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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_97/2021  
 
 
Sentenza del 31 agosto 2022  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Kiss, Niquille, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Luca Pagani, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Banca B.________ AG, 
patrocinata dall'avv. Goran Mazucchelli, 
opponente. 
 
Oggetto 
conto bancario, 
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata 
il 7 gennaio 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2019.188). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 6 novembre 2014 A.________, cittadina italiana con domicilio in Svizzera, ha aperto un conto di base in franchi svizzeri presso la sede luganese della banca C.________ SA. La cliente ha spiegato a D.________, consulente della banca, che il conto avrebbe dovuto essere a breve oggetto di un bonifico di circa 1 milione di euro.  
Su richiesta del notaio E.________, che aveva detto o comunque lasciato intendere di essere stato incaricato dell'esecuzione del versamento di quella somma, il 3 dicembre 2014 D.________ ha comunicato allo stesso gli IBAN delle rubriche in franchi svizzeri rispettivamente in euro del conto intestato a A.________. 
 
A.b. II 5 gennaio 2015 la banca C.________ SA ha ricevuto un bonifico in favore di A.________ per un importo di euro 994'673.56 in provenienza dalla figlia della titolare del conto e lo ha accreditato - come indicato nell'ordine di bonifico, munito di relativo IBAN - sulla rubrica in euro; l'avviso di accredito a A.________ è stato allestito il 26 gennaio successivo.  
II 9 gennaio 2015 il notaio E.________ ha telefonato in banca per sapere se e quando era stato effettuato il bonifico ed è stato informato da D.________ che esso era stato ricevuto il 5 gennaio 2015 ed era stato accreditato con valuta 6 gennaio 2015. Nel pomeriggio del 15 gennaio 2015 - dopo che in mattinata la Banca Nazionale Svizzera aveva comunicato l'abbandono della soglia minima di cambio di 1 euro per fr. 1.20, in vigore dal 6 settembre 2011, portando da subito a un cambio tra le due valute di circa 1:1 - il notaio E.________ ha telefonato di nuovo alla banca, chiedendo di verificare se la somma bonificata in euro fosse stata convertita in franchi svizzeri. 
 
A.c. A seguito del ricevimento, il 19 gennaio 2015, di due invii denominati "attestazione bancaria per scopo fiscale al 31 dicembre 2014", che certificavano per la fine del 2014 l'esistenza di due rubriche con saldo pari a zero (una in franchi svizzeri, una in euro), il 23 gennaio 2015 A.________ ha manifestato alla banca la sua sorpresa, in quanto non aveva mai voluto aprire un conto in euro.  
Indicando di non avere nemmeno mai ricevuto comunicazione dell'apertura del conto corrente in euro da parte della banca C.________ SA ne ha quindi chiesto la chiusura, pretendendo successivamente anche il risarcimento del danno subito, pari alla differenza fra il tasso di cambio in vigore il 6 gennaio 2015 e quello in vigore il 17 aprile 2015, quando la somma bonificata in euro è stata cambiata in franchi svizzeri. 
 
B.  
Munita dell'autorizzazione ad agire, con petizione del 13 maggio 2016 A.________ ha convenuto in giudizio la banca C.________ SA, poi assorbita dalla banca B.________ AG, davanti al Pretore competente, chiedendo: (a) la condanna della banca al pagamento di fr. 173'446.11 oltre interessi al 5 % dal 6 gennaio al 21 aprile 2015, corrispondenti alla differenza tra quanto avrebbe incassato se il cambio della valuta accreditatale fosse avvenuto il 6 gennaio 2015 (fr. 1'195'420.53) e quanto incassato il 21 aprile 2015 (fr.1'021'974.41); (b) l'accertamento che nessuna spesa poteva essere posta a suo carico in relazione alla gestione del conto in euro. 
Ritenendo che la pretesa relativa alla differenza di cambio fosse fondata, il 14 ottobre 2019 il Giudice di prime cure ha parzialmente accolto la petizione, condannando la banca B.________ AG al pagamento di franchi 173'446.11 oltre interessi al 5 % dal 6 gennaio al 21 aprile 2015. Accogliendo l'appello della banca B.________ AG, con sentenza del 7 gennaio 2021 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, ha tuttavia riformato il giudizio di prima istanza e respinto la petizione. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile del 10 febbraio 2021, A.________ si è rivolta al Tribunale federale domandando, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame: in via principale che, in riforma del giudizio della Corte cantonale, l'appello sia respinto e la pronuncia del Pretore sia confermata; in via subordinata, che il giudizio dell'istanza inferiore sia annullato e l'incarto rinviato alla stessa per nuova decisione. 
Il 16 febbraio 2021, la Corte cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni. C on risposta del 22 marzo successivo, l'opponente ha invece chiesto che, per quanto ammissibile, il gravame sia respinto. Con decreto del 18 marzo 2021, conformemente a quanto domandato anche dall'opponente, il Tribunale federale ha respinto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
L'impugnativa è stata presentata da una parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF). Essa è tempestiva (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è diretta contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) che raggiunge il valore litigioso richiesto (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Di conseguenza, è di principio ammissibile e va esaminata quale ricorso ordinario in materia civile. 
 
2.  
 
2.1. Con il ricorso in materia civile si può far valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1).  
Chi ricorre deve spiegare, in modo conciso ma confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima lede il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Le esigenze di motivazione sono inoltre più severe quando è lamentata la violazione di diritti fondamentali, perché il Tribunale federale esamina tale aspetto solo se l'insorgente ha motivato la censura con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF); critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti che sono stati svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura davanti all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1).  
Esso può rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'istanza precedente se è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). In questo ambito, "manifestamente inesatto" significa "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Di conseguenza, la parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo chiaro, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni che si riferiscono a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF), ciò che compete a chi ricorre sostanziare. 
 
3.  
La Corte ticinese ha accolto l'appello della banca B.________ AG e riformato il giudizio di prima istanza, respingendo la petizione di A.________. Nel merito, ha tra l'altro osservato (giudizio impugnato, consid. 8-10) : 
(a) che la conclusione del Pretore - contestata dalla convenuta - secondo la quale, al momento dell'apertura del conto, l'attrice aveva dato istruzione a D.________ di non aprire un conto bancario anche in euro, non poteva essere tutelata, perché l'esistenza di una simile istruzione non era stata dimostrata (consid. 8, 8.1 e 8.2); 
(b) che dal fatto che l'attrice avesse chiesto di aprire una relazione di base in franchi svizzeri e avesse informato il consulente che sul conto sarebbe stato bonificato un importo destinato ad essere in parte usato per ammortizzare un debito in franchi svizzeri, non era possibile dedurre che, in base al principio dell'affidamento (art. 18 CO), il consulente della banca e la convenuta fossero confrontati con l'istruzione di convertire immediatamente in franchi svizzeri tutte le somme bonificate in euro (consid. 8.3); 
(c) che la banca aveva pure ragione a sottolineare che la clausola contenuta nell'art. 8 delle condizioni generali le permetteva sia di lasciare nella moneta originaria i versamenti effettuati in una moneta per la quale non risultava essere stato aperto un conto corrispondente, sia di aprire nuovi conti (o rubriche) a nome del titolare, per la contabilizzazione della moneta straniera (consid. 9); 
(d) che, sempre a differenza di quanto statuito dal Pretore, nulla poteva far ritenere che la citata clausola fosse palesemente insolita (e per questo inapplicabile), e che l'attrice non lo aveva del resto mai preteso, di modo che il Giudice di prima istanza non avrebbe potuto fare capo a tale argomento (consid. 9.1); nel contempo, che all'applicazione della clausola in discussione non poteva essere opposto nemmeno il fatto che la cliente avesse fornito istruzioni contrarie, perché la loro esistenza non era provata (consid. 9.2); 
(e) che la legittimità dell'accredito sulla rubrica in euro avrebbe quindi dovuto essere confermata anche se, come preteso dall'attrice, il consulente non fosse stato autorizzato a comunicare al notaio E.________ l'IBAN di quella rubrica siccome, in base all'art. 8 delle condizioni generali, l'accredito avrebbe potuto avvenire con le stesse modalità pure nel caso in cui il notaio non fosse stato in possesso dell'IBAN e nell'ordine di bonifico fosse stato indicato che la somma andava accreditata sulla rubrica in franchi svizzeri (consid. 9.3); 
(f) che, assodato come la convenuta non avesse leso il contratto con l'attrice rispettivamente che una sua eventuale violazione non sarebbe stata causale (in relazione alle comunicazioni al notaio), un obbligo di risarcimento non poteva essere dedotto nemmeno dal fatto che la banca non avesse trasmesso alla cliente, prima del 15 gennaio 2015, né gli estratti conto al 31 dicembre 2014 delle due rubriche in euro e in franchi svizzeri, né l'avviso di accredito di euro (consid. 10); 
(g) che, indipendentemente dal ruolo di rappresentante assunto o no dal notaio E.________, la Corte d'appello aveva infatti maturato il convincimento che l'attrice era senz'altro a conoscenza, già prima del 15 gennaio 2015, del fatto che la somma bonificata dalla figlia le era stata accreditata nella rubrica in euro e ciò nonostante non aveva avuto nulla da ridire (consid. 10.1); d'altra parte, che l'esito della causa non sarebbe stato diverso neppure se, per ipotesi, prima del 15 gennaio 2015 la stessa avesse ignorato l'accredito nella rubrica in euro e, di nuovo per ipotesi, l'invio degli estratti e dell'avviso di accredito dopo quella data costituisse una lesione contrattuale (consid. 10.2). 
 
4.  
 
4.1. In un capitolo dal titolo "posizione della ricorrente", che si estende sui primi 5 punti di merito dell'impugnativa, l'insorgente espone un "riassunto dei fatti determinanti", si sofferma su quelli che sarebbero i "fatti accertati nella decisione impugnata" e fa quindi valere una violazione contrattuale, a causa del mancato rispetto delle istruzioni da lei impartite al momento dell'apertura del conto.  
Come indicato anche in risposta, tale modo di procedere non è però atto a rimettere in discussione il querelato giudizio. 
 
4.2. In assenza di una critica conforme a quanto indicato nel precedente considerando 2.2, un riassunto dei fatti che la ricorrente ritiene "determinanti" non può in effetti assumere rilievo alcuno.  
 
La mancanza di critiche qualificate, atte a mettere in discussione l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove svolto dalla Corte cantonale, ha d'altra parte chiare conseguenze anche sul piano del diritto. Sempre come indicato in risposta, nella sentenza d'appello si conclude infatti che l'esistenza di istruzioni alla banca da parte della ricorrente non è stata provata (precedente consid. 3 a, b e d) di modo che - sulla base di questi accertamenti, che in assenza di una valida critica d'arbitrio (art. 9 Cost.) vincolano anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) - bisogna considerare che di istruzioni non ne siano mai state impartite e che, di conseguenza, nemmeno può esservi stata una loro violazione, che abbia a sua volta comportato una lesione del contratto concluso tra le parti in causa. 
 
5.  
Al capitolo dal titolo "posizione della ricorrente", di cui si è appena detto, segue quindi un capitolo intitolato "critica della decisione", che si estende sul resto dell'impugnativa e nel quale l'insorgente prende posizione sui singoli punti della sentenza cantonale. 
 
5.1. Anche in questo caso, occorre innanzitutto constatare che una qualificata critica all'accertamento dei fatti rispettivamente all'apprezzamento delle prove contenuti nel giudizio impugnato, tale da permettere al Tribunale federale di discostarsi da quanto risulta dallo stesso (art. 105 cpv. 2 LTF; precedente consid. 2.2), non viene formulata.  
In effetti, pure nei p.ti da 6 a 22 della sua impugnativa l'insorgente si limita in sostanza a presentare una personale lettura della fattispecie, quindi a contrapporla a quella contenuta nel querelato giudizio. Ciò però non basta perché, come detto, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento delle prove è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, sulla base dei fatti raccolti, ha tratto delle deduzioni insostenibili, e tutto ciò va dimostrato con un'argomentazione ad hoc, chiara e precisa (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1 e 140 III 264 consid. 2.3). 
 
5.2. Contrariamente a quanto pare emergere dall'impugnativa, anche la circostanza che il Pretore sia arrivato su vari aspetti a conclusioni opposte a quelle dei Giudici di appello, accogliendo in parte la petizione e concedendo il risarcimento richiesto con la stessa, non è in effetti determinante.  
Sempre con riferimento alla giurisprudenza, va infatti rilevato che l'arbitrio, che comporta una violazione dell'art. 9 Cost., non è già ravvisabile qualora una diversa soluzione sembri possibile, e non lo sarebbe nemmeno se questa soluzione dovesse sembrare preferibile, ma solo quando la decisione querelata è manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico indiscusso, o in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e di equità (DTF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1 e 131 I 217 consid. 2.1). 
 
5.3. Già perché a torto danno per scontata l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF, tutte quelle critiche - e sono la maggioranza - che si basano su un accertamento dei fatti diverso da quello che risulta dalla querelata sentenza, sono pertanto di nuovo da considerare infondate e da respingere.  
E ciò vale in particolare anche per quanto attiene alle conclusioni indicate nel precedente considerando 3 (g), secondo cui la ricorrente era senz'altro a conoscenza, già prima del 15 gennaio 2015, del fatto che la somma bonificata dalla figlia le era stata accreditata nella rubrica in euro, ma non aveva reagito, rispettivamente per quanto attiene alle conclusioni indicate nel considerando 3 (b), con riferimento all'applicazione del principio dell'affidamento (art. 18 CO). 
 
5.4. Il contestare "con fermezza" che i Giudici ticinesi abbiano messo in dubbio la credibilità della ricorrente rispettivamente delle sue dichiarazioni (in relazione alla mancata conoscenza del bonifico in euro prima del 15 gennaio 2015) non dimostra in effetti ancora che la loro conclusione - motivata nel dettaglio - sia addirittura insostenibile e quindi lesiva dell'art. 9 Cost.  
Nel contempo, se è vero che l'applicazione del principio dell'affidamento è una questione di diritto, che il Tribunale federale esamina liberamente (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 144 II 93 consid. 5.2.3 e 135 III 410 consid. 3.2), altrettanto vero è che, per procedere all'applicazione del diritto, esso deve fondarsi sul contenuto della manifestazione di volontà delle parti e sulle circostanze specifiche al caso concreto, la cui constatazione è una questione di fatto e che può quindi essere rimessa in discussione solo alle condizioni previste dall'art. 97 cpv. 1 LTF, in particolare se lede il divieto d'arbitrio (precedente consid. 2.2; DTF 144 II 93 consid. 5.2.3). Anche in questo contesto, una simile violazione non viene però dimostrata e - per altro - nemmeno sostenuta, in quanto la ricorrente si limita ad affermare che la banca aveva ricevuto istruzioni "chiare e lampanti" e che gli elementi a disposizione del consulente bancario, evidenziati "in precedenza", sarebbero stati "ampiamente sufficienti" per giungere alla conclusione che l'importo bonificato in euro fosse da convertire in franchi svizzeri. Pure su questo punto va di conseguenza data ragione alla convenuta, che in risposta osserva come la ricorrente pretenda di applicare l'art. 18 CO non ai fatti accertati dalla Corte cantonale, bensì a quelli da essa proposti in modo appellatorio e quindi irricevibile. 
 
6.  
 
6.1. Detto delle critiche basate su una situazione di fatto manifestamente diversa da quella accertata nel giudizio impugnato, va però rilevato che non vi è in realtà da prendere posizione nemmeno sulle censure restanti e, in particolare, su quelle relative all'applicazione dell'art. 8 delle condizioni generali, che prevedono che "i versamenti in una moneta per la quale non risulta aperto un conto corrispondente possono essere accreditati su un conto già esistente oppure essere lasciati nella moneta originaria; la banca è autorizzata altresì ad aprire nuovi conti a nome del titolare per la contabilizzazione di versamenti in moneta straniera".  
 
6.2. Come osservato nel precedente considerando 5.3, la constatazione del Tribunale d'appello secondo cui la ricorrente era a conoscenza del bonifico in euro già prima del 15 gennaio 2015, non è stata infatti messa validamente in discussione e vincola pertanto anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Sempre dal giudizio impugnato risulta inoltre che, pur essendo venuta a sapere prima del 15 gennaio 2015 - e quindi anche prima che la Banca Nazionale Svizzera abbandonasse la soglia minima di cambio di 1 euro per fr. 1.20 - che il bonifico era avvenuto in euro, l'insorgente non ha "avuto nulla da ridire". Di conseguenza, il fatto che il 15 gennaio 2015 l'importo bonificatole dalla figlia si trovasse ancora depositato in euro va considerato come il frutto di una libera scelta e il ricorso può essere respinto già in base a questa singola argomentazione, che ha un carattere alternativo e indipendente rispetto a quelle che l'accompagnano (DTF 142 III 364 consid. 2.4; sentenza 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 3.2.1).  
 
7.  
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va respinto, poiché infondato. L'insorgente deve prendersi carico delle spese giudiziarie della procedura federale e delle ripetibili dell'opponente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 5'500.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente un importo di fr. 6'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura davanti al Tribunale federale. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.  
 
 
Losanna, 31 agosto 2022 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Savoldelli