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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
 
4A_164/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 30 novembre 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Klett, May Canellas, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, ora A.A.________SA, 
patrocinata dall'avv. Riccardo Schuhmacher, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Milca Molteni, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di lavoro, 
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata 
il 20 febbraio 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2015.211). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
B.________ ha cominciato a lavorare per il Gruppo A.________ nel giugno 1997; dal 1° giugno 2003 è stato assunto da A.________SA come... in base a un contratto di lavoro a tempo indeterminato che prevedeva una retribuzione annua Iorda di..., aumentata nel 2007 a.... 
Il contratto firmato dalle parti il 15 maggio 2003 prevedeva 20 giorni di vacanza all'anno, un orario di lavoro flessibile di 40 ore settimanali (da lunedì a venerdì), il divieto di accumulare ore supplementari e la compensazione col tempo libero delle eventuali ore straordinarie; il contratto datato 14 luglio 2004, mai ritornato sottoscritto dal lavoratore, prevedeva invece 23 giorni di vacanza all'anno e che il 25 % dell'importo salariale convenuto comprendeva la retribuzione delle eventuali ore straordinarie e supplementari, sabati compresi. Il 3 gennaio 2011 A.________SA ha invitato B.________ a prendersi un periodo di vacanza dal 10 al 21 gennaio successivo al fine di ridurre il numero dei giorni di vacanza arretrati, ai quali si sarebbero poi aggiunti quelli maturati nel 2011. In risposta a una richiesta in tal senso, il 26 gennaio 2011 A.________SA ha comunicato a B.________ che il suo saldo vacanze ammontava a 35 giorni, precisando che le ore straordinarie e i sabati non erano compensabili. 
Un giorno più tardi, A.________SA ha intimato a B.________ la disdetta del contratto di lavoro con effetto al 30 aprile successivo, indicando che la stessa era dovuta a una ristrutturazione; contemporaneamente, Io ha dispensato dall'obbligo di presenza sul luogo di lavoro, precisando che durante il termine di disdetta avrebbe usufruito delle vacanze arretrate. 
 
B.   
Tentata la conciliazione, il 16 febbraio 2012 B.________ ha inoltrato alla Pretura competente una petizione, con cui postulava la condanna della datrice di lavoro - alla quale durante la causa è subentrata la A.A.________SA con ripresa di attivi e passivi - a pagargli una somma di fr. 296'032.80 oltre a interessi, così composta: fr. 62'500.-- quale indennità per licenziamento abusivo (pari a sei mesi di salario); fr. 36'843.20 quale retribuzione di 64 sabati; fr. 68'071.80 quale retribuzione di 98,5 giorni festivi e/o domeniche; fr. 128'617.80 per 1'790 ore straordinarie effettuate fuori ufficio. 
Il 14 ottobre 2015, il Giudice di prime cure ha parzialmente accolto la petizione: concedendo all'attore un'indennità per licenziamento abusivo pari a quasi 6 salari mensili (fr. 60'000.--) e riconoscendogli il diritto al pagamento di 593 ore supplementari (comprese quelle svolte di sabato) effettuate dal 18 aprile 2006 (fr. 44'160.50), nonché di 637,5 ore straordinarie effettuate dal giugno 2003 (fr. 45'991.05). 
La A.A.________SA si è allora rivolta alla II Camera civile del Tribunale d'appello ticinese la quale, il 20 febbraio 2017, ha parzialmente accolto l'impugnativa decidendo: che l'appellante deve corrispondere a B.________ fr. 69'823.20 (19'823.20 quale retribuzione per ore effettuate di sabato e fr. 50'000.-- a titolo di indennità per licenziamento abusivo), di cui fr. 50'000.-- (indennità per licenziamento abusivo) non soggetti ai contributi paritetici, oltre a interessi; che l'appellante deve regolarizzare gli oneri sociali di pertinenza di B.________, versando agli enti preposti i contributi sociali su fr. 19'823.20 (retribuzione delle ore effettuate di sabato); che le spese giudiziarie davanti all'istanza precedente e le spese della conciliazione devono essere poste per ¾ a carico dell'attore e per ¼ a carico della convenuta, alla quale l'attore rifonderà fr. 10'000.-- per ripetibili; che le spese giudiziarie d'appello sono a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile del 24 marzo 2017, protestando spese e ripetibili, la A.A.________SA domanda: 
 
"I. L'appello 16 novembre 2015 di A.________SA, ora A.A.________SA, è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 14 ottobre 2015 del Pretore di... è riformata come segue: 
 
1. La petizione del 16 febbraio 2012 di B.________ è parzialmente accolta. 
1.1. A.________SA, ora A.A.________SA, è condannata a pagare a B.________ l'importo di fr. 19'823.20 oltre a interessi al 5% da maggio 2011. 
1.2. A A.________SA, ora A.A.________SAè fatto ordine di regolarizzare gli oneri sociali di pertinenza di B.________ versando agli enti preposti i contributi sociali dovuti su fr. 19'823.20. 
2. Le spese giudiziarie di CHF 6'300.-- e le spese della conciliazione di CHF 1'500.00 sono poste a carico della parte attrice in ragione di 9/10, la quale rifonde alla parte convenuta ripetibili di primo grado per un importo di CHF 18'000.00. 
II. Le spese processuali di fr. 8'000.00 sono poste a carico della parte attrice in ragione di 9/10 e in ragione di 1/10 a carico della parte appellante. La parte attrice rifonde alla parte appellante l'importo di CHF 12'000.00 a titolo di ripetibili di secondo grado". 
La Corte cantonale non ha presentato osservazioni. Il 30 maggio 2017 l'opponente ha chiesto che il ricorso sia respinto. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
L'impugnativa è stata presentata da una parte parzialmente soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF). Essa è tempestiva (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è diretta contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) che raggiunge il valore litigioso richiesto (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF). Sotto questi profili è perciò ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del ricorso (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), considera di regola solo gli argomenti proposti (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg.; 134 III 102 consid. 1.1 pag. 104 seg.).  
Le esigenze di motivazione sono inoltre più severe quando è lamentata la violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato in maniera puntuale tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che quest'ultimo, pena l'inammissibilità del gravame, deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 136 I 65 consid. 1.3.1 pag. 68; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 137 V 57 consid. 1.3 pag. 59 seg.; 133 III 589 consid. 2 pag. 591 seg.). 
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, in linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 pag. 17 seg.).  
Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2 pag. 116 seg.; 135 III 397 consid. 1.5 pag. 401). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 265 segg.). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 pag. 17 seg.). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg.). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 pag. 17 seg.). 
 
2.3. Insorgendo davanti al Tribunale federale, la ricorrente dichiara di contestare sia il carattere abusivo del licenziamento - e di conseguenza le indennità per licenziamento abusivo - sia "l'ammontare riconosciuto per sabati". Riguardo a questo secondo aspetto, l'impugnativa non contiene tuttavia nessuna critica specifica.  
Il presente giudizio concernerà pertanto unicamente il primo aspetto indicato (carattere abusivo o no della disdetta ed ammontare dell'indennità dovuta in caso di riconoscimento di una disdetta abusiva). 
 
3.  
Preso atto del fatto che, con appello, la datrice di lavoro contestava sia l'esistenza di una disdetta abusiva, sia l'importo di fr. 60'000.-- riconosciuto dal Pretore aggiunto, rammentati i principi che regolano la materia, e analizzate le risultanze istruttorie, la Corte cantonale ha confermato il carattere abusivo della disdetta, riducendo però l'indennità dovuta da fr. 60'000.-- a fr. 50'000.--. 
 
3.1. Riguardo al primo aspetto (carattere abusivo della disdetta) ha infatti condiviso l'opinione dell'istanza precedente secondo cui: da un lato, la coincidenza di date tra le rivendicazioni dell'attore, formulate in buona fede e per altro in parte fondate, e il suo licenziamento, costituiva un serio indizio a favore della natura ritorsiva della disdetta (art. 336 cpv. 1 lett. d CO); d'altro lato, in tali circostanze la convenuta non aveva dimostrato che alla base dello stesso vi fosse davvero la necessità di effettuare una ristrutturazione in quanto, ammesso pure che si trovasse in una fase di difficoltà economica, non aveva in particolare provato perché fosse stato necessario pronunciare il licenziamento il 27 gennaio 2011 e proprio solo nei confronti dell'attore, di modo che dette difficoltà non potevano essere considerate il motivo scatenante per la pronuncia della disdetta.  
 
3.2. Riguardo al secondo aspetto (ammontare dell'indennità) ha invece considerato che all'attore, lavoratore di oltre 50 anni con 14 anni di servizio irreprensibile, non poteva certo essere imputata una colpa concorrente, ma che la convenuta disponeva comunque di un motivo di disdetta, anche se Io stesso non era quello scatenante, di modo che la sua colpa andava relativizzata e appariva giustificato stabilire l'indennità per disdetta abusiva non già in fr. 60'000.-- bensì in fr. 50'000.--.  
 
4.   
La ricorrente contesta innanzitutto il carattere abusivo della disdetta. A suo avviso, la ristrutturazione è stato in realtà l'unico motivo del licenziamento. Non giungendo a questa conclusione, la Corte cantonale avrebbe violato l'art. 8 CCS e l'art. 336 cpv. 1 lett. d CO, in particolare laddove: (a) ha valutato l'unico elemento portato dal dipendente, e meglio la coincidenza di date fra la sua richiesta del 20 gennaio 2011 e il licenziamento, come un indizio sufficiente per ammettere l'inversione dell'onere della prova; (b) ha ritenuto che la situazione di difficoltà economica non poteva essere considerata quale elemento che ha scatenato il licenziamento. 
 
4.1. I principi che reggono l'applicazione dell'art. 336 CO sono stati esposti nella sentenza impugnata.  
In questa sede ci si può dunque limitare a rammentare: che per dire se una disdetta è abusiva, che è questione di diritto, occorre fondarsi sul suo reale motivo; che determinare il motivo di una disdetta è una questione di fatto (DTF 136 III 513 consid. 2.3 pag. 515; 131 III 535 consid. 4.3 pag. 540; 130 III 699 consid. 4.1 pag. 702); che quando la Corte cantonale raggiunge una convinzione in merito al motivo reale del licenziamento, non vi è più spazio per una violazione dell'art. 8 CC; che in questo contesto si tratta invece di esaminare se essa abbia apprezzato le prove senza cadere nell'arbitrio (sentenza 4A_485/2016 e 4A_491/2016 del 28 aprile 2017 consid. 2.3). 
 
4.2. Come detto, la Corte cantonale ha esaminato la fattispecie ed è giunta alla conclusione che la disdetta in questione fosse stata data a fini ritorsivi ai sensi dell'art. 336 cpv. 1 lett. d CO (precedente consid. 3.1 con riferimento alle richieste formulate con lettera del 20 gennaio 2011). Ritenuto che quando la Corte cantonale raggiunge una convinzione in merito al motivo reale del licenziamento non vi è più spazio per una violazione dell'art. 8 CC, occorre quindi innanzitutto rilevare che la denuncia della violazione di questa norma è priva di fondamento (precedente consid. 4.1 e rinvii).  
Alla luce dei contenuti del ricorso, si pone invece la questione a sapere se la convinzione cui sono giunti i Giudici ticinesi sia il frutto di un apprezzamento delle prove che resiste a una critica d'arbitrio (sentenza 4A_485/2016 e 4A_491/2016 del 28 aprile 2017 consid. 2.3). 
 
4.3. L'accertamento dei fatti è arbitrario se il Giudice non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, se ha omesso, senza una seria ragione, di tenere in considerazione un mezzo di prova importante, proprio a modificare la decisione impugnata, o se, sulla base degli elementi raccolti, ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560).  
La parte che sostiene che i fatti sono stati accertati in maniera arbitraria deve rispettare il principio dell'allegazione (art. 106 cpv. 2 LTF), motivando nel dettaglio la propria censura (DTF 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254). Per ogni constatazione dei fatti contrastata, deve dimostrare come le prove avrebbero dovuto essere valutate e in cosa l'apprezzamento fattone dalla Corte cantonale sia insostenibile (sentenza 4A_535/2014 del 29 aprile 2015 consid. 1.2 con rinvii). Il Tribunale federale non entra in materia in merito a critiche di natura appellatoria (DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261 seg.; 125 I 492 consid. 1b pag. 495). 
 
4.4. Per la ricorrente, l'arbitrio consisterebbe nell'avere considerato come elemento decisivo a favore del riconoscimento della natura ritorsiva della disdetta la vicinanza temporale fra la lettera del 20 gennaio 2011, scritta dal lavoratore, e il licenziamento stesso. Sempre a suo avviso, data non sarebbe nemmeno la buona fede, poiché il lavoratore avrebbe fatto valere le pretese in questione a pochi giorni da un licenziamento oramai deciso.  
Le critiche appena esposte non possono tuttavia essere condivise da questa Corte. 
 
4.4.1. Sostenendo la malafede dell'opponente, la ricorrente non fornisce nessuna motivazione specifica ed elementi in tal senso non risultano nemmeno dal giudizio impugnato.  
Al contrario. La querelata sentenza accerta infatti a chiare lettere, e in maniera che vincola anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), che in merito alla buona fede del ricorrente non sussiste dubbio alcuno. 
 
4.4.2. A differenza di quanto sostenuto nell'impugnativa, l'arbitrio non è inoltre dato in relazione all'apprezzamento dei fatti, sulla base del quale la Corte cantonale ammette poi l'esistenza di una disdetta abusiva ai sensi dell'art. 336 cpv. 1 lett. d CO (sentenza 4A_485/2016 e 4A_491/2016 del 28 aprile 2017 consid. 3).  
La vicinanza di date tra le rivendicazioni dell'opponente (formulate con lettera del 20 gennaio 2011) e il suo licenziamento (comunicatogli con lettera del 27 gennaio 2011) è infatti evidente e più che "sospetta" e simile constatazione - formulata dapprima dal Pretore e confermata nella sua sostanza anche dal Tribunale d'appello - non è certo insostenibile. Come risulta anche dal giudizio impugnato rispettivamente dagli atti, ad essa si aggiunge per altro il fatto che né l'e-mail del 3 gennaio 2011 (con la quale l'insorgente invitava l'opponente a prendersi un periodo di vacanza, al fine di ridurre il numero di giorni di ferie arretrati, a cui si sarebbero poi aggiunti quelli maturati nel 2011), né la lettera del 26 gennaio 2011 (con la quale, in risposta a quanto chiesto il 20 gennaio precedente, la ricorrente indicava all'opponente il suo saldo vacanze), mettevano in qualche modo in discussione il rapporto di lavoro da tempo in atto tra le parti. 
 
4.5. Davanti alle circostanze menzionate, quale valida forma di prova (sentenza 4A_92/2017 del 26 giugno 2017 consid. 2.2.2), occorrevano quindi prove a dimostrazione del fatto che alla base della disdetta del contratto di lavoro vi era invece il motivo effettivamente indicato, ovvero una ristrutturazione messa in atto per ragioni economiche.  
Ora, l'insorgente ritiene in sostanza che queste prove siano state addotte e considera che, non avendole riconosciute come tali, la Corte cantonale avrebbe nuovamente violato il divieto d'arbitrio. Anche le critiche con cui contesta la mancata ammissione di un "nesso causale fra necessità di ristrutturare e licenziamento", non possono tuttavia essere condivise. 
 
4.5.1. Constatata l'esistenza di seri indizi a sostegno dell'ammissione di una disdetta abusiva, la Corte cantonale considera effettivamente che la ricorrente non ha nemmeno dimostrato che il motivo scatenante, senza il quale il licenziamento non sarebbe stato pronunciato, fosse quello di natura economica da lei invocato.  
Al riguardo, la sua argomentazione è piuttosto dettagliata, e fa rinvio a più di una prova. I Giudici ticinesi osservano in particolare che se si può ammettere il sussistere di difficoltà economiche, benché sull'argomento i testi C.________ e D.________ si siano espressi in maniera generica, e si può anche ammettere che dette difficoltà avevano già imposto misure di ristrutturazione (un corporate chef licenziato nel 2009; cfr. deposizione dei testi C.________ e D.________), altrettanto vero è che non è stato provato che provvedimenti di pari gravità fossero stati adottati anche dopo il 2009 (deposizione della teste D.________) e, segnatamente, dopo il novembre 2010, ritenuto che dal 1° gennaio 2011 risultano essere stati decisi dei trasferimenti di personale, non invece dei licenziamenti (doc. 24). Nel medesimo contesto, aggiungono poi che, ciò nonostante, la ricorrente non ha dimostrato - non essendo a tale scopo sufficienti le testimonianze di C.________ e D.________ (che al più attestavano genericamente la persistenza di difficoltà economiche) - né perché il licenziamento dell'opponente fosse stato pronunciato proprio il 27 gennaio e non prima o dopo, né per quali ragioni avesse toccato l'opponente e non l'altra persona che svolgeva le medesime mansioni, né perché una simile misura non fosse stata presa in parallelo nei confronti di altri dipendenti. Infine, essi precisano in via abbondanziale che proprio il fatto che gli altri licenziamenti siano avvenuti solo successivamente e meglio il 24 febbraio 2011 (E.________; doc. 15 che sconfessa quanto indicato dalla convenuta nel doc. 24), il 25 febbraio 2011 (F.________; doc. 15 che smentisce quanto indicato dalla convenuta nel doc. 24), nel maggio 2011 (G.________; doc. 24) rispettivamente il 17 luglio 2011 (H.________; doc. 24), dimostra che nel gennaio 2011 la situazione era ancora tollerabile e che il licenziamento dell'opponente avrebbe potuto essere ritardato, di modo che anche la spiegazione fornita dal teste C.________ al fine di giustificare la data del licenziamento deve essere considerata un semplice pretesto. 
 
4.5.2. A giustificazione della propria contestazione, la ricorrente rileva innanzitutto che i fatti indicati nel giudizio impugnato, così come altre prove che la sentenza non cita, "dimostrano che vi era crisi e che andava fatto qualcosa"; osserva quindi che i Giudici cantonali sono giunti alla conclusione che "non è stato provato che fossero stati addotti provvedimenti altrettanto gravosi nel 2009 (...) segnatamente dopo il novembre 2010", nonostante fosse stata fornita la "prova piena" della necessità di ristrutturare. L'argomentazione del Tribunale d'appello sarebbe anche arbitraria, perché contrasta con l'elenco di misure economiche messe in atto dalla società, che la sentenza medesima per altro menziona.  
Così argomentando, l'insorgente non considera tuttavia che la domanda alla quale la Corte cantonale doveva rispondere non era quella a sapere se le prove permettessero di confermare il sussistere di una ristrutturazione dettata da ragioni economiche, bensì se fossero state fornite le prove che la disdetta era effettivamente da ricondurre a una ristrutturazione - come precisato nella lettera del 26 gennaio 2011 - e non ad altre ragioni, come per l'appunto portano a concludere gli indizi indicati nei considerandi 4.4.1 e 4.4.2. Facendo rinvio ad "altre prove che la sentenza non cita" la ricorrente non considera d'altra parte nemmeno che il Tribunale federale non è un'istanza d'appello che rivede liberamente fatti e diritto, e che esso può scostarsi dai fatti accertati nel giudizio impugnato soltanto a condizioni ben precise che, già solo per l'assenza di una critica qualificata all'accertamento dei fatti (precedente consid. 2.2), non sono nella fattispecie date. 
 
4.5.3. Secondo la ricorrente, la sentenza contrasta nel contempo con l'art. 9 Cost. nel punto in cui espone i tre quesiti cui non sarebbe stata data risposta (perché il licenziamento dell'opponente fosse stato pronunciato proprio il 27 gennaio e non prima o dopo; per quali ragioni avesse toccato l'opponente e non l'altra persona che svolgeva le medesime mansioni; perché una simile misura non fosse stata presa in parallelo nei confronti di altri dipendenti). L'arbitrio, in questo caso, sarebbe dato per il fatto che la Corte cantonale formula dei quesiti ai quali, in realtà, si sarebbe fornita essa stessa una risposta.  
Sennonché, simili risposte vengono semmai fornite dalla ricorrente medesima, attraverso la presentazione di una propria e personale lettura della fattispecie, che - in quanto tale - non è affatto atta a dimostrare l'insostenibilità del giudizio in questione. Frutto di una propria e personale lettura delle prove è in particolare anche quanto osservato in relazione alla deposizione del teste C.________; come ricordato, la Corte cantonale è del resto giunta a scartare l'ipotesi che il licenziamento fosse dovuto a ristrutturazione soppesando non solo le testimonianze dei testi C.________ e D.________, ma anche di una serie di altre prove (precedente consid. 4.5.1). 
 
4.6. Respinte, per quanto ammissibili, tutte le critiche formulate al riguardo nel ricorso, la conclusione secondo cui la disdetta recapitata all'opponente con lettera del 27 gennaio 2011 era abusiva dev'essere quindi confermata e resta solo ancora da esprimersi su quelle relative all'ammontare dell'indennità dovuta giusta l'art. 336a cpv. 2 CO.  
 
5.   
Anche in questo contesto, la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere reso una decisione arbitraria, poiché, slegata da ogni criterio oggettivo. A suo avviso, l'unica aggravante (oltre alla disdetta ritorsiva stessa) consisterebbe nell'età del dipendente e nel rapporto di lunga durata, mentre "a favore" del datore di lavoro andrebbe sicuramente valutata la difficoltà economica e perlomeno il motivo concomitante della ristrutturazione, di modo che l'indennità non dovrebbe superare una mensilità. 
 
5.1. Pure in questo caso, i principi che reggono l'applicazione dell'art. 336a CO sono stati esposti nella sentenza impugnata e la ricorrente non li contesta.  
In questa sede ci si può dunque limitare a rammentare: da un lato, che dalla casistica in materia di licenziamento abusivo ai sensi dell'art. 336 cpv. 1 lett. d CO risulta che l'indennità si situa nella maggior parte dei casi tra quattro e sei mesi di salario (sentenza 4A_401/2016 del 13 gennaio 2017 consid. 6.2.1 con ulteriori rinvii a giurisprudenza e dottrina); d'altro lato, che il Tribunale federale corregge il montante stabilito dall'istanza precedente, facendo uso del proprio potere di apprezzamento, solo se quest'ultima si riferisce a fatti che non dovevano giocare un ruolo alcuno rispettivamente se non ha tenuto conto di fatti che avrebbero assolutamente dovuto essere presi in considerazione; esso sanziona inoltre le decisioni rese in virtù d'un potere di apprezzamento quando portano a un risultato manifestamente ingiusto o ad un'iniquità scioccante (sentenze 4A_401/2016 del 13 gennaio 2017 consid. 6.2.2 e 4A_348/2010 dell'8 ottobre 2010 consid. 6.5). 
 
5.2. Come già ricordato, la Corte cantonale ha considerato che all'attore, lavoratore di oltre 50 anni con 14 anni di servizio irreprensibile, non poteva essere imputata nessuna colpa concorrente, ma che la convenuta disponeva comunque di un motivo di disdetta, anche se Io stesso non era quello scatenante, di modo che la sua colpa andava relativizzata e appariva giustificato stabilire l'indennità per disdetta abusiva non già in fr. 60'000.-- bensì in fr. 50'000.--, pari a quasi cinque salari mensili.  
Contrastando tale modo di procedere, la ricorrente non dimostra affatto in che misura i Giudici ticinesi abbiano abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare, essa non dimostra né che essi si siano fondati su elementi privi di pertinenza, né che abbiano mancato di recepirne altri che avrebbero assolutamente dovuto essere presi in considerazione, né che la decisione presa porti a un risultato manifestamente ingiusto o ad un'iniquità scioccante. 
 
5.3. Del resto, contrariamente a quanto indicato nell'impugnativa, la Corte cantonale non ha né "massicciamente ridotto" l'elenco dei motivi addotti dal Giudice di prime cure, né concluso che il licenziamento fosse almeno in parte da ricondurre a motivi economici. Semmai, ha considerato che, nonostante questo non fosse stato il vero motivo alla base della disdetta - data per ritorsione - la ricorrente si trovava in una situazione economica tutt'altro che tranquilla e che di tale aspetto non era stato tenuto conto a sufficienza dal Pretore aggiunto.  
Ritenuto che un'indennità pari a cinque mesi di salario rientra nella media di quelle riconosciute in presenza di un licenziamento abusivo ai sensi dell'art. 336 cpv. 1 lett. d CO (sentenza 4A_401/2016 del 13 gennaio 2017 consid. 6.2.1), e che le osservazioni dell'insorgente non sono atte a mettere in discussione tale importo - stabilito ponendo comunque l'accento sul fatto che l'opponente era un lavoratore di oltre 50 anni con 14 anni di servizio irreprensibile alle spalle, e senza nessuna colpa concomitante - il Tribunale federale non ha quindi motivo per discostarsi da quanto deciso dalla Corte d'appello ticinese neanche riguardo a questo ultimo aspetto (sentenze 4A_92/2017 del 26 giugno 2017 consid. 3.2.3; 4A_485/2015 del 15 febbraio 2016 consid. 4.1 e 4A_348/2010 dell'8 ottobre 2010 consid. 6.5 non pubblicato in DTF 136 III 552). 
 
6.   
Per quel che precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va respinto, poiché infondato. La ricorrente deve prendersi carico delle spese giudiziarie della procedura federale e delle ripetibili dell'opponente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente un importo di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura davanti al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 novembre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Savoldelli