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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_483/2021  
 
 
Sentenza del 30 giugno 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano, 
 
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
rappresentato dall'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, piazza Governo 7, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
precetto esecutivo, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 aprile 2021 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2020.135). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Mediante ricorso 18 dicembre 2020 i coniugi A.________ e B.________ hanno impugnato il precetto esecutivo emesso il 3 dicembre 2020 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione promossa dallo Stato del Cantone Ticino nei confronti della sola B.________ per l'incasso di complessivi fr. 3'992.-- 
 
Con sentenza 29 aprile 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile il ricorso sia nella misura in cui era presentato da A.________ (dato che egli non era parte alla procedura esecutiva e che il rimedio non risultava approvato dal suo curatore di rappresentanza) sia nella misura in cui era presentato da B.________ (atteso che le sue censure esulavano dalla competenza dell'autorità di vigilanza o erano insufficientemente motivate). 
 
2.  
Con ricorso depositato presso il Tribunale federale in data 10 giugno 2021 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza. 
Non sono state chieste determinazioni sul ricorso. 
 
3.  
Nel medesimo allegato 10 giugno 2021 A.________ ha impugnato anche un'altra sentenza emanata il 30 aprile 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5A_482/2021 pronunciata in data odierna). 
 
4.  
L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi; quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021). 
 
Con scritto 25 giugno 2021 l'avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso 10 giugno 2021 di A.________. Tale gravame si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (v. anche sentenza 5A_17/2021 del 14 maggio 2021 consid. 5). 
 
5.  
Come chiesto dal curatore, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo. 
 
 
Losanna, 30 giugno 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini