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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_111/2022  
 
 
Sentenza del 24 agosto 2022  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Muschietti, Koch, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
Uso delittuoso di materie esplosive, uso colposo di materie esplosive, danneggiamento aggravato; violazione del principio "ne bis in idem", 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 18 novembre 2021 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2021.176+299). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 25 febbraio 2021 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di uso delittuoso di materie esplosive, ripetuto, per avere, a X.________e a Y.________, tra il 20 febbraio 2020 e il 13 marzo 2020, in cinque occasioni, per fine delittuoso, messo in pericolo la vita o l'integrità delle persone e la proprietà altrui, facendo esplodere dei petardi e, in un'occasione, un ordigno artigianale di 600 g di polvere pirica ottenuto assemblando tre petardi, cagionando un danno complessivo denunciato di fr. 19'374.40. L'imputato è inoltre stato riconosciuto autore colpevole di uso colposo di materie esplosive, per avere, a X.________ (in località Z.________), tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, senza fine delittuoso, messo in pericolo la vita o l'integrità delle persone, facendo esplodere un petardo artigianale ottenuto assemblando sei petardi contenenti 100 g l'uno di polvere pirica. La Corte delle assise criminali ha contestualmente prosciolto l'imputato dall'imputazione subordinata di uso colposo di materie esplosive, ripetuto, per i fatti oggetto della condanna per uso delittuoso di materie esplosive, ripetuto, rispettivamente lo ha assolto dall'accusa di uso delittuoso di materie esplosive per la fattispecie oggetto della condanna per uso colposo di materie esplosive. 
A.________è inoltre stato riconosciuto autore colpevole di fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi, di ripetuto danneggiamento in parte aggravato, per avere cagionato il citato danno complessivo di fr. 19'374.40, di delitto contro la legge federale sugli esplosivi, di discriminazione razziale, di ripetuta infrazione e contravvenzione alla legge sulle armi, di contravvenzione alla legge sul trasporto di viaggiatori e di registrazione clandestina di conversazioni. Egli è stato condannato alla pena detentiva di tre anni e sei mesi e alla multa di fr. 300.--. L'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa per consentire l'esecuzione del trattamento stazionario, parimenti ordinato dalla Corte delle assise criminali. 
 
B.  
Contro il giudizio di primo grado, l'imputato ha adito la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) che, con sentenza del 18 novembre 2021, ha parzialmente accolto l'appello. In applicazione del principio "ne bis in idem", la CARP ha disposto l'abbandono del procedimento penale per i fatti oggetto della condanna per i reati di uso delittuoso di materie esplosive, ripetuto, e di uso colposo di materie esplosive, nonché per quelli sfociati nella condanna per danneggiamento nella forma aggravata. A.________è inoltre stato prosciolto dall'imputazione di discriminazione e incitamento all'odio ed è stato condannato alla pena detentiva di due anni, sospesa per consentire l'esecuzione del trattamento stazionario, alla pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di fr. 10.-- ciascuna e alla multa di fr. 200.--. 
 
C.  
Il Procuratore pubblico (PP) impugna questa sentenza, nella misura in cui la CARP ha disposto l'abbandono del procedimento penale nei confronti di A.________ per i suddetti fatti, con un ricorso in materia penale del 25 gennaio 2022 al Tribunale federale. Chiede di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per statuire nuovamente sulle imputazioni di uso delittuoso di materie esplosive, di uso colposo di materie esplosive e di danneggiamento aggravato. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 11 cpv. 1 CPP e l'errata applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale relativa al principio "ne bis in idem", esposta in DTF 144 IV 362. Adduce ch'essa concernerebbe unicamente il caso in cui il Ministero pubblico abbia precedentemente emanato un decreto di abbandono, mentre la situazione sarebbe diversa nel caso di un'assoluzione per un'ipotesi di reato alternativa o subordinata pronunciata dal tribunale di primo grado contestualmente ad un giudizio di condanna, come è avvenuto in concreto. Secondo il ricorrente, in questa evenienza vi sarebbe una connessione talmente stretta tra il punto del dispositivo di condanna e quello di proscioglimento che l'impugnativa presentata contro il primo rimetterebbe necessariamente in discussione il secondo. L'abbandono del procedimento penale in applicazione del principio "ne bis in idem" costituirebbe in simili casi un puro tecnicismo, eccessivamente formalistico.  
 
2.2.  
 
2.2.1. L'art. 11 cpv. 1 CPP disciplina il principio "ne bis in idem", che è inoltre sancito dall'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU (RS 0.101.07), nonché dall'art. 14 cpv. 7 del Patto ONU II (RS 0.103.2) e deriva altresì direttamente dalla Costituzione (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2). Secondo l'art. 11 cpv. 1 CPP, chi è stato condannato o assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato. V'è identità di eventi quando i fatti alla base del primo e del secondo procedimento penale sono identici o fondamentalmente uguali. La loro qualifica giuridica non è rilevante. Il divieto di un secondo procedimento costituisce un impedimento a procedere, che deve essere considerato d'ufficio in ogni stadio della procedura (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2 e riferimenti).  
 
2.2.2. Nella citata DTF 144 IV 362, relativa ad un abbandono del procedimento penale (art. 319 cpv. 1 CPP), il Tribunale federale ha rilevato che, in linea di principio, un abbandono parziale del procedimento entra in considerazione quando occorre giudicare più eventi o fatti che si prestano a un trattamento distinto. Un abbandono parziale del procedimento è invece escluso se esso concerne unicamente un'altra qualificazione giuridica del medesimo evento. Se il procedimento penale è parzialmente abbandonato, benché non sussista spazio in tal senso, e l'abbandono parziale passa in giudicato, il suo effetto preclusivo impedisce una condanna per gli stessi fatti. La pronuncia di un giudizio di condanna per i medesimi fatti violerebbe in tali circostanze il principio "ne bis in idem" (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1 e 1.4). Questa giurisprudenza è stata precisata dal Tribunale federale in una recente sentenza, nel senso che il principio "ne bis in idem" deve essere interpretato in modo restrittivo, l'effetto preclusivo di una decisione di abbandono parziale passata in giudicato riferendosi soltanto ai fatti concretamente interessati da tale decisione, non invece ai rimproveri per i quali è stata contestualmente promossa l'accusa (DTF 148 IV 124 consid. 2.6.6; sentenza 6B_1220/2021 del 3 maggio 2022 consid. 2.2.2).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Nella sentenza del 25 febbraio 2021, il tribunale di primo grado ha riconosciuto A.________ autore colpevole di ripetuto uso delittuoso di materie esplosive (art. 224 CP) per i fatti di cui ai punti n. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 dell'atto di accusa, relativi alle esplosioni di petardi commesse in cinque occasioni a X.________e a Y.________ tra il 20 febbraio 2020 e il 13 marzo 2020. Per questi stessi fatti, ripresi testualmente ai punti n. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 dell'atto di accusa, egli è stato contestualmente prosciolto dall'imputazione subordinata di uso colposo di materie esplosive (art. 225 CP).  
Il tribunale di primo grado ha inoltre riconosciuto l'imputato autore colpevole di uso colposo di materie esplosive (art. 225 CP), per i fatti di cui al punto n. 2.1 dell'atto di accusa, relativo all'esplosione di un ordigno artigianale assemblato con sei altri petardi, commessa a X.________ (in località Z.________) tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019. Per questi stessi fatti, corrispondenti a quelli del punto 1.1 dell'atto di accusa, egli è stato contestualmente prosciolto dall'imputazione di uso delittuoso di materie esplosive (art. 224 CP), prospettata dal PP in via principale. 
In tali circostanze, risulta quindi che la decisione di proscioglimento riguarda lo stesso complesso di fatti oggetto di condanna. Non si tratta di fatti distinti, ma di una diversa sussunzione giuridica del medesimo complesso fattuale. L'atto di accusa espone in effetti testualmente le medesime circostanze di fatto sia con riferimento all'imputazione di uso delittuoso di materie esplosive (art. 224 CP), al punto n. 1 (da 1.1 a 1.6), sia riguardo all'imputazione subordinata di uso colposo di materie esplosive (art. 225 CP), al punto n. 2 (da 2.1 a 2.6). Anche riguardo al danneggiamento nella forma aggravata, l'atto di accusa si riferisce ai medesimi fatti di cui al suddetto punto n. 1.4, relativi ai danni dell'esplosione avvenuta il 26 febbraio 2020 a X.________ (cfr. atto di accusa punto n. 4.3). 
 
2.3.2. Del resto, il ricorrente riconosce l'identità dei suddetti fatti, riguardo ai quali la prima Corte ha pronunciato un giudizio di condanna e, nel contempo, di proscioglimento per le rispettive fattispecie degli art. 224 e 225 CP. Adduce nondimeno che, per quanto formalmente errato, il dispositivo relativo al (parziale) proscioglimento non avrebbe "vita propria", essendo strettamente legato a quello di condanna. Tuttavia, analogamente al caso di un abbandono parziale passato in giudicato, il proscioglimento parziale non può in concreto essere ritenuto semplicemente inesistente. Quand'anche esso sia stato pronunciato a torto, il passaggio in giudicato a seguito della sua mancata impugnazione (cfr. art. 402 CPP) comporta un effetto preclusivo che impedisce una condanna successiva per gli stessi fatti (sentenze 6B_74/2020 del 24 settembre 2020 consid. 2.4; 6B_56/2020 del 16 giugno 2020 consid. 1.5.1). Poco importa al riguardo che nella dichiarazione di appello, postulando il proscioglimento dall'accusa di uso delittuoso di materie esplosive, l'imputato abbia chiesto di essere condannato, per taluni punti dell'atto di accusa, solo per il reato di uso colposo di materie esplosive. Il principio "ne bis in idem" costituisce infatti un impedimento al procedimento penale che deve essere considerato d'ufficio in ogni stadio della procedura (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2 e riferimenti e 1.4.4). Nelle esposte circostanze, la decisione della Corte cantonale di abbandonare (parzialmente) il procedimento penale poiché, per gli stessi fatti, il tribunale di primo grado aveva pronunciato un'assoluzione passata in giudicato, siccome incontestata, non viola il suddetto principio.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente sostiene che il dispositivo della sentenza del tribunale di primo grado sarebbe stato ambiguo nella misura in cui lo condannava e contestualmente lo proscioglieva da capi d'imputazione concernenti lo stesso complesso di fatti. Adduce che il dispositivo avrebbe potuto essere corretto facendo capo all'istituto della rettifica ai sensi dell'art. 83 CPP.  
 
3.2. Giusta l'art. 83 cpv. 1 CPP, se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, contraddittorio o incompleto o è in contraddizione con la motivazione, l'autorità penale che ha pronunciato la decisione la interpreta o la rettifica ad istanza di parte o d'ufficio. L'interpretazione e la rettifica non mirano ad un esame materiale di una decisione, bensì al chiarimento della stessa, rispettivamente alla correzione di una svista manifesta. Ciò si verifica quando dalla lettura del testo della decisione giudiziaria risulta chiaramente che quanto il tribunale voleva pronunciare o ordinare non corrisponde a quanto è stato effettivamente pronunciato od ordinato. Deve quindi trattarsi di un errore nell'espressione e non nella formazione della volontà del tribunale. Una decisione voluta così come pronunciata, ma che è stata basata su un accertamento dei fatti errato o su uno sbaglio giuridico non può essere rettificata (DTF 142 IV 281 consid. 1.3 e riferimenti).  
 
3.3. Il ricorrente non sostiene di avere adito la Corte di primo grado con un'istanza di rettifica ai sensi dell'art. 83 CPP. La presente causa non concerne quindi una procedura di rettifica, che non risulta essere stata avviata dinanzi all'autorità cantonale competente. La censura esula dall'oggetto del litigio dinanzi al Tribunale federale e l'eventuale adempimento delle condizioni previste dall'art. 83 CPP non deve essere vagliato in questa sede.  
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente adduce che, benché l'imputato non abbia impugnato dinanzi alla CARP il dispositivo della sentenza di primo grado concernente il parziale proscioglimento, la Corte cantonale avrebbe dovuto correggerlo in applicazione dell'art. 404 cpv. 2 CPP. Rileva che il tribunale di primo grado sarebbe incorso in un errore manifesto, siccome non intendeva prosciogliere l'imputato dal complesso dei fatti, ma soltanto scegliere una qualifica giuridica piuttosto che un'altra.  
 
4.2. L'art. 404 cpv. 2 CPP prevede che la giurisdizione di appello può esaminare a favore dell'imputato anche i punti non impugnati, per impedire decisioni contrarie alla legge o inique. Il richiamo di questa disposizione è tuttavia inconferente nella fattispecie, giacché "la correzione" prospettata dal PP non avverrebbe a favore dell'imputato, bensì a suo svantaggio (cfr. DTF 147 IV 93 consid. 1.5.2).  
 
5.  
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Non si assegnano ripetibili della sede federale all'opponente, non invitato a presentare una risposta al gravame (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 24 agosto 2022 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni