Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_34/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 9 settembre 2013  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Hohl, Marazzi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Stefano Zanetti, 
opponente. 
 
Oggetto 
divorzio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 dicembre 2012 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ e B.________ hanno contratto matrimonio il 25 maggio 2007 a X.________. Con decreto supercautelare 1° aprile 2009 del Pretore del Distretto di Bellinzona, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente. Dal dicembre 2009 il marito risiede in Colombia.  
 
A.b. In data 22 aprile 2011 A.________ ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo Pretore. Oltre alla restituzione degli effetti personali a B.________, unica questione rimasta in sospeso nell'ambito del divorzio era la suddivisione delle prestazioni d'uscita delle parti dai rispettivi istituti di previdenza professionale; con convenzione prematrimoniale le parti avevano infatti pattuito il regime della separazione dei beni e la reciproca rinuncia a contributi di mantenimento.  
 
A.c. Con sentenza 28 ottobre 2011 il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, statuendo - per quanto qui ancora litigioso - che gli averi previdenziali delle parti non venissero suddivisi.  
 
B.   
B.________ ha inoltrato appello contro la sentenza pretorile al fine di ottenere la restituzione dei suoi effetti personali e la suddivisione a metà delle prestazioni d'uscita dai rispettivi istituti di previdenza professionale. Accogliendo parzialmente il gravame, il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha fatto ordine alla cassa pensioni del datore di lavoro di A.________ di versare su un conto intestato a B.________ l'importo di fr. 19'062.55, corrispondente al conguaglio fra le rispettive prestazioni d'uscita delle due parti. 
 
C.   
Contro la sentenza di appello A.________ (qui di seguito: ricorrente) inoltra il presente ricorso in materia civile 11 gennaio 2013, accompagnato nella medesima scrittura da un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Con il suo ricorso in materia civile ella postula in via principale - previo annullamento della sentenza di appello - la conferma della sentenza pretorile 28 ottobre 2011 e, dunque, la rinuncia alla divisione degli averi previdenziali fra i coniugi. In via subordinata e con il suo ricorso sussidiario in materia costituzionale ella chiede il rinvio dell'incarto al Tribunale di appello per nuova decisione sulla divisione degli averi di secondo pilastro dei coniugi previa assunzione delle prove relative alla attuale situazione economica e previdenziale di B.________ (qui di seguito: opponente) e per decisione in merito ai debiti esistenti fra i coniugi ed alla sua eccezione di compensazione. 
 
Al ricorso è stato attribuito effetto sospensivo con decreto 22 febbraio 2013. Non sono state chieste determinazioni nel merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il presente ricorso è proposto dalla parte (parzialmente) soccombente in ultima istanza cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) ed è diretto contro una sentenza di divorzio, nell'ambito della quale permane litigiosa unicamente la divisione degli averi di previdenza delle parti. Si tratta dunque di una sentenza finale (art. 90 LTF) emanante da un tribunale superiore cantonale che si è pronunciato su ricorso (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una vertenza in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di carattere pecuniario (art. 74 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. Dubbio è il raggiungimento del valore minimo di lite di fr. 30'000.-- previsto quale condizione di ammissibilità del ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) : il Tribunale di appello non lo ritiene raggiunto, la ricorrente sì, posto che alle pretese dei coniugi sulle rispettive prestazioni d'uscita (fr. 19'613.55 e fr. 551.--) ella vorrebbe addizionare gli importi dei quali le è debitore l'opponente, e che ella intende eventualmente porre in compensazione per un totale di fr. 10'778.75.  
Va premesso che il Tribunale di appello non si è pronunciato del tutto sulle asserite pretese che la ricorrente vorrebbe porre in compensazione (in via subordinata). La ricorrente lamenta in proposito un diniego di giustizia; tale censura verrà discussa più avanti. Comunque, volendo ammettere per ipotesi che le pretese compensatorie della ricorrente possano essere considerate nell'ambito della presente vertenza, e che ella abbia formulato tempestivamente e nella giusta sede adeguate conclusioni subordinate, occorre rilevare che queste ultime in ogni modo non si sommerebbero alle conclusioni principali (art. 52 LTF; v. Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 6 e 18 ad art. 52 LTF). 
 
1.3. Ne discende che il valore di lite esatto per un ricorso in materia civile avanti al Tribunale federale non è raggiunto. Il rimedio si appalesa dunque di primo acchito inammissibile. È di converso (art. 113 LTF) ammissibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale, che la ricorrente espressamente solleva e motiva.  
 
1.4.  
 
1.4.1. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 e 106 cpv. 2 LTF). Questo significa che egli deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2). Di seguito verranno unicamente esaminate le argomentazioni ricorsuali che soddisfano tali esigenze (v. infra consid. 2 e 3).  
Preliminarmente, tuttavia, il ricorrente deve formulare conclusioni adeguate. 
 
1.4.2. Il ricorso al Tribunale federale - sia il ricorso in materia civile che il ricorso sussidiario in materia costituzionale - è un rimedio di natura riformatoria (art. 107 cpv. 2 LTF per il ricorso in materia civile, art. 117 e 107 cpv. 2 LTF per quello sussidiario in materia costituzionale). La parte ricorrente deve pertanto formulare conclusioni che permettano al Tribunale federale di modificare la decisione impugnata. Conclusioni volte alla condanna di una parte al versamento di un importo di denaro devono essere tassativamente cifrate (art. 42 cpv. 1 LTF; DTF 134 III 235 consid. 2; da ultimo sentenza 4A_375/2012 del 20 novembre 2012 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 139 III 24). Tale condizione è soddisfatta se le conclusioni, lette nell'ottica della motivazione e del rispetto del principio della buona fede, permettono una determinazione precisa dell'importo richiesto, seppure questo non sia esposto in modo esplicito (DTF 136 V 131 consid. 1.2; sentenza 4A_375/2012 del 20 novembre 2012 consid. 1.2).  
 
1.4.3. Nel caso di specie, la ricorrente - non più assistita da un legale - chiede, previa l'ammissione del proprio ricorso sussidiario in materia costituzionale, il rinvio dell'incarto al Tribunale di appello per assunzione delle prove necessarie e nuova decisione. Tale conclusione, puramente cassatoria, non sarebbe sufficiente. Dalla motivazione del gravame, tuttavia, si evince in modo chiaro che lo scopo dello stesso è di ottenere dal giudice la rinuncia alla suddivisione delle prestazioni d'uscita fra le parti, rispettivamente la presa in considerazione delle sue pretese compensatorie, che ella peraltro cifra inequivocabilmente in fr. 10'778.75 (supra consid. 1.2). Le conclusioni ricorsuali soddisfano pertanto i requisiti di legge, sicché il ricorso può essere esaminato nel merito.  
 
2.  
 
2.1. In primo luogo la ricorrente lamenta il mancato accertamento, da parte del Tribunale di appello, della situazione economica e pensionistica dell'opponente successiva alla sua partenza dalla Svizzera a inizio dicembre 2009. Procedere tramite statistiche, come ha fatto l'autorità cantonale, violerebbe non solo il suo diritto di essere sentita - nella forma del diritto di fare assumere le prove necessarie - ma sarebbe altresì arbitrario. Ella avrebbe peraltro constatato personalmente come l'opponente sia di famiglia benestante. Il Tribunale di appello avrebbe dovuto dunque acquisire la documentazione necessaria da parte dell'opponente e se del caso ordinare accertamenti direttamente in Colombia, semmai tramite ambasciata.  
 
2.2. Il Tribunale di appello ha considerato che prima del matrimonio, in Colombia l'opponente - di professione odontotecnico - era disoccupato. Ha inoltre ritenuto illusorio supporre che nel lasso di tempo che qui interessa, ovvero fra il momento della sua partenza dalla Svizzera, a dicembre 2009, fino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio, a novembre 2011, l'opponente abbia potuto accumulare una previdenza professionale suscettibile di dar luogo ad un'apprezzabile prestazione d'uscita, anche in considerazione della profonda crisi del sistema pensionistico colombiano. Ne ha dedotto che promuovere indagini in merito, sempreché fattibili, non porterebbe alcun risultato. Ha pertanto tenuto in considerazione, per quanto concerne la prestazione d'uscita dell'opponente, unicamente l'importo da lui maturato in costanza di matrimonio in Svizzera, ovvero fr. 1'102.--.  
 
2.3. È data violazione del diritto alla prova (fondato, in concreto, sull'art. 29 cpv. 2 Cost.; v. sentenza 5D_10/2011 del 15 aprile 2011 consid. 3.3.3) quando il ricorrente intenda provare un fatto pertinente, abbia offerto una determinata prova in modo regolare, la prova offerta sia idonea ed infine il fatto in questione non sia già stato accertato, ammesso da controparte oppure scartato in virtù di un apprezzamento anticipato delle prove scevro da arbitrio. Il giudice può pertanto rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento sulla base di altri elementi di fatto all'incarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento (da ultimo sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012 consid. 2.3 con rinvii, non pubblicato in DTF 138 III 625).  
 
2.4. Nel presente caso va preliminarmente rilevato che la ricorrente non indica dove e quando avrebbe formulato precise ed adeguate offerte di prova, e nemmeno ella si appella all'eccezione dell'art. 99 cpv. 1 LTF. L'ammissibilità di questa sua censura appare pertanto dubbia. Comunque sia, in merito all'attuale situazione lavorativa ed economica dell'opponente la ricorrente formula ipotesi fattuali sprovviste di qualsivoglia riscontro e puramente speculative, e postula l'assunzione d'ufficio di prove che il Tribunale di appello avrebbe dovuto esperire spontaneamente avvalendosi di autorità assolutamente incompetenti (ad es. l'ambasciata). Sarebbe stato invece suo compito proporre mezzi di prova ben precisi e censurare in modo circostanziato la loro mancata assunzione, spiegando cosa ogni mezzo avrebbe potuto permettere di accertare, e anche come si sarebbe dovuto procedere nel presente caso. Definendo poi "scioccante e arbitrario" il modo di procedere del Tribunale di appello, che si è basato su statistiche relative alla situazione pensionistica in Colombia, ed opponendovi le proprie constatazioni personali sulla situazione economica della famiglia dell'ex marito, apparentemente nuove e dunque inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF), la ricorrente si limita ad una critica appellatoria dell'apprezzamento delle prove effettuato dai Giudici cantonali; ora, per lamentare con un'ammissibile censura la violazione dell'art. 9 Cost. (sulla nozione di arbitrio v. DTF 137 I 1 consid. 2.4) non è segnatamente sufficiente formulare una critica meramente appellatoria (DTF 136 II 489 consid. 2.8) e contestare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, nella quale l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del Tribunale cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3).  
 
2.5. Ne discende che questa censura si rivela infondata, nella ridotta misura in cui la si possa considerare sufficientemente motivata e, di conseguenza, ammissibile.  
 
3.  
 
3.1. La ricorrente censura in seguito il diniego di giustizia formale che sarebbe stato commesso dal Tribunale di appello per non essersi del tutto espresso in punto ai debiti che l'opponente avrebbe nei suoi confronti. Si tratterebbe di debiti incontestati e oggetto di due riconoscimenti di debito, agli atti, di cui ella avrebbe da sempre protestato la compensazione con l'eventuale pretesa dell'opponente sulla prestazione d'uscita del secondo pilastro di lei.  
 
3.2. La nozione di diniego (formale) di giustizia, a suo tempo sviluppata con riferimento all'art. 4 della previgente Costituzione, deve essere considerata come compresa nell'art. 29 cpv. 1 Cost. In virtù di questo principio, un'autorità commette un diniego formale di giustizia se, contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare, non entra nel merito di un'azione che le è stata sottoposta nei termini e nelle forme prescritti (DTF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3; sentenza 4A_39/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1).  
 
3.3. Va concesso che il Tribunale di appello non si è effettivamente pronunciato del tutto sulle asserite pretese che la ricorrente vorrebbe porre in compensazione con la prestazione di libero passaggio che il suo istituto di previdenza deve versare all'opponente.  
 
3.4. L'assenza di una presa di posizione del Tribunale di appello ha due ragioni.  
 
3.4.1. In primo luogo, va attirata l'attenzione sul fatto che la ricorrente non ha mai formulato conclusioni esplicite in tale senso: emerge dalla sentenza pretorile del 28 ottobre 2011 (consid. 1) che litigiosi rimanevano soltanto "la suddivisione dell'avere di vecchiaia e la restituzione di alcuni effetti personali rivendicati dal marito", mentre sul resto le parti si erano accordate. Il Pretore ha nondimeno negato la spartizione della prestazione di libero passaggio della ricorrente in ragione della rinuncia dell'opponente, rinuncia motivata con la compensazione della quota di proprio spettanza con debiti pregressi (ibid. consid. 2). In altre parole, il Pretore ha tenuto conto dei debiti dell'opponente nei confronti della ricorrente quali motivo per la rinuncia di lui al vicendevole riparto delle prestazioni d'uscita e non in ragione di esplicite conclusioni di lei. Nella propria risposta all'appello, la ricorrente si è limitata a ribadire la validità della rinuncia dell'opponente alla sua quota di prestazione d'uscita, ed a ripetere che tale rinuncia era avvenuta a seguito della compensazione di tale sua pretesa con i debiti nei confronti di lei; ma non ha formulato esplicite conclusioni (subordinate) in tal senso (ammesso e non concesso che potesse formulare nuove conclusioni). Ora, a prescindere da eccezioni che non si presentano qui (principio della non vincolatività delle conclusioni), il giudice non può allocare prestazioni in assenza di precise e fondate conclusioni. Il Tribunale di appello, constatato che - contrariamente all'opinione del Pretore - la rinuncia dell'opponente al vicendevole riparto delle prestazioni d'uscita era invalido poiché espresso al di fuori delle condizioni previste dalla legge, segnatamente prima della litispendenza della causa di divorzio ed in virtù di una dichiarazione unilaterale dell'opponente e non di una convenzione ai sensi degli art. 279 seg. CPC, non poteva andare oltre e tenere in altro modo conto dei debiti dell'ex marito. Anzi, non poteva esprimersi del tutto in proposito.  
 
3.4.2. Il Tribunale di appello, peraltro, non avrebbe dovuto decidere altrimenti nemmeno nell'ipotesi in cui la ricorrente avesse formulato adeguate e tempestive conclusioni (subordinate) in tal senso. La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti avuto modo di giudicare che è vietata la compensazione delle prestazioni d'uscita scaturenti dall'art. 122 CC con pretese che il giudice del divorzio ha riconosciuto all'altro coniuge; questo divieto persegue lo scopo di garantire il mantenimento della previdenza professionale. Il diritto alla suddivisione degli averi di previdenza professionale intende appunto compensare le perdite in materia di previdenza che scaturiscono dalla suddivisione dei compiti durante il matrimonio e promuovere l'indipendenza economica dei coniugi dopo il divorzio. Pertanto, tale diritto non può dipendere né dal regime matrimoniale scelto e dalla sua liquidazione, né dalla soluzione adottata per gli alimenti dopo il divorzio. Di conseguenza, le prestazioni d'uscita scaturenti dall'art. 122 CC non possono essere compensate con pretese invocate dall'altro coniuge nel quadro di una procedura di divorzio (sentenza B 66/05 del 7 novembre 2006 consid. 3.1, in Plädoyer 2007/3 pag. 62; Hermann Walser, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 4a ed. 2010, n. 31 ad art. 122 CC; Baumann/Lauterburg, in FamKommentar Scheidung, vol. I, 2a ed. 2011, n. 77 ad art. 122 CC).  
Nel caso di specie, inoltre, le parti avevano adottato la separazione dei beni quale regime matrimoniale (supra consid. in fatto A.b in fine). Di conseguenza, non si erano poste né avanti al Pretore (supra consid. 3.4.1) né tantomeno in appello questioni relative allo scioglimento del regime matrimoniale. Né tali questioni potevano essere sollevate nel presente contesto. 
 
3.5. Ne discende che la censura di diniego formale di giustizia è priva di fondamento. Nulla impedisce tuttavia alla ricorrente di verificare le possibilità che potrebbero ancora sussistere per prevenire il versamento ordinato al suo istituto di previdenza professionale nei confronti dell'opponente, in applicazione delle norme sull'esecuzione e fallimento.  
 
4.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale va respinto, con conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili, l'opponente non essendo stato invitato ad esprimersi nel merito (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso in materia civile è inammissibile. 
 
2.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è respinto. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 9 settembre 2013 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini