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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_402/2022  
 
 
Sentenza del 29 agosto 2022  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Escher, Marazzi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
5. F.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 aprile 2022 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2021.179). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con decisioni 2 novembre 2021 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto le istanze di B.________, C.________, D.________, E.________ e F.________ di rigetto provvisorio delle opposizioni interposte da A.________ a due precetti esecutivi. Il Pretore ha considerato che il contratto di locazione concluso tra le parti il 22 dicembre 2016 e l'attestato di insufficienza di pegno emesso il 28 gennaio 2021 costituiscono validi titoli di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF per le pigioni scadute da gennaio 2020 ad aprile 2021 di complessivi fr. 52'800.-- (oltre interessi) e per il credito riconosciuto nell'attestato di fr. 32'761.70 (oltre interessi). Il Giudice di prime cure ha invece ritenuto che, attraverso le sue generiche contestazioni (incentrate soprattutto sulle vicissitudini intercorse con il sublocatore e sulla colpa attribuita agli istanti per non averlo aiutato a mettere fine a detta sublocazione), l'escusso non avesse reso verosimili le proprie eccezioni ai sensi dell'art. 82 cpv. 2 LEF
 
Mediante sentenza 27 aprile 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto l'8 novembre 2021 dall'escusso avverso le decisioni pretorili siccome insufficientemente motivato (A.________ non si era confrontato con il giudizio pretorile, si era limitato a ribadire la sua versione dei fatti e si era fondato su fatti e mezzi di prova nuovi) e siccome contenente richieste (volte al risarcimento danni o alla restituzione dell'indebito arricchimento) che non rientravano nella sua competenza. 
 
2.  
Con ricorso 27 maggio 2022, A.________ ha chiesto al Tribunale federale l'annullamento dei due precetti esecutivi. 
 
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
3.  
 
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF).  
Il ricorso deve trarre spunto dalla motivazione della decisione impugnata: il ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente. Il rimando ad altri allegati o agli atti non è sufficiente (DTF 140 III 115 consid. 2). Inammissibile è pure riproporre parola per parola la medesima motivazione sottoposta all'autorità inferiore (DTF 134 II 244 consid. 2.3). 
 
3.2. Fatta eccezione per qualche adattamento redazionale, il rimedio presentato dinanzi al Tribunale federale è identico al reclamo interposto in sede cantonale. Il ricorrente ha pertanto omesso di confrontarsi con gli argomenti contenuti nel qui impugnato giudizio e di spiegare in che modo quest'ultimo sarebbe contrario al diritto. Il ricorso non risponde alle esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e va dichiarato inammissibile.  
 
4.  
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili alla parte opponente, dato che non è stata invitata a presentare una risposta al ricorso e non è quindi incorsa in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 29 agosto 2022 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini