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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_212/2010 
 
Sentenza del 10 febbraio 2011 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Klett, Presidente, 
Kolly, Ramelli, Giudice supplente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SpA, 
patrocinata dagli avv. Mauro Molo e Attilio Rampini, 
istante, 
 
contro 
 
B.________ Inc., 
patrocinata dall'avv. Andrea Mondini, 
controparte. 
 
Oggetto 
arbitrato internazionale, 
 
domanda di revisione del lodo arbitrale della Corte internazionale di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, con sede a Ginevra, del 20 aprile 2009. 
Fatti: 
 
A. 
La A.________ Spa, Milano, vende e distribuisce su licenza in Italia e nella Svizzera italiana diversi giochi da tavolo quali F.________, E.________ e G.________ (H.________). Licenziante è la B.________ Inc., X.________ (USA), subentrata alla C.________ Inc., Beverly (USA). Il 31 gennaio 1987 quest'ultima aveva stipulato un contratto di licenza con la A.________ Spa (si trattava di un accordo transattivo nell'ambito di una controversia arbitrale). Ai fini di questa procedura è sufficiente ricordare che la clausola II prevedeva che il contratto sarebbe scaduto la prima volta il 31 dicembre 2006; la scadenza si sarebbe però prorogata "automaticamente" fino al 31 dicembre 2016 se la licenziataria avesse venduto nel 2006 almeno 150'000 giochi F.________ e 60'000 G.________. 
 
B. 
Tra le parti sorsero divergenze che sfociarono in una procedura arbitrale avviata dalla A.________ Spa contro la B.________ Inc. davanti alla Corte internazionale di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi con atto depositato il 31 luglio 2006. L'attrice chiedeva che fosse accertata la violazione di diversi obblighi contrattuali e di buona fede e che la convenuta fosse condannata ad adempiere il contratto o a risarcirle il danno patito. B.________ Inc. si era opposta a queste domande e in via riconvenzionale aveva chiesto che fosse accertata la decadenza del contratto di licenza al 31 dicembre 2006 in conformità con la citata clausola II, non avendo l'attrice raggiunto le quote di vendita stabilite. 
 
Il Tribunale arbitrale si era costituito formalmente il 16 gennaio 2007 con sede a Ginevra. Con lodo del 20 aprile 2009 - statuendo in diritto secondo la legge italiana e usando l'italiano - aveva accertato che il contratto di licenza era cessato definitivamente il 31 dicembre 2006 e respinto di conseguenza la domanda di adempimento presentata dall'attrice; aveva inoltre addebitato alla convenuta diverse inadempienze e rinviato ad altra sede la quantificazione del danno; infine aveva respinto la domanda dell'attrice di restituzione di royalties pagate in eccedenza. 
 
C. 
Con istanza del 19 aprile 2010 la A.________ Spa chiede al Tribunale federale la revisione del lodo arbitrale e, in via principale, la riforma dei dispositivi concernenti la decadenza del contratto di licenza e gli oneri processuali; in via subordinata domanda il rinvio della causa alla Corte internazionale di arbitrato per nuovo giudizio. Propone in entrambi i casi l'audizione di due testimoni nonché l'acquisizione della documentazione che produce e dell'incartamento della causa arbitrale. 
 
Con risposta del 2 luglio 2010 la B.________ Inc. domanda di dichiarare l'istanza inammissibile e, se così non fosse, di rinviare la causa al Tribunale arbitrale, non potendone il Tribunale federale riformare il giudizio. 
 
Le parti hanno proceduto ad un secondo scambio di scritti. 
 
Diritto: 
 
1. 
La lite pertiene alla giurisdizione arbitrale internazionale, avendo le due parti in causa domicilio all'estero. Sede dell'arbitrato è Ginevra e non risulta che le parti avessero concluso una convenzione di esclusione nel senso dell'art. 176 cpv. 2 LDIP. Secondo la giurisprudenza, che ha colmato una lacuna legislativa, esse possono quindi prevalersi del rimedio di diritto straordinario della revisione la cui decisione spetta al Tribunale federale (DTF 134 III 286 consid. 2, con rinvii). Quest'ultimo è anche competente a statuire sulla domanda di revisione di un giudizio parziale (quello in esame lo è nella misura in cui rinvia ad altra decisione per la determinazione del danno) (DTF 134 III 286 consid. 2.2). Motivi di revisione sono in particolare quelli enunciati dall'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF (DTF 134 III 286 consid. 2.1). 
 
Le domande di riforma del lodo arbitrale sono tuttavia inammissibili. Se accogliesse la domanda di revisione, il Tribunale federale non potrebbe pronunciarsi sul merito, tantomeno assumere prove, ma ritornerebbe la causa al Tribunale arbitrale che già si è pronunciato oppure a un collegio ancora da costituirsi (DTF 134 III 286 consid. 2, con rinvii). 
 
2. 
2.1 L'istante invoca per l'appunto l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF. Il fatto nuovo che a suo dire giustifica l'accoglimento dell'istanza è la "scoperta della volontà di B.________, tradotta nei fatti e avallata dalle cifre, di rinunciare ad affermare il prodotto G.________ nel mercato e, quindi, a rinunciare - al di là di una condotta processuale che lasciava intendere l'esatto contrario - al mantenimento di un mercato vitale per il prodotto, cui il Collegio arbitrale aveva attribuito importanza fondamentale nel giudizio sull'adempimento della nota condizione quo alla vendita minima del G.________". 
L'istante spiega che il fatto le si è rivelato durante la preparazione del processo che avvierà per il risarcimento del danno. Raccolti i dati concernenti le vendite dei giochi F.________ e G.________ in diversi paesi europei, ha chiesto ragguagli a D.________, già amministratore delegato di B.________ Italia. Il 31 marzo 2010 questi avrebbe riferito che "B.________ ha manifestato la volontà di non volere sviluppare H.________ (G.________) in Europa, dopo che negli USA il gioco è stato abbandonato fin dal 2000 nella versione cartacea e relegato alla sola piattaforma Internet (...)" e che "le vendite di H.________ in Europa sono state praticamente inesistenti". Questa circostanza, soggiunge l'istante, non era prevedibile; anzi il comportamento processuale della controparte lasciava intendere il contrario. Quanto al Tribunale arbitrale, dovendosi pronunciare sul prolungamento o sulla decadenza del contratto di licenza, aveva esaminato solo se essa avesse adempiuto la duplice condizione di vendita dei giochi F.________ e G.________ senza chinarsi sulla fluttuazione delle vendite nel corso degli anni. Invece, se il fatto invocato fosse stato noto già a quel momento, la questione si sarebbe posta in tutt'altri termini: ci si sarebbe dovuti chiedere se la controparte, che aveva perso ogni interesse per la diffusione del gioco G.________, potesse ancora pretendere la decadenza del contratto per il motivo che l'istante non aveva raggiunto le quote minime di vendita. 
 
2.2 La controparte obietta - in breve - che i fatti in questione non possono dare luogo a revisione, perché sono posteriori al lodo e le prove offerte ora (dati delle vendite europee e le affermazioni di D.________) avrebbero potuto essere assunte già durante il procedimento arbitrale, se l'istante avesse agito con diligenza e buona fede. 
 
3. 
Per l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF in materia civile la revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. 
 
3.1 Secondo questa norma - che ha ripreso il vecchio art. 137 lett. b OG (DTF 134 III 286 consid. 2.1) - un fatto è nuovo se si era già verificato nel momento in cui poteva ancora essere addotto nel processo precedente, conformemente alle regole di procedura applicabili, ma una parte non aveva potuto prevalersene perché, pur usando tutta la diligenza necessaria, ne è venuta a conoscenza solo successivamente. Anche la prova, per essere nuova, deve preesistere: la novità va riferita solo alla scoperta o perlomeno alla disponibilità del mezzo di prova, non alla sua esistenza. La prova nuova deve inoltre servire a dimostrare fatti nuovi nel senso appena definito oppure fatti già noti e allegati nel primo processo che però non era stato possibile provare. Infine il rinvenimento tardivo di queste prove non dev'essere imputabile alla parte che se ne prevale (sentenza 4P.170/2005 del 15 novembre 2005 consid. 4.4.1 con rinvii). 
 
3.2 L'obiezione della controparte, per la quale il fatto invocato dall'istante sarebbe successivo all'emanazione del lodo arbitrale, è errata. Secondo la tesi dell'istante la volontà della controparte di rinunciare a vendere G.________ in Europa risale perlomeno agli anni 2005 - 2006. L'asserito fatto nuovo si era perciò già verificato allorquando l'istante aveva avviato la procedura arbitrale (31 luglio 2006). Sono semmai le prove atte a documentare questo fatto, ossia i dati delle vendite europee e le affermazioni di D.________, ad essere posteriori al lodo arbitrale. Ma questa circostanza, come detto, non comprometterebbe la novità del fatto. Vi è invece un altro impedimento alla revisione. 
 
3.3 Contrariamente a quanto afferma l'istante, il tema del comportamento negativo della controparte nei confronti del gioco G.________ era stato discusso davanti al Tribunale arbitrale, il quale si era espresso così: "Del tutto apodittico, a fronte della chiarissima previsione del Contratto, appare poi il richiamo reiterato di A.________ ad una pretesa mancanza di interesse di B.________ per G.________" (lodo n. 7.10 pag. 60 in fine). In effetti, nella comparsa conclusionale del 30 giugno 2008 l'istante scriveva che la "B.________ non soltanto non ha manifestato alcun interesse allo sviluppo delle vendite dei Giochi e degli Altri Giochi (G.________ compreso) sul mercato italiano da parte di A.________ ma ha, al contrario, cercato di limitare e boicottare le vendite stesse con ogni mezzo disponibile, sino a violare i tassativi divieti contrattuali autorizzando (o effettuando direttamente) vendite dirette sul mercato italiano di edizioni anche elettroniche, interattive e digitali del F.________ e de G.________" (pag. 69). 
 
Il fatto che dovrebbe giustificare la revisione era pertanto talmente prevedibile, che l'istante medesima lo aveva addotto nel procedimento arbitrale. Come osserva con ragione la controparte, se l'istante riteneva che tale fatto potesse essere decisivo per l'esito della causa, doveva premurarsi di fare raccogliere le prove in quell'ambito. Fatta eccezione dell'argomento dell'imprevidibilità respinto pocanzi, l'istante non spiega affatto perché i dati delle vendite europee di giochi e le affermazioni di D.________ non sarebbero stati disponibili allora. 
 
4. 
Ne viene la reiezione della domanda di revisione, con il carico di spese e ripetibili alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
La domanda di revisione è respinta. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 40'000.-- sono poste a carico dell'istante, la quale rifonderà alla controparte fr. 50'000.-- a titolo di ripetibili per la sede federale. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Corte internazionale di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, con sede a Ginevra. 
 
Losanna, 10 febbraio 2011 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: Il Cancelliere: 
 
Klett Piatti