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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Cause 
{T 7} 
H 268/01 
H 269/01 
 
Sentenza del 5 giugno 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer, Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
H 268/01 
C.________, 6963 Pregassona, ricorrente, rappresentato dall'avv. Stefano Pizzola, Via G.B. Pioda 14, 6901 Lugano, 
 
 
H 269/01 
G.________, 6976 Castagnola, ricorrente, rappresentato dall'avv. Michael Becker, Via S. Balestra 15A, 6904 Lugano, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 18 giugno 2001) 
 
Fatti: 
A. 
La S.________ SA, con sede a X.________, è stata costituita il 2 aprile 1986. Il consiglio di amministrazione era composto di C.________ - membro e direttore dal 30 giugno 1989 al 30 settembre 1996, in seguito presidente fino al 14 maggio 1997, poi amministratore unico fino al 26 agosto 1997, infine amministratore unico e liquidatore fino al 19 ottobre 1998, pur avendo dimissionato il 28 agosto 1998 -, di F.________ - membro dal 22 dicembre 1987 al 30 giugno 1989, successivamente presidente fino al 30 settembre 1996, pur avendo dimissionato il 10 settembre 1996 - e di G.________ - membro dal 22 dicembre 1987 al 24 gennaio 1996, benché dimissionario dall'11 dicembre 1995. 
 
Il 26 agosto 1997 la società è stata sciolta d'ufficio in applicazione degli art. 708 CO e 86 ORC, mentre il 6 marzo 2000 la ragione sociale è stata radiata d'ufficio a norma delle disposizioni dell'art. 89 ORC
 
Tra il 23 febbraio e il 10 marzo 1999 sono stati rilasciati a favore della Cassa di compensazione del Cantone Ticino sei attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici per gli anni dal 1992 al 1997. 
 
Mediante distinte decisioni 3 febbraio 2000, la Cassa, constatato di aver subito un danno di fr. 391'530.90 a causa del mancato pagamento, da parte della società, dei contributi sociali per gli anni dal 1994 al 1997, nonché per riprese salariali riferite al periodo dal 1992 al 1996, ne ha postulato il risarcimento, in via solidale, da C.________ per l'intero importo, da F.________ limitatamente a fr. 314'953.95 e da G.________ per fr. 265'392.95. 
B. 
A seguito dell'opposizione interposta dagli interessati, la Cassa il 4 aprile 2000 ha promosso nei loro confronti azione di risarcimento danni al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendone la condanna, in via solidale, al pagamento dei contributi sociali rimasti insoluti. 
 
Nel corso della procedura, l'attrice ha ridotto l'ammontare del danno e del risarcimento preteso da C.________ a fr. 378'149.60, per intervenuto pagamento di fr. 13'381.30. 
 
Con pronuncia 18 giugno 2001, la Corte cantonale ha accolto la petizione condannando i convenuti al risarcimento dei chiesti importi, sempre con vincolo di solidarietà. 
C. 
C.a Assistito dall'avv. Stefano Pizzola, C.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio impugnato e la reiezione della petizione per intervenuta perenzione. 
 
Mentre la Cassa e F.________ rinunciano a determinarsi, G.________, patrocinato dall'avv. Michael Becker, propone l'accoglimento del gravame. 
C.b Contro la pronuncia cantonale si è pure aggravato, con il patrocinio dell'avv. Becker, G.________, il quale, al pari dell'altro insorgente, postula l'annullamento del giudizio di prima istanza nonché la reiezione della petizione. 
 
La Cassa, F.________ e C.________ si sono astenuti da una presa di posizione. 
Diritto: 
 
1. 
I ricorsi di C.________ e G.________ concernono fatti di ugual natura e pongono gli stessi temi di diritto materiale, per cui si giustifica la congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza (DTF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1 e riferimenti; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, pag. 343 seg.). 
2. 
2.1 Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
2.2 Oggetto della lite è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora, per quel che attiene a quest'ultima categoria di contributi, essa è di diritto cantonale, per cui sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui concernono danni addebitabili al non avvenuto versamento di simili contributi, i ricorsi di diritto amministrativo sono quindi irricevibili. 
2.3 Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
Nel proprio gravame, C.________ contesta il giudizio cantonale, oltre che per ragioni di merito, anche per motivi d'ordine formale. Egli solleva in primo luogo l'eccezione di perenzione della pretesa risarcitoria. Censura poi la violazione del suo diritto di essere sentito, in particolare per avere i primi giudici rifiutato l'assunzione di un teste, le cui deposizioni avrebbero consentito di scagionarlo da ogni responsabilità. 
4. 
In via preliminare va quindi esaminato se la Cassa ha fatto valere tempestivamente il suo diritto al risarcimento danni. Il ricorrente nega questo requisito, affermando che l'amministrazione si sarebbe dovuta avvedere dell'esistenza delle condizioni per procedere all'azione risarcitoria ben prima del rilascio degli attestati di carenza beni a suo favore. 
4.1 Per l'art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto di richiedere il risarcimento di un danno si prescrive quando la cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza dello stesso. Questo termine, contrariamente alla lettera del disposto, è di perenzione, la quale, come tale, deve essere accertata d'ufficio (DTF 128 V 12 consid. 5a, 17 consid. 2a, 126 V 451 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b e sentenze ivi citate). La cassa è reputata avere conoscenza del danno quando, facendo prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto che le circostanze effettive non permettevano più di esigere il pagamento dei contributi, ma potevano giustificare l'obbligo di risarcire il danno (DTF 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a, 452 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b e sentenze ivi citate). 
4.2 Qualora la composizione del consiglio di amministrazione di una società anonima o il suo modo di rappresentanza non risponda più alle disposizioni dell'art. 708 CO, l'ufficiale del registro diffida la società, mediante lettera raccomandata od intimazione ufficiale e sotto comminatoria di scioglimento, a porsi in consonanza alla legge entro un congruo termine non inferiore a 30 giorni (art. 86 cpv. 1bis ORC). Se entro il termine assegnato non è stato ottemperato alla diffida, l'ufficiale iscrive lo scioglimento della società e ne dà conoscenza alla stessa (art. 86 cpv. 2 ORC). La società entra allora in liquidazione (art. 738 CO), la quale spetta al consiglio di amministrazione, a meno che dagli statuti o da una deliberazione dell'assemblea generale non sia rimessa ad altre persone (art. 740 cpv. 1 CO). In mancanza di liquidatori, l'autorità tutoria designa, conformemente all'art. 393 n. 4 CC, un curatore su istanza di un creditore o di un azionista (Bürgi, Zürcher Kommentar, Zurigo 1979, n. 18 seg. all'art. 740 CO e n. 20 all'art. 741 CO). 
 
Lo scioglimento non comporta però l'estinzione della società, atteso che quest'ultima durante la liquidazione conserva la personalità giuridica e continua ad esistere. Essa può ancora esercitare diritti e assumere obbligazioni, come pure stare in giudizio (Bürgi, op. cit., n. 3 all'art. 739 CO). 
 
Inoltre, per l'art. 743 cpv. 1 CO, i liquidatori devono ultimare gli affari in corso, a meno che risulti dal bilancio e dalla diffida ai creditori che gli attivi non sono sufficienti a coprire i debiti della società; in questa eventualità i liquidatori devono informare il giudice che pronuncerà il fallimento (art. 743 cpv. 2 CO). Lo stato di società in liquidazione non significa quindi ancora che non vi siano attivi sufficienti per pagare i creditori (sentenza inedita del 27 gennaio 1992 in re M. e F., H 68/91). 
4.3 Come appena esposto, lo scioglimento d'ufficio di una società non significa ancora l'estinzione della stessa. Con tale istituto si mette fine ad una fase nella dinamica societaria, ma nel contempo viene a crearsi una nuova situazione, vale a dire la fase di liquidazione - in cui la società può in linea di principio ancora ricostituire i propri organi e recuperare l'operatività a tutti gli effetti - o, dandosene i presupposti, quella volta verso una fusione (Ruedin, Droit des sociétés, Berna 1999, n. 1886). 
 
In concreto dagli atti emerge che la società è stata sciolta d'ufficio in data 26 agosto 1997 e che la ragione sociale della stessa è stata radiata d'ufficio solo il 6 marzo 2000. Inoltre si evince che il primo attestato di carenza di beni a favore della Cassa è stato rilasciato il 23 febbraio 1999 e notificato il giorno successivo, mentre gli altri cinque attestati sono stati emessi il 10 marzo 1999 e ricevuti il giorno successivo. 
 
Orbene, alla luce di quanto precede, la richiesta del ricorrente di anticipare il momento della conoscenza del danno al 19 ottobre 1998 in quanto la società a partire da quella data era priva di amministrazione, nonché senza sede e attività alcuna, contrasta con la prassi consolidata del Tribunale federale delle assicurazioni, dalla quale non sussiste un valido motivo per discostarsi e per la quale soltanto il rilascio di un attestato di carenza di beni conseguente a procedura esecutiva intrapresa dall'amministrazione nei confronti della società debitrice determina sufficiente conoscenza del pregiudizio e fa decorrere il termine di perenzione di un anno ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 OAVS (DTF 113 V 258 consid. 3c, costantemente confermata in seguito). 
 
Ne consegue che la pretesa risarcitoria fatta valere con le decisioni amministrative 3 febbraio 2000 non è perenta. 
5. 
C.________ lamenta pure una violazione del diritto di essere sentito, motivata con la mancata assunzione, da parte della Corte cantonale, di una testimonianza, idonea, a suo dire, a scagionarlo da ogni responsabilità per il danno intervenuto. 
5.1 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). 
 
Se però gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 
5.2 In merito all'audizione del teste T.________, si rileva che se da un lato è vero che il ricorrente ha chiesto in sede cantonale l'assunzione di tale mezzo di prova al fine di chiarire la sua posizione in rapporto all'asserito atteggiamento di ostruzionismo assunto da F.________ nei confronti degli altri membri del consiglio di amministrazione e degli azionisti, dall'altro va rammentato che non occorre far capo all'audizione di testi per accertare un elemento irrilevante ai fini del giudizio. Sapere infatti se F.________ fosse il "deus ex machina" della società, se creasse difficoltà nel dare informazioni e nel trasmettere documenti - circostanza peraltro già ben documentata da vari scritti agli atti - a nulla sussidia la tesi ricorsuale, ritenuto che le incombenze e i doveri del membro, poi divenuto presidente, del consiglio di amministrazione di una società anonima sono quelli stabiliti dalla legge che, come tali, non sono suscettibili di deroghe dipendenti da pressioni esterne. Nell'ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all'influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile, ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni. 
 
Di conseguenza, trattandosi di fatti già ammessi o comunque desumibili dagli atti, non occorreva far capo all'audizione del teste T.________. Non esiste quindi spazio alcuno per censure riferite al diritto di essere sentito. 
6. 
Nel merito, C.________ censura l'operato dei primi giudici nella misura in cui l'hanno ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS per il mancato pagamento dei contributi sociali. 
6.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già correttamente rilevato come il datore di lavoro sia tenuto al pagamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato pagamento dei medesimi per intenzionalità o per negligenza grave, possano essere chiamati a rispondere del danno, a titolo sussidiario, gli organi della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i principi di giurisprudenza applicabili in concreto. 
 
Ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate). 
 
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (DTF 108 V 186 consid. 1b e 193 consid. 2b; cfr. pure DTF 121 V 244 consid. 4b). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b). 
6.2 L'insorgente incentra la sua tesi difensiva in sostanza sul ruolo dominante svolto da F.________ che operava senza mai chiedere le opinioni degli altri membri del consiglio di amministrazione, sivvero che non si sarebbero mai tenute riunioni del consiglio stesso e che il prenominato lo avrebbe interpellato solo per comunicargli quanto già aveva deciso. Egli invoca pure tutta una serie di motivi giustificativi, sostenendo di non essere uno specialista contabile, di essere entrato nel consiglio di amministrazione con il solo compito di acquisire clienti e organizzare gli aspetti didattici, di aver più volte richiesto informazioni e rassicurazioni a F.________, sentendosi rispondere che la situazione era perfettamente sotto controllo e che non vi era alcun problema. Fa valere poi che agli atti non vi erano elementi che avrebbero potuto giustificare dei dubbi o delle perplessità sulla veridicità delle affermazioni di F.________, per cui chiedere la verifica da parte di un terzo dei bilanci di una società quando questi documenti erano stati approntati e approvati dal suo presidente andava ben oltre i compiti di un amministratore. 
6.3 Gli argomenti addotti non giovano all'insorgente, essendo essi ben lungi dal costituire motivo di giustificazione e di discolpa nel senso della giurisprudenza. Asserire infatti che F.________ fosse il dominus della ditta è irrilevante dal profilo dell'art. 52 LAVS, ritenuto che gli organi formali di una società anonima, con l'accettazione del mandato, si assumono anche gli oneri connessi a tale funzione. C.________ - direttore della S.________ SA e membro del consiglio di amministrazione dal 30 giugno 1989 al 30 settembre 1996, in seguito presidente fino al 14 maggio 1997, poi amministratore unico fino al 26 agosto 1997, infine amministratore unico e liquidatore fino al 19 ottobre 1998 - avrebbe avuto la possibilità, se solo lo avesse veramente voluto, di controllare personalmente l'attività finanziaria della società avuto riguardo appunto alla sua specifica posizione di direttore della scuola nonché di acquisitore di clienti. Non può ora limitarsi ad affermare di aver chiesto a F.________ informazioni in merito alla società, senza però averlo dimostrato oggettivamente. A prescindere dall'irrilevanza di siffatta asserzione, se si chiedono lumi e non si ottengono, ci si deve attivare tempestivamente e, dandosene i presupposti, trarre le sole conclusioni che si impongono in caso di reiterata reticenza del collega di consiglio d'amministrazione. 
 
È inoltre di tutta evidenza che il ricorrente non poteva né doveva accontentarsi delle risposte dategli da F.________ stesso ove solo si consideri che la Cassa aveva emanato nel marzo 1995 una decisione di tassazione d'ufficio con la quale veniva richiesto l'importo non indifferente di fr. 162'458.40 per contributi paritetici non saldati nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 per mancata notifica di tutte le retribuzioni versate. Ma vi è di più. C.________ - se solo avesse fatto uso della diligenza che incombe a chi svolge funzioni societarie ancorché meramente formali - avrebbe dovuto agire anzitempo già per il fatto che per anni il presidente F.________ non aveva mai tenuto sedute del consiglio di amministrazione, non aveva mai convocato l'assemblea generale degli azionisti entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, come peraltro lo prevede l'art. 699 cpv. 2 CO, ed informava solo a decisioni prese. L'essersi fidato di risposte rassicuranti da parte del "deus ex machina" della S.________ SA, senza esigere per anni di vedere e controllare (o eventualmente far controllare anche da terzi) la gestione contabile della ditta, significa che di fatto egli si era totalmente disinteressato della società, omettendo di vigilare sull'operato di F.________ - così come richiesto ad un organo formale di una società anonima - malgrado i segnali negativi che gli erano pervenuti in merito. 
 
Questa Corte, ancora di recente, ha ribadito quali sono gli obblighi del consigliere di amministrazione di una società anonima che non si occupa della gestione degli affari e rammentato che in siffatta evenienza all'interessato incombe il compito di esaminare l'attività dei dirigenti e di orientarsi costantemente sull'andamento degli affari, in particolare in relazione alle questioni contributive (SVR 2001 AHV no. 15 pag. 51 seg.). Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta della persona cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 pag. 268 consid. 4b). 
 
In sostanza, l'inattività e il disinteresse dimostrati dall'interessato, che ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze oggettive riconducibili alla funzione di organo di una società anonima, atteso che l'ignoranza della legge non costituisce esimente (DTF 124 V 220 consid. 2b/aa con riferimenti), ne determina la responsabilità giusta l'art. 52 LAVS
6.4 L'insorgente critica pure il fatto che non è stato chiesto all'amministrazione di accertare se gli ex insegnanti della S.________ SA abbiano provveduto ad annunciarsi presso la competente cassa cantonale di compensazione quali indipendenti, ritenuto che un eventuale loro versamento di contributi paritetici avrebbe ridotto il danno. 
 
Siffatta censura non merita tutela. Con sentenza 31 dicembre 1996 (H 273/95), il Tribunale federale delle assicurazioni, confermando il giudizio dell'istanza cantonale, ha infatti considerato i docenti della S.________ SA come ex dipendenti della stessa, motivo per cui vi è l'obbligo per quest'ultima di versare i contributi paritetici alla Cassa competente. 
7. 
7.1 Da parte sua, G.________ contesta, nel proprio gravame, l'affermazione dell'istanza cantonale secondo cui egli avrebbe svolto il ruolo di uomo di paglia. Sostiene di essere entrato nel consiglio di amministrazione della S.________ SA nel 1987 su richiesta di F.________ che conosceva, in quanto entrambi avevano lavorato presso una nota società fiduciaria e di revisione. Osserva che era l'unico membro del consiglio ad essere stato un mero amministratore, che doveva ricorrere a C.________ per avere informazioni sulla società e che veniva tenuto completamente all'oscuro su determinati aspetti della gestione della ditta, precisando però che l'andamento finanziario di quest'ultima e il controllo contabile erano di sua competenza per quanto non volutamente ed astutamente celati dai colleghi del consiglio di amministrazione. L'insorgente rileva di aver saputo delle difficoltà della ditta, ma che da ciò non si poteva ancora dedurre che non venissero pagati i contributi sociali, ritenuto che fino al 1994 erano stati integralmente versati. Asserisce di essere venuto a conoscenza della ripresa salariale e del rapporto di revisione tramite la procedura di responsabilità avviata dalla Cassa nei suoi confronti. Precisa infine che la sentenza 31 dicembre 1996 del Tribunale federale delle assicurazioni, sulla quale si fonda il credito della Cassa, è stata resa dopo le sue dimissioni (formalmente avvenute il 24 gennaio 1996, ma inoltrate l'11 dicembre 1995), per cui non potrebbe essere ritenuto responsabile della ripresa eseguita dall'amministrazione. 
7.2 Anche gli argomenti di G.________ non sono invocabili quali esimenti nel senso della giurisprudenza. Accettando, a partire dal 22 dicembre 1987, la carica di membro del consiglio di amministrazione della S.________ SA, l'interessato - dal quale si poteva pretendere che disponesse di sufficienti conoscenze gestionali e contabili, essendo di professione commercialista e fiduciario, tali da consentirgli di comprendere tempestivamente l'evolversi della situazione finanziaria e di agire di conseguenza - si è infatti assunto anche i relativi obblighi. 
 
Non va dimenticato che il ricorrente, per sua stessa ammissione, sapeva - almeno a partire dal 15 marzo 1993, ossia dalla ricezione dei bilanci e dei verbali assembleari per il periodo dal 1989 al 1991 - che la società aveva problemi finanziari, atteso che aveva chiesto a F.________ quali misure di risanamento fossero state adottate per risanare una situazione preoccupante. Ora, l'interessato, pur sapendo delle carenze finanziarie della S.________ SA, ha perseverato nella sua attitudine passiva, limitandosi ad attendere informazioni in merito ad un eventuale risanamento, che mai gli furono fornite, fidandosi acriticamente della professionalità di F.________ nella gestione della società, perché suo ex collega di lavoro. Asserire inoltre, senza peraltro averlo oggettivamente provato, di aver poi continuato a richiedere informazioni al presidente F.________, di non essere mai stato convocato alle sedute del consiglio d'amministrazione e alle assemblee della società e di non aver saputo nulla in merito alla decisione 2 marzo 1995 della Cassa di tassare d'ufficio i contributi paritetici non versati dalla S.________ SA nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 - quando peraltro era ancora membro del consiglio di amministrazione - non costituisce di certo motivo sufficiente per esimerlo dagli obblighi di diligenza e vigilanza cui comunque era chiamato a far fronte nella sua qualità di organo societario formale. 
 
In sostanza, l'inattività e il disinteresse dimostrati per lungo tempo anche da G.________, che pure lui ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze oggettive riconducibili alla funzione di membro di un consiglio di amministrazione - tanto più se si tien conto che egli, operando in uno studio commerciale e fiduciario, avrebbe dovuto conoscere le conseguenze che derivano dal mancato pagamento dei contributi paritetici da parte di un datore di lavoro -, ne determina la responsabilità secondo l'art. 52 LAVS
8. 
Ne consegue che i ricorrenti dovranno risarcire il danno subito dalla Cassa, relativamente ai contributi di diritto federale, nei limiti stabiliti dalla pronuncia cantonale. 
9. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico dei ricorrenti (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibili, i ricorsi di diritto amministrativo sono respinti. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 17'000.-, sono poste a carico di C.________ per fr. 9'000.- e di G.________ per fr. 8'000.- e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimi. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nonché a F.________. 
Lucerna, 5 giugno 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: