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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_528/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 14 novembre 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Escher, Marazzi, Herrmann, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dagli avv. Luigi Mattei e Mattia Pontarolo, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dagli avv. Paolo Bernasconi e Fabio Alippi, 
opponente, 
 
C.________, 
patrocinato dall'avv. Enrico Bonfanti. 
 
Oggetto 
opposizione al sequestro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 giugno 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2016.13/14). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con sentenza 17 settembre 2013 l'Obergericht del Canton Zugo ha condannato A.________ a versare alla comunione ereditaria fu D.________ (composta della figlia B.________ e della Fondazione D.________) fr. 38'895'000.-- oltre interessi e fr. 200'000.-- per ripetibili. Con sentenza 4A_533/2013 del 27 marzo 2014 il Tribunale federale ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso in materia civile interposto da A.________ contro la decisione dell'Obergericht.  
 
A.b. Nel frattempo, a nome della comunione ereditaria fu D.________, l'avv. dott. C.________, esecutore testamentario, ha presentato alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna in data 23 settembre 2013 un'istanza di sequestro, fondata sull'art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF, nei confronti di A.________ per diversi beni fino a concorrenza di fr. 39'109'080.-- oltre interessi. Titolo di credito e causa del sequestro sono cinque sentenze, fra cui quella del 17 settembre 2013 dell'Obergericht del Canton Zugo. Il Pretore ha accolto integralmente l'istanza con due decreti distinti, uno dei quali portante unicamente su 25 azioni depositate a Lucerna. Dopo esecuzione dei sequestri, A.________ ha presentato opposizione contro i due decreti di sequestro, chiedendo inoltre che parte istante venisse obbligata in via cautelare a prestare una garanzia di fr. 2 milioni.  
In data 10 agosto 2015 B.________ ha comunicato al Pretore di essere divenuta cessionaria della pretesa della comunione ereditaria. Ella ha prodotto l'atto di cessione 10 marzo 2015 con cui l'esecutore testamentario le ha ceduto tutti i diritti e gli obblighi della successione nei confronti di A.________ derivanti dalla sentenza emessa il 27 marzo 2014 dal Tribunale federale, accompagnato dalla dichiarazione di approvazione sottoscritta dall'esecutore testamentario e dalla Fondazione D.________. 
In data 13 gennaio 2016 il Pretore ha dato atto del subentro nelle due cause di B.________ al posto dell'esecutore testamentario e ha respinto la domanda di edizione del contratto di divisione ereditaria, le istanze di cauzione ex art. 83 cpv. 3 CPC nonché art. 273 LEF, infine le opposizioni sollevate da A.________ contro i sequestri. 
 
 
B.   
Adita da A.________ con due reclami datati 25 gennaio 2016, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, dopo averli congiunti, li ha respinti con il qui impugnato giudizio 15 giugno 2016. Con decisione separata di stessa data, la medesima autorità ha respinto il reclamo interposto dal ricorrente contro il rigetto in via definitiva della sua opposizione al precetto esecutivo introdotto a convalida del sequestro; il ricorso in materia civile contro tale decisione forma oggetto di un incarto separato (5A_529/2016). 
 
C.   
Con ricorso in materia civile 15 luglio 2016, A.________ (qui di seguito: ricorrente) postula la riforma del giudizio cantonale nel senso che la sua opposizione ai sequestri sia accolta e gli stessi siano revocati. In via subordinata, chiede l'annullamento del giudizio impugnato ed il rinvio degli atti al Pretore o al Tribunale di appello per nuovo giudizio, previa assunzione del contratto di divisione ereditaria. 
Con decreto presidenziale 23 agosto 2016, al gravame è stato conferito effetto sospensivo, nel senso che i sequestri sono stati mantenuti, ma la procedura di sequestro non poteva essere continuata pendente il procedimento avanti al Tribunale federale. Non sono state chieste determinazioni nel merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Decisioni su opposizione al sequestro giusta l'art. 278 LEF sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF (DTF 133 III 589 consid. 1), poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; su quanto precede: sentenza 5A_980/2013 del 16 luglio 2014 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 140 III 466, ma in SJ 2014 I pag. 453 e in Pra 2015 n. 25 pag. 212). Il valore di lite è sicuramente raggiunto per l'incarto pretorile SO.2013.867, non invece per l'incarto pretorile SO.2013.868 (relativo al sequestro delle 25 azioni depositate a Lucerna); il Tribunale di appello ha tuttavia trattato congiuntamente entrambi i reclami (art. 125 lett. c CPC). Conformemente all'art. 52 LTF, si giustifica pertanto di sommare gli importi, sicché il citato valore litigioso è globalmente raggiunto (cfr. sentenza 5A_859/2016 del 1° maggio 2017 consid. 1.1 con rinvii). La presente decisione emana da un tribunale cantonale superiore che ha deciso su ricorso (art. 75 LTF). Il debitore, qui ricorrente, ha visto respinte le proprie conclusioni in istanza cantonale: sono toccati i suoi interessi e ha pertanto un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, sicché è in definitiva legittimato a ricorrere al Tribunale federale (art. 76 cpv. 1 LTF). Il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. La decisione dell'autorità cantonale di ricorso (art. 278 cpv. 3 LEF) sull'opposizione al decreto di sequestro (art. 278 cpv. 1 e 2 LEF) esplica i propri effetti unicamente nel quadro della procedura di sequestro pendente; come lo stesso sequestro, essa non si pronuncia né sull'esistenza né sull'esigibilità del credito per il quale è stato chiesto il sequestro. È pertanto anch'essa, come il sequestro medesimo, una misura provvisionale ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 135 III 232 consid. 1.2). Il ricorrente può pertanto unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali.  
 
1.3. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 6). Il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può unicamente ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto se dimostra una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità cantonale. Gli art. 95, 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano dunque direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Tuttavia l'applicazione dell'art. 9 Cost. porta praticamente al medesimo risultato: il Tribunale federale corregge gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa (sentenza 5A_433/2015 del 27 luglio 2015 consid. 2.1). Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 139 III 334 consid. 3.2.5 con rinvio). Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3).  
 
1.4. Contrariamente a quanto prevede l'art. 278 cpv. 3seconda frase LEF per la procedura di reclamo, dinanzi al Tribunale federale non possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, a meno che ne dia motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; in tal senso, implicitamente, sentenza 5A_683/2016 del 27 ottobre 2016 consid. 2.2; HANS REISER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 2a ed. 2010, n. 46a ad art. 278 LEF; v. analogamente per l'impugnazione del fallimento art. 174 cpv. 1 seconda frase LEF: sentenza 5A_175/2015 del 5 giugno 2015 consid. 2.2).  
 
2.   
Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF). Il sequestro viene concesso purché il creditore renda verosimile l'esistenza del credito, di una causa di sequestro e di beni appartenenti al debitore (art. 272 cpv. 1 LEF). 
 
Lo scopo della procedura d'opposizione al sequestro dell'art. 278 LEF è di permettere al debitore o a terzi toccati, esclusi ovviamente dalla procedura di sequestro per assicurarne l'effetto sorpresa, di presentare le proprie opposizioni: il giudice riesamina in contraddittorio - ma con lo stesso grado di cognizione di quando decise  inaudita altera  pars (sentenza 5A_925/2012 del 5 aprile 2013 consid. 9.3) - la realizzazione dei presupposti del sequestro già ordinato. L'opponente deve tentare di dimostrare che il suo punto di vista sia più verosimile di quello del creditore sequestrante. È applicabile la procedura sommaria in senso stretto: la semplice verosimiglianza dei fatti è sufficiente, l'esame in diritto è sommario e la decisione esplica effetto provvisorio (art. 251 lett. a CPC; DTF 138 III 232 consid. 4.1.1); ammissibili sono unicamente prove documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; "procedura in base agli atti", art. 256 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 636 consid. 4.3). L'autorità di ricorso (v. art. 319 segg. CPC) riesamina la decisione su opposizione al sequestro con la medesima cognizione del primo giudice: semplice verosimiglianza dei fatti e esame libero e sommario del diritto (v. art. 320 lett. a e b CPC; su quanto precede, sentenza 5A_925/2012 cit. consid. 9.3 con rinvii).  
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale di appello ha preliminarmente evaso le obiezioni formali del ricorrente. Ha confermato il rifiuto del Pretore di acquisire agli atti il contratto di divisione ereditaria: oggetto invero di una domanda di edizione, dunque di discutibile ricevibilità, ha considerato la prova richiesta comunque priva di rilevanza giuridica. Ha indi respinto la censura del ricorrente di violazione del proprio diritto di essere sentito, per non avergli il Pretore concesso la possibilità di esprimersi sul rifiuto di acquisire agli atti il contratto di divisione ereditaria: da un lato, data l'esigenza di celerità che caratterizza la procedura sommaria il giudice può decidere senza preventiva ordinanza separata sulle prove giusta l'art. 154 CPC, specialmente se la richiesta verte su un documento; d'altro lato, il richiedente l'edizione ha unicamente diritto a una replica spontanea, successiva alla produzione di un'eventuale determinazione di controparte, senza preventiva assegnazione di un termine. I Giudici cantonali hanno poi confermato la legittimazione attiva di B.________ (v. anche infra consid. 3.2) e, di conseguenza, la legittimità della sostituzione di parte, con il subentro nel processo di ella al posto della comunione ereditaria (art. 83 cpv. 1 CPC). Da ultimo, il Tribunale di appello ha confermato che le richieste del ricorrente di prestazione di garanzia ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 CPC avanti al Pretore erano insufficientemente motivate, e che pertanto esse erano state a ragione respinte.  
 
3.2. Nel merito, il Tribunale di appello ha confermato che le sentenze prodotte dall'istante erano tutte esecutive, compresa quella emessa il 17 settembre 2013 dall'Obergericht del Canton Zugo, e costituivano quindi titoli di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi degli art. 80 e 271 cpv. 1 n. 6 LEF, e ciò anche a favore di B.________.  
 
Richiamati le competenze dell'esecutore testamentario nonché i principi che reggono la cessione di crediti non incorporati in cartevalori, il Tribunale di appello ha infatti considerato valida la cessione a B.________ di tutti i diritti e obblighi della successione nei confronti del qui ricorrente. Considerato il dibattito sulla natura (causale o astratta) della cessione, la decisione pretorile - che ha considerato la cessione siccome negozio giuridico disgiunto dal contratto di divisione ereditaria - non sarebbe arbitraria; del resto, non sussistendo indizi (o almeno, non ne ha evidenziati il ricorrente) che la cessione in questione possa essere contestata oppure condizionata, vengono meno  in  casu gli argomenti dei sostenitori della natura causale della cessione. I Giudici cantonali hanno pertanto confermato la legittimazione attiva di B.________.  
Relativamente all'estensione del credito vantato dalla sequestrante, il Tribunale di appello lo ha identificato nell' "intero rapporto giuridico esistente tra le parti tale e quale è stato fatto valere nella causa terminatasi con la sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2014 (che comprende dunque anche le pretese accertate con la decisione del 17 settembre 2013 dell'Obergericht di Zugo) ". 
 
Il Tribunale di appello ha poi confermato la decisione del Pretore di respingere l'istanza di garanzie fondata sull'art. 273 LEF, la cauzione essendo di regola esclusa se il sequestro, come in concreto, è fondato su un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. 
 
Infine, la denuncia penale sporta dal ricorrente nei confronti dell'esecutore testamentario, priva di indizi oggettivi suscettibili di rappresentare un "inizio di prova" delle asserite manipolazioni della causa conclusasi con la sentenza 27 marzo 2014, e l'apertura di un corrispondente procedimento penale, priva di motivazione scritta circostanziata, non rappresentano nuove circostanze significative. 
 
4.  
 
4.1. Avanti al Tribunale federale, il ricorrente reitera le censure contro il rifiuto delle autorità giudiziarie cantonali di assumere agli atti il contratto di divisione della successione. A tal fine, egli relativizza la natura documentale della procedura d'opposizione al sequestro, rammenta la facilità e celerità dell'assunzione del mezzo di prova richiesto e ribadisce la fondamentale importanza della conoscenza del contratto di divisione ereditaria quale base della (contestata) cessione alla qui opponente.  
 
4.2. Già l'ammissibilità di questa censura appare opinabile. Il ricorrente lamenta infatti la violazione dell'art. 254 cpv. 1 CPC, che non è un diritto di rango costituzionale, e solo di transenna, senza ulteriore motivazione, pretende che tale violazione sia arbitraria. Ciò non basta per sostanziare l'arbitrio (supra consid. 1.3).  
A prescindere dalla sua dubbia ricevibilità, la censura appare infondata. Checché ne dica il ricorrente, la giurisprudenza in tema esige una prova documentale (supra consid. 2). Se si considera che, come già precedentemente accennato, il giudice procede ad un esame sommario (non definitivo né esaustivo, DTF 138 III 232 consid. 4.1.1; sentenza 5A_925/2012 cit. consid. 9.2 in fine) della fondatezza giuridica delle condizioni del sequestro, segnatamente dell'esistenza della pretesa addotta quale titolo per il sequestro (supra consid. 2), non si può rimproverare arbitrio all'istanza inferiore per il solo fatto di essersi attenuta alla giurisprudenza pubblicata. 
Si può peraltro aggiungere che per prova documentale si intende la  produzione di un documento (DTF 138 III 636 consid. 4.3.1); se detto documento non è in possesso di colui che desidera versarlo agli atti, già esso non è immediatamente disponibile (v. DTF 138 III 636 consid. 4.3.2) e la sua eventuale acquisizione agli atti avviene tramite una domanda di edizione di documenti, che in virtù dei principi esposti può essere respinta senza arbitrio (v., per una fattispecie analoga, DTF 138 III 636 consid. 4.4).  
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente ribadisce in seguito la censura di violazione del proprio diritto di essere sentito, per non avergli il Pretore concesso la possibilità di esprimersi sul rifiuto di acquisire agli atti il contratto di divisione ereditaria. A suo dire, e contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore e dal Tribunale di appello, l'art. 154 CPC - che prescrive l'emanazione di ordinanze sulle prove prima dell'ammissione delle stesse - vale pure in procedura sommaria e quando la richiesta si riferisce a documenti. La possibilità di replicare alle osservazioni dell'escutente sequestrante non garantisce a sufficienza l'esercizio del diritto di essere sentito del debitore sequestrato.  
 
5.2. Dalla collocazione dell'art. 154 CPC nella Parte prima ("Disposizioni generali") del CPC vi è chi deduce che esso si applica in linea di massima a tutti i generi di procedura (ad es. HANS SCHMID, in ZPO Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 3a ad art. 154 CPC). Altre voci dottrinali ritengono tuttavia che natura e finalità della procedura sommaria dispensino il giudice dall'emanazione di ordinanze sulle prove (FRANÇOIS BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 254 CPC; CHRISTIAN LEU, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 154 CPC). Il giudice che vi rinuncia poiché intende rifiutare un determinato mezzo di prova non applica allora certamente in modo arbitrario il CPC, potendo poggiare la propria decisione su autorevole dottrina.  
Se già un'ordinanza sulle prove non è imprescindibile nelle circostanze concrete, la questione a sapere se la possibilità di produrre una replica spontanea soddisfi il diritto di essere sentito del ricorrente diviene ovviamente oziosa. 
La censura si appalesa quindi infondata nella misura della sua ammissibilità. 
 
6.  
 
6.1. Il ricorrente porta indi la propria attenzione sulla capacità dell'esecutore testamentario C.________ di disporre delle pretese della successione e, di riflesso, di cederle conformemente agli accordi o alle istruzioni delle eredi. Data in linea di massima la possibilità, per un esecutore testamentario, di cedere diritti, nel caso di specie la cessione invocata dall'opponente faceva esplicito riferimento alla clausola 5.1 del contratto di divisione ereditaria. Nell'impossibilità di prendere visione di tale contratto, non si può escludere che il contratto sia nullo oppure sottoposto a condizioni, né si può rimproverare al ricorrente di proporre mere ipotesi. La conclusione divergente del Tribunale di appello sarebbe pertanto fondata su accertamenti fattuali incompleti e, di conseguenza, insostenibile.  
 
6.2. Tali censure, tuttavia, non convincono. A ben guardare, il ricorrente critica l'istanza inferiore per non aver approfondito l'esame della validità della cessione. Ora, nella prospettiva della verosimiglianza nel quadro di un esame sommario in fatto e in diritto, il ricorrente non può seriamente revocare in dubbio la validità della cessione in questione semplicemente snocciolando ipotesi astrattamente possibili, senza accompagnarle con indizi seri. In tal senso, non è indizio sufficientemente serio la menzione, nel contratto di cessione, della clausola n. 5.1 del contratto di divisione ereditaria: le ipotesi ricorsuali secondo le quali le parti avrebbero omesso ogni riferimento al contratto divisorio, se questo fosse stato ininfluente, rispettivamente che il rinvio a detta clausola voglia indiziare la natura causale della cessione voluta dalle parti, sono frutto di mera speculazione. Lo stesso dicasi per le deduzioni che il ricorrente trae dai tempi intercorsi fino alla firma dell'atto di cessione e dalle circostanze concrete del caso, con l'aggravante che queste ultime non emergono dal giudizio impugnato e, come tali, vanno pertanto considerate nuove ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (supra consid. 1.4). Dal punto di vista dell'apprezzamento delle prove, la conclusione dell'istanza inferiore (e, in precedenza, già del Pretore) secondo la quale si sarebbe in presenza di un semplice riferimento, nulla permettendo di ipotizzare eventuali condizioni alle quali sottostarebbe la cessione, non appare assolutamente lesiva del divieto d'arbitrio.  
La censura di arbitrario accertamento dei fatti appare in conclusione infondata in quanto ammissibile. 
 
7.  
 
7.1. Il ricorrente considera in seguito arbitrario in diritto attribuire natura astratta alla cessione, tanto più nel caso concreto ove le parti avrebbero fatto chiaramente dipendere la cessione dalla clausola n. 5.1 del contratto di divisione ed il debitore avrebbe addotto i motivi che gli permettono di dubitare della validità della cessione.  
 
7.2. Come rileva il Tribunale di appello e come riconosce il ricorrente medesimo, la questione della natura causale o astratta della cessione è indecisa in giurisprudenza, mentre la dottrina è divisa. Non si è pertanto alla presenza di un chiaro e indiscusso principio giuridico. Affermando che la conferma del carattere astratto della cessione da parte dei Giudici cantonali sia insostenibile, il ricorrente travisa manifestamente il senso e la portata del concetto di arbitrio nell'applicazione del diritto. È vero piuttosto il contrario: nel quadro di una procedura sommaria con esame sommario del diritto, confrontato con dottrina e giurisprudenza non univoche, il giudice che opta per una delle soluzioni preconizzate - qui: per la natura astratta della cessione - non commette arbitrio (supra consid. 1.3).  
Peraltro, il Tribunale di appello non si è limitato a constatare l'esitazione giurisprudenziale. Ha soggiunto, richiamando dottrina topica, che in ogni caso la teoria della causalità non potrebbe trovare applicazione nei rapporti con il debitore della pretesa ceduta. L'obiezione ricorsuale, fondata su una voce dottrinale secondo la quale il debitore deve avere il diritto di sollevare anche eccezioni che riguardano la validità del negozio giuridico tra cedente e cessionario, appare confinata alla procedura ordinaria; non è sicuramente arbitrario ritenere che essa esuli ampiamente dai limiti di una procedura sommaria quale è quella del sequestro (supra consid. 2). 
Che le parti, infine, abbiano fatto dipendere la cessione dalla clausola n. 5.1 del contratto di divisione, è mera speculazione del ricorrente, che - come già visto (supra consid. 6.2) - non è arbitrario non ritenere corretta. Già la premessa fattuale della censura cade dunque nel vuoto. 
La censura di applicazione arbitraria del diritto, con riferimento alla natura dell'accordo di cessione alla base del subentro in causa della qui opponente, si rivela pertanto infondata nella misura della sua ammissibilità. 
 
8.  
 
8.1. Il ricorrente contesta la portata della cessione in questione, la quale circoscrive il proprio oggetto nei termini: "sämtliche Rechte und Pflichten des Nachlasses D.________ gegen Herrn A.________ aus dem rechtskräftigen Urteil des Bundesgerichts vom 27. März 2014". Egli sostiene che la cessione, semmai valida, poteva riferirsi unicamente ai diritti scaturenti dalla sentenza 4A_533/2013 del Tribunale federale del 27 marzo 2014. Letta sullo sfondo della decisione impugnata, la censura parrebbe voler riconoscere alla (contestata) cessione una portata limitata alle spese ripetibili accordate dal Tribunale federale in quella circostanza. A giudizio del ricorrente, per contro, non si estenderebbe alle pretese accertate dall'Obergericht del Canton Zugo con sentenza 17 settembre 2013 e confermate dal Tribunale federale con la reiezione del suo ricorso. A suffragio della sua tesi, egli rileva che la cessione parlerebbe di diritti (" Rechte ") e non di pretese (" Forderungen "). In secondo luogo, il testo della cessione farebbe riferimento ai diritti e agli obblighi scaturenti dalla citata sentenza del Tribunale federale, senza riferimento alcuno alla sentenza del Canton Zugo; la conclusione del Tribunale di appello poggerebbe su accertamenti di fatto insostenibili. Né può essere ritenuta, quale elemento di giudizio a favore della soluzione del Tribunale di appello, la dichiarazione di accettazione del subentro di B.________ nei processi avanti al Pretore, secondo i Giudici cantonali priva di senso se alla cessionaria non fossero state cedute anche le pretese fatte valere in quelle cause: per la similitudine delle espressioni utilizzate nei due testi, il rinvio, nella cessione, al contratto di divisione ereditaria deve essere letto nel medesimo senso del rinvio che nella dichiarazione di accettazione è fatto alla cessione, ovvero quella di causa.  
Il ricorrente adduce poi l'obbligo, in capo al cessionario, di immediatamente dimostrare, e non semplicemente rendere verosimile, la sua qualità di avente causa, pure in sede di procedure sommarie quali il rigetto dell'opposizione e l'opposizione al sequestro - requisito qui non adempiuto. 
Il ricorrente sostiene infine di aver contestato la cessione con sufficiente chiarezza, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale d'appello. 
 
 
8.2.  
 
8.2.1. Il ricorrente, in altre parole, mette in dubbio che l'opponente abbia reso verosimile l'esistenza del suo credito e l'esistenza della causa di sequestro dell'art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF (v. art. 272 cpv. 1 n. 1 e 2 LEF).  
Il titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ottenuto dal cedente vale anche a favore del cessionario se quest'ultimo dimostra immediatamente la sua qualità di avente causa (v. DTF 140 III 372 consid. 3). Ora, nel caso concreto, la sentenza 17 settembre 2013 dell'Obergericht del Canton Zugo - titolo di credito principale per il sequestro all'esame - condanna il ricorrente a versare alla comunione ereditaria fu D.________ l'importo di fr. 38'895'000.-- (oltre agli interessi e le ripetibili di seconda sede). La titolarità di questa pretesa è però poi mutata in forza dell'atto di cessione 10 marzo 2015, prodotto da B.________ dinanzi al Pretore, con cui l'esecutore testamentario ha ceduto all'opponente tutti i diritti e gli obblighi della successione nei confronti del ricorrente derivanti dalla sentenza del Tribunale federale 4A_533/2013 del 27 marzo 2014. Checché obietti il ricorrente, la correlazione fra i due giudizi è patente, poiché impugnato dinanzi al Tribunale federale era proprio il credito risultante dalla decisione dell'Obergericht del Canton Zugo, sicché la menzione, in sede di cessione, della sola sentenza del Tribunale federale basta ampiamente per circoscrivere la portata della cessione stessa e per ammettere che essa includeva pure detto credito (e non soltanto le spese ripetibili accordate dal Tribunale federale; sulle esigenze di determinabilità di un credito ceduto v. DTF 122 III 361 consid. 4c). In tali condizioni, non risulta arbitrario ritenere che l'opponente abbia reso verosimile di possedere nei confronti del ricorrente un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione e di essere, pertanto, sua creditrice. 
Gli argomenti ricorsuali contro l'estensione della cessione non sono atti a sovvertire le conclusioni alle quali sono giunti i Giudici cantonali, a maggior ragione nella prospettiva di un ricorso per arbitrio come il presente. Decisivo, e già di per sé sufficiente, è l'argomento addotto dal Tribunale di appello, ovvero che la dichiarazione di accettazione al subentro di B.________ nei processi avanti al Pretore non avrebbe senso se non fossero state cedute all'opponente le pretese fatte valere in quelle cause. Le disquisizioni astratte sulle pretese differenze di significato dei sostantivi " Rechte " e " Forderungen " rappresentano al più pretestuosi sofismi linguistici, esprimono semmai l'opinione personale del ricorrente, e costituiscono per finire supposizioni ben meno convincenti di quanto lo siano quelle del Tribunale di appello. Medesima portata va attribuita alle ipotesi ricorsuali di lettura del participio " Bezugnehmend " rispettivamente dell'espressione " Mit Bezug auf "; peraltro, la censura fondata su una pretesa dipendenza causale della cessione dal contratto di divisione ereditaria è viziata già dal fatto che tale relazione è già stata negata (supra consid. 6.2 e 7.2). 
 
8.2.2. La cessione della pretesa deve essere dimostrata con "[prova] immediata". È questo il significato dell'aggettivo "liquid" utilizzato nella topica DTF 140 III 372 consid. 3.3.3 (v. anche DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 35 ad art. 80 LEFlo stesso, Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, n. 35a e 35b ad art. 80 LEF, dove parla di prova documentale della subrogazione dell'ente pubblico). La censura ricorsuale, secondo cui l'opponente non avrebbe provato la sua qualità di avente causa e l'autorità cantonale si sarebbe accontentata della mera verosimiglianza, travisa il pensiero della DTF 140 III 372 e si rivela dunque manifestamente infondata.  
 
8.2.3. È infine a torto che il ricorrente ritiene di aver contestato la cessione con sufficiente chiarezza: egli stesso ammette di avere, "nel settembre del 2015 ", semplicemente chiesto di esaminare il contratto di divisione ereditaria. Mal si comprende perché il giudice di prima sede avrebbe dovuto tassativamente dedurre da tale richiesta che egli contestava la cessione. Anche questa censura si appalesa manifestamente infondata.  
 
9.   
Il ricorrente contesta infine la decisione del Tribunale di appello di respingere la sua istanza di garanzia ex art. 273 LEF. A motivazione, egli ribadisce la limitata portata della sentenza 27 marzo 2014 del Tribunale federale, con conseguente incertezza regnante a seguito della cessione in discussione. Così facendo, egli si limita a ribadire apoditticamente gli argomenti già discussi - e smentiti - in precedenza. Motivata in modo manifestamente insufficiente, la censura va dichiarata inammissibile. 
 
10.   
Il ricorso risulta, in conclusione, infondato nella misura della sua ammissibilità. Tassa e spese di giustizia vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). B.________ e C.________, che si sono opposti invano alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e che non sono stati chiamati ad esprimersi nel merito, non possono pretendere ripetibili per la sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
  
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 20'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 14 novembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini