che il modo in cui si è svolto non ha quindi potuto avere influsso sulla sua prestazione. 
Restano quindi da esaminare le critiche relative all'apprezzamento (anticipato e non) delle prove relative allo svolgimento dell'esame orale, che emerge dai considerandi 1.2 e 4.2 della sentenza. 
 
4.3. Nel considerando 1.2 della sentenza impugnata, i Giudici ticinesi si esprimono come segue: "Il carteggio completo - e in particolare la registrazione audio dell'esame orale, la prova scritta dell'insorgente, la traccia e lo schema di correzione di quest'ultima - permette al Tribunale di esprimersi con cognizione di causa in merito alla valutazione della Commissione. Per i motivi che saranno meglio esposti in seguito (...) non occorre inoltre chiarire l'atteggiamento tenuto dal Presidente della Commissione d'esame durante la prova orale, siccome la registrazione della stessa fornisce un quadro sufficientemente circostanziato dello svolgimento dell'esame (...) ".  
Con riferimento a detta registrazione, nel considerando 4.2 precisano poi: "Occorre innanzitutto disattendere le critiche rivolte verso l'atteggiamento tenuto dal Presidente della Commissione d'esame. Dalla registrazione audio non appare infatti che il suo modo di porre domande fosse arrogante o avesse lo scopo di mettere a disagio la candidata. Nemmeno occorre svolgere particolari indagini sul suo comportamento durante l'esame, che la ricorrente sostiene averla messa in difficoltà. Dall'ascolto della predetta registrazione, e in particolare dai momenti segnalati con precisione nel ricorso, emergono semplici sospiri; non vi è motivo di credere che l'esame sia stato in qualche modo perturbato mentre la prova era condotta dagli altri esaminatori. Nemmeno i gesti che il Presidente avrebbe esternato, in una sola occasione, appaiono suscettibili di influenzare la sua prestazione. Nulla lascia insomma pensare che l'esito dell'esame, per altro sufficiente, sia dipeso da uno stato di disagio causato dall'atteggiamento di un esaminatore. D'altro canto, una certa tensione è insita in ogni prova di esame e da un avvocato ci si aspetta anche una certa resistenza allo stress nell'esercizio della professione". 
 
4.4. Contrariamente a quanto indicato nell'impugnativa presentata in sede federale, l'arbitrio non è però dimostrato nemmeno in relazione all'apprezzamento (anticipato e non) delle prove relative allo svolgimento dell'esame orale, di cui danno conto sia il considerando 1.2 che il considerando 4.2 del giudizio impugnato.  
 
4.4.1. Come risulta dagli estratti appena riprodotti, sia il rigetto della critica relativa al comportamento del Presidente della Commissione in quanto tale, sia il diniego dell'assunzione di ulteriori prove in merito a questo comportamento si basano su un apprezzamento dei contenuti della registrazione dell'esame orale.  
Di conseguenza, anche la dimostrazione dell'arbitrio nell'apprezzamento (anticipato e non) delle prove non poteva che passare da un confronto con quanto rilevato dalla Corte cantonale in relazione a questa registrazione e dalla presentazione delle ragioni per le quali le osservazioni espresse dai Giudici ticinesi sulla registrazione debbano essere considerate insostenibili. 
 
4.4.2. Nel p.to 2.1 dell'impugnativa (come altrove nel ricorso), un confronto o una spiegazione in tal senso non vengono tuttavia forniti.  
In effetti, l'insorgente non si riferisce al giudizio cantonale se non in modo frammentario, lamentando per il resto la mancata assunzione di ulteriori prove soltanto in via generale e non considerando che la presentazione del punto di vista di chi ricorre non dimostra ancora l'arbitrio della sentenza che sta impugnando (precedente consid. 4.1; sentenza 2C_741/2020 del 17 giugno 2021 consid. 2.2). 
 
4.4.3. D'altra parte, censurabile siccome arbitraria non è nemmeno l'affermazione della Corte cantonale che una certa tensione è insita in ogni prova d'esame e che da un avvocato ci si aspetta anche la dimostrazione di una certa resistenza allo stress.  
Alla luce dei fatti accertati nel considerando 4.2 del giudizio impugnato, che vincolano anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2), dall'ascolto della menzionata registrazione audio non risulta in effetti né che il Giudice B.________ abbia posto domande in modo arrogante, né che lo stesso mirasse a mettere in difficoltà la candidata. Inoltre, dai punti della registrazione segnalati dalla ricorrente davanti ai Giudici ticinesi sono emersi solo dei semplici sospiri, di modo che anche la conclusione secondo cui l'esito dell'esame, per altro valutato come sufficiente, non possa essere "stato in qualche modo perturbato" o "dipeso da uno stato di disagio causato dall'atteggiamento di un esaminatore", risulta condivisibile, e ciò anche se - in un'occasione - il Presidente avesse alzato le braccia o scosso la testa. 
 
5.  
Come indicato, richiamandosi agli art. 29a, 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU, l'insorgente si lamenta poi del fatto che il Giudice C.________ sia stato membro del Collegio che ha preso la decisione qui impugnata, relativa all'ultimo tentativo di acquisire il titolo di avvocato, benché avesse già fatto parte della Commissione che l'aveva esaminata in occasione del primo tentativo di acquisire detto titolo. 
 
5.1. Il diritto di essere giudicati da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale - garantito dall'art. 30 cpv. 1 Cost. e, in maniera analoga, dall'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 140 I 326 consid. 5.1) - permette di esigere la ricusa di un giudice la cui situazione o il cui comportamento sono atti a suscitare dei dubbi in merito alla sua imparzialità. Tuttavia, chi intende far valere un motivo di ricusa in relazione con la composizione di un'autorità giudiziaria, come nella fattispecie, deve invocare questo motivo appena ne ha avuto conoscenza; se non agisce tempestivamente, questa possibilità gli è infatti preclusa perché un richiamo ad essa dopo la pronuncia di una decisione sfavorevole va di regola considerato contrario al principio della buona fede (DTF 138 I 1 consid. 2.2; 136 III 605 consid. 3.2.2; sentenza 2C_334/2018 del 29 novembre 2018 consid. 4.2).  
Una reazione tempestiva dell'amministrato non presuppone la comunicazione della composizione della Corte da parte del tribunale adito prima che lo stesso prenda la propria decisione; basta che l'informazione risulti da una pubblicazione facilmente accessibile, quale una pagina internet o un annuario ufficiale. In ogni caso, la giurisprudenza considera che chi è assistito da un avvocato debba essere a conoscenza della composizione regolare di un tribunale (DTF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; sentenze 2C_133/2021 del 15 aprile 2021 consid. 4.1; 2C_334/2018 del 29 novembre 2018 consid. 4.2; 2C_164/2008 del 28 luglio 2008 consid. 3). 
All'obbligo di agire tempestivamente, fanno eccezione solo quelle fattispecie nelle quali vi sono ragioni di prevenzione palesi (DTF 134 I 20 consid. 4.3.2; sentenza 1C_164/2018 del 10 luglio 2018 consid. 1.5) rispettivamente nelle quali il motivo di ricusa fatto valere è evidente al punto tale da comportare il riconoscimento della nullità della decisione impugnata, come ad esempio quando con il giudizio in questione viene perseguito un interesse personale diretto di chi lo rende (DTF 136 II 383 consid. 4; sentenza 2C_178/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2.3; 8C_824/2015 del 19 maggio 2016 consid. 5.5). 
 
5.2. Nel caso in esame, la ricorrente denuncia l'inclusione del Giudice C.________ nel Collegio che ha pronunciato la sentenza qui impugnata, relativa all'ultimo tentativo di acquisire il titolo di avvocato, nonostante fosse stato membro della Commissione che l'aveva esaminata in occasione del primo tentativo di acquisire detto titolo (al riguardo, cfr. il doc. D, prodotto con il ricorso al Tribunale federale).  
Ora, formulando il suo rimprovero, la stessa non si richiama a nessuna norma di diritto ticinese che contenga garanzie più estese, bensì all'art. 30 cpv. 1 Cost. e all'art. 6 n. 1 CEDU, di modo che la questione va affrontata in base ai principi presentati nel considerando 5.1. 
 
5.3. Proprio l'applicazione di tali principi porta però a respingere anche questa seconda censura, formulata al p.to 2.2 del ricorso.  
 
5.3.1. Come risulta dall'annuario del Cantone Ticino, pubblicato all'indirizzo www.4.ti.ch/can/annuario/annuario/, che contiene informazioni ufficiali e notorie, di cui il Tribunale federale può tenere conto d'ufficio (DTF 143 IV 388 consid. 1.1; 138 II 557 consid. 6.2; sentenza 2C_714/2021 dell'8 giugno 2022 consid. 6.2), il Giudice C.________ fa infatti parte della composizione ordinaria del Tribunale amministrativo ticinese, la quale doveva essere nota anche alla ricorrente rispettivamente al suo patrocinatore.  
In conformità alla giurisprudenza, bisogna quindi concludere che la critica esposta al p.to 2.2 del ricorso è tardiva e che nel merito non va approfondita oltre (sentenze 2C_133/2021 del 15 aprile 2021 consid. 4.3; 8C_824/2015 del 19 maggio 2016 consid. 5; 2C_164/2008 del 28 luglio 2008 consid. 3). 
 
5.3.2. In effetti, motivi per riconoscere addirittura un caso di nullità non ve ne sono e - anche a volersi basare su quanto indicato nell'impugnativa, ovvero su fatti che non risultano direttamente dalla querelata sentenza - nemmeno si può parlare dell'esistenza di ragioni di prevenzione evidenti (precedente consid. 5.1 in fine).  
Al riguardo, basti difatti constatare che l'insorgente stessa indica in realtà di non sapere quale voto le fosse stato assegnato in occasione del primo esame, limitandosi poi ad aggiungere che "secondo la sua percezione" questo voto "non raggiungeva pienamente la sufficienza". 
 
5.4. Già perché privo di motivazione e pertanto lesivo dell'art. 106 cpv. 2 LTF (precedente consid. 2.1), a maggior fortuna non è infine destinato il riferimento all'art. 29a Cost. - contenuto sempre al p.to 2.2 del ricorso - secondo cui nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria.  
Sia come sia, va ribadito che, per quanto riguarda la ricusa, topico è comunque l'art. 30 cpv. 1 Cost., di cui si è appena detto. Per il resto non si può invece che constatare che, per mezzo della possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo ticinese, che quale unica istanza giudiziaria cantonale è tenuto ad esaminare liberamente sia i fatti che il diritto (sentenza 2C_511/2018 del 2 luglio 2018 consid. 3.2.2), la garanzia dell'accesso ad un giudice ai sensi dell'art. 29a Cost. è stata rispettata (DTF 141 I 172 consid. 4.4.1; sentenza 2C_684/2015 del 24 febbraio 2017 consid. 6.5.1). 
 
6.  
Per quanto precede, il ricorso è respinto. L'istanza di assistenza giudiziaria va parimenti respinta, perché il ricorso doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie all'insorgente, secondo soccombenza, è comunque fissato un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione per l'avvocatura e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.  
 
 
Losanna, 18 agosto 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli