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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_307/2021  
 
 
Sentenza del 25 giugno 2021  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, Austria, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Medisuisse, Oberer Graben 37, 9000 San Gallo, 
opponente, 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Anne Schweikert, 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 aprile 2021 (30.2020.8). 
 
 
Visto:  
la decisione "su riconsiderazione e opposizione " del 14 settembre 2020, con cui la Cassa di compensazione Medisuisse (di seguito Cassa) ha negato i presupposti per la riconsiderazione delle decisioni - passate in giudicato - relative ai contributi AVS per gli anni dal 2013 al 2016 di A.________ e ha respinto la sua opposizione contro la pregressa decisione del 13 settembre 2019, che le stabiliva i contributi del 2017 come indipendente, 
la sentenza del 12 aprile 2021 con la quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il ricorso del 14 ottobre 2020 di A.________ contro la predetta decisione su opposizione, 
il ricorso inoltrato da A.________ al Tribunale federale il 17 maggio 2021 (timbro ambasciata svizzera a Vienna contro tale sentenza, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che oggetto del contendere dinanzi al Tribunale cantonale era la riconsiderazione delle decisioni di fissazione dei contributi per gli anni dal 2013 al 2016, come pure la qualifica dello stato lavorativo della ricorrente per il 2017 e fino al 30 giugno 2018, 
che la Corte cantonale ha confermato che le decisioni di fissazione dei contributi quale indipendente dal 2013 al 2016 non possono essere qualificate come manifestamente errate e pertanto non possono essere oggetto di riconsiderazione mentre ha accertato che la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata nella misura in cui conferma la qualifica di indipendente della ricorrente per il 2017, la quale va per contro ritenuta come lavoratrice dipendente della B.________ SA nel 2017 e nel 2018, 
che la ricorrente domanda che la sentenza impugnata venga modificata nel senso che le decisioni di fissazione dei contributi della Cassa siano riconsiderate, eventualmente annullate oppure che la sentenza venga annullata e la causa rinviata al Tribunale cantonale per un'ulteriore valutazione, 
che tuttavia la ricorrente non si confronta minimamente con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 139 I 306 consid. 1.2), segnatamente essa non allega né tanto meno motiva (sulla questione della motivazione riferita al tema della causa, cfr. DTF 139 II 233 consid. 3.2 con riferimenti) perché la sentenza impugnata sarebbe contraria al diritto (cfr. DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 con riferimenti) o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti (DTF 145 V 188 consid. 2) nel senso dell'art. 97 cpv. 1 LTF
che non può parimenti essere dato seguito alla richiesta di annullamento della sentenza impugnata e di rinvio per nuova valutazione, in quanto l'insorgente disattende che il ricorso in materia di diritto pubblico è di natura riformatoria e non cassatoria (art. 107 cpv. 2 LTF), 
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che, il ricorso si rileva manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, alla B.________ SA, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 25 giugno 2021 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi