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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
2C_169/2010 
 
Sentenza del 17 novembre 2011 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Karlen, Seiler, Aubry Girardin, Stadelmann, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
Giorgio Ghiringhelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Gran Consiglio del Cantone Ticino, 
rappresentato dal Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la legge 
cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico adottata il 
30 novembre 2009 dal Gran Consiglio del 
Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 30 novembre 2009 il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha adottato la legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEl; RL/TI 9.1.7.3), che contiene tra l'altro le seguenti disposizioni: 
Capitolo V 
Uso del suolo pubblico e tributi 
 
Art. 12 Privative 
 
I Comuni non possono prevalersi del diritto di privativa, ai sensi dell'art. 1 LMSP, per la fornitura dell'energia elettrica. 
 
Art. 13 Concessioni 
 
1I Comuni devono concedere ai gestori di rete mediante atto formale il diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio su suolo pubblico le linee e le installazioni necessarie alla fornitura di energia elettrica. 
 
2La prima concessione ha una durata di 5 anni e potrà essere rinnovata alla scadenza per una durata massima di 20 anni e così di seguito. 
 
3La costruzione, la manutenzione e l'esercizio della rete devono garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro, affidabile e sostenibile a tutti i consumatori 
che ne hanno diritto in virtù della legge. 
 
4In caso di violazione della legge o della concessione, in particolare in caso di prestazioni non conformi, il Comune può disdire la convenzione con un preavviso di un anno. 
 
5Le convenzioni e la loro disdetta devono essere approvate dal Consiglio di Stato. 
 
Art. 14 Tributi 
 
1Per la concessione, e segnatamente per l'uso speciale del suolo pubblico, i Comuni riscuotono una tassa a carico di tutti i consumatori finali. Questa tassa ammonta: 
 
a) a 2 cts/kWh fino ad un consumo annuo di 100 MWh; 
 
b) a 0.5 cts/kWh per la parte di consumo eccedente i 100 MWh e fino ad un massimo di 5 GWh. 
 
2Le tasse sono calcolate e riscosse presso i consumatori per il tramite del gestore di rete, che le riversa ai Comuni. 
 
3Con la riscossione della tassa prevista dal capoverso 1, i Comuni perdono la facoltà di prelevare un corrispettivo per altre prestazioni effettuate a loro favore dal gestore di rete. 
 
(...) 
 
Capitolo VII 
Disposizioni finali, norme transitorie e entrata in vigore 
(...) 
 
Art. 22 Norma transitoria e entrata in vigore 
 
1Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2010. 
 
2Fanno eccezione gli art. 13, 14 e 20 che entreranno in vigore con effetto al 1° gennaio 2014. 
 
3Fino al 31 dicembre 2013 i Comuni, per il tramite dei gestori di rete, riscuotono un tributo sull'uso delle reti di distribuzione: 
 
a) a carico dei consumatori fissi finali e dei consumatori finali pari a 2 cts/kWh fino a un consumo di 100 MWh; 
 
b) a carico dei consumatori finali pari a 1 cts/kWh per la parte di consumo eccedente i 100 MWh e fino a un massimo di 5 GWh. 
 
4Fino al 31 dicembre 2013, rimangono riservate eventuali altre prestazioni del gestore di rete disciplinate contrattualmente con i Comuni. Queste prestazioni devono essere esposte separatamente e devono essere conformi al diritto federale. 
La legge in discussione è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino del 22 gennaio 2010 ed è stata posta in vigore - ad eccezione degli art. 13, 14 e 20 (art. 22 cpv. 2 LA-LAEl) - il 1° gennaio 2010. 
 
B. 
Contro l'adozione dei menzionati art. 14 e 22 cpv. 2, 3 e 4 della LA-LAEl, il 20 febbraio 2010, Giorgio Ghiringhelli ha interposto un ricorso in materia di diritto pubblico. Facendo valere la violazione del diritto federale, segnatamente di rango costituzionale, in accoglimento del suo gravame, egli chiede che tali norme vengano annullate. 
Agendo per sé ed in rappresentanza del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato postula invece che, per quanto ammissibile, il ricorso venga respinto. Nel corso della procedura, la Commissione federale dell'energia elettrica ha formulato osservazioni di cui verrà detto, per quanto necessario, più oltre. L'Ufficio federale dell'energia ha per contro comunicato di rinunciare a prendere posizione in merito al gravame. Le parti sono quindi state invitate a depositare una replica e una duplica. 
 
C. 
La II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha trattato la causa nelle sedute pubbliche del 26 agosto e del 17 novembre 2011. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Secondo l'art. 82 lett. b LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi contro gli atti normativi cantonali. Poiché il diritto ticinese non prevede una procedura di un loro controllo astratto, il ricorso al Tribunale federale è direttamente aperto in applicazione dell'art. 87 cpv. 1 LTF (sentenza 2C_750/2008 del 2 giugno 2009 consid. 1.1, in RtiD I-2010 n. 30 pag. 137 segg.). Interposto entro trenta giorni dalla pubblicazione della nuova legge in base al diritto cantonale, che ha avuto luogo il 22 gennaio 2010, il ricorso è tempestivo ai sensi dell'art. 101 LTF (DTF 133 I 286 consid. 1 pag. 288; sentenza 1C_94/2009 del 16 novembre 2010 consid. 1.3). 
 
1.2 Giusta l'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF, contro un atto normativo cantonale è legittimato a ricorrere chi è dallo stesso particolarmente toccato in modo attuale o virtuale e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. L'interesse degno di protezione può essere giuridico o di fatto (DTF 133 I 286 consid. 2.2 pag. 290). Il coinvolgimento virtuale presuppone che il ricorrente, prima o poi, possa essere toccato direttamente dalla regolamentazione impugnata con una probabilità minima (DTF 136 I 17 consid. 2.1 pag. 21, 49 consid. 2.1 pag. 53 seg.; 133 I 286 consid. 2.2 pag. 289 seg.). 
 
1.3 In quanto consumatore finale che risiede nel Cantone Ticino, già oggi astretto al versamento di un tributo "sull'uso delle reti di distribuzione" giusta l'art. 22 cpv. 3 LA-LAEl, che verrà sostituito dal 2014 dal pagamento della tassa "per la concessione, e segnatamente per l'uso speciale del suolo pubblico" prevista dall'art. 14 cpv. 1 LA-LAEl, il ricorrente è particolarmente toccato, nel senso sopra descritto, dall'impugnata introduzione di dette norme ed ha un interesse degno di protezione al loro annullamento. In virtù dell'art. 89 cpv. 1 LTF, la sua legittimazione a ricorrere è quindi data (DTF 135 I 43 consid. 1.4 pag. 47 seg.; 133 I 286 consid. 2.2 pag. 289 seg.). 
 
1.4 In base alla giurisprudenza, neppure osta all'ammissibilità di massima del ricorso il fatto che l'art. 22 cpv. 3 e 4 LA-LAEl costituisca una ripresa letterale dei contenuti degli art. 10 e 11 del decreto legislativo del 27 gennaio 2009 di applicazione alla legge federale sull'approvvigionamento elettrico, promulgato in via d'urgenza e quindi valido durante un solo anno (art. 43 Cost./TI). L'art. 22 LA-LAEl è stato infatti votato, dopo appositi e ampi lavori parlamentari, nell'ambito dell'adozione di una nuova legge, di validità indeterminata (in merito alla giurisprudenza sviluppata riguardo a revisioni legislative totali, cfr. analogamente DTF 135 I 28 consid. 3.1.1 pag. 31). 
 
1.5 Nel quadro di un controllo astratto come quello in esame, il Tribunale si impone un certo riserbo. Esso annulla le disposizioni cantonali impugnate unicamente se non si prestano ad alcuna interpretazione conforme al diritto costituzionale o se, in ragione delle circostanze, il loro tenore faccia temere con una certa verosimiglianza che vengano interpretate in modo contrario alla Costituzione o al diritto federale (DTF 135 II 243 consid. 2 pag. 248). 
 
2. 
2.1 Le esigenze di motivazione previste per i ricorsi al Tribunale federale valgono anche per i gravami contro gli atti normativi cantonali. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, occorre quindi spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 segg. LTF). Inoltre, quando è invocata la violazione di diritti costituzionali del cittadino, il Tribunale federale esamina soltanto censure motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 pag. 53; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254). Le censure che non adempiono a queste esigenze di motivazione non possono essere esaminate nel merito. 
 
2.2 Nella fattispecie, una motivazione sufficientemente precisa delle singole critiche sollevate è ravvisabile solo in parte. Nella misura in cui i requisiti esposti sono stati disattesi, il gravame è pertanto inammissibile. 
A priori inammissibile esso risulta in particolare in relazione all'impugnazione dell'art. 22 cpv. 2-4 LA-LAEl, quale norma transitoria che verrà sostituita - a partire dal 1° gennaio 2014 - dall'art. 14 LA-LAEl, qui pure impugnato. Nel ricorso e nella replica, l'insorgente espone in effetti le sue censure tenendo unicamente conto della "tassa" prevista dall'art. 14 LA-LAEl: egli ne tratteggia l'origine e la natura giuridica (ricorso, p.to VIII-IX), denuncia quindi come essa sia arbitraria e lesiva del principio dell'uguaglianza giuridica (ricorso, p.ti X-XI) e infine come sia contraria al diritto federale (ricorso, p.ti. XII-XIII). Fatta eccezione per alcuni accenni anche al "tributo transitorio sull'uso della rete" (contenuti segnatamente nei menzionati p.ti XII-XIII), - insufficienti a soddisfare i criteri in materia di motivazione applicabili alla fattispecie - non si esprime invece in modo circostanziato riguardo all'art. 22 cpv. 2-4 LA-LAEl, nonostante non sia comunque di ugual tenore e portata. 
Contrariamente all'art. 14 LA-LAEl, che regola la riscossione di un tributo per la concessione, e segnatamente per l'uso speciale del suolo pubblico, l'art. 22 LA-LAEl concerne infatti la percezione di un tributo sull'uso delle reti di distribuzione, ha carattere unicamente transitorio e - sempre a differenza dell'art. 14 LA-LAEl - dichiara ancora riservate eventuali altre prestazioni del gestore di rete, disciplinate contrattualmente con i Comuni. 
Nel seguito, e per quanto ammissibili, le censure sollevate dal ricorrente verranno quindi esaminate unicamente in relazione all'art. 14 LA-LAEl (sentenza 2C_88/2009 del 19 marzo 2010 consid. 3.3). 
 
3. 
3.1 Così come in occasione di ricorsi da lui già interposti davanti al Tribunale federale, con la sua impugnativa il ricorrente avanza concrete richieste in merito alla composizione della Corte giudicante; formula inoltre osservazioni riguardo all'utilità di interpellare ulteriori autorità che, seppur da lui stesso non ritenute competenti in materia, potrebbero fornire un indirizzo chiaro circa l'interpretazione della legge federale del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7). 
Sennonché, come già osservato in quelle occasioni, siccome il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF) e in particolare le norme di procedura previste dalla LTF medesima, sulle stesse non è necessario dilungarsi oltre neppure in questa sede (sentenze 2C_549/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 2 e 1C_13/2007 del 23 marzo 2007 consid. 1.4.2 non pubblicata in DTF 133 I 141). 
 
3.2 La richiesta, espressa come vera e propria conclusione, di far pubblicare il dispositivo della sentenza del Tribunale federale nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino e di ordinare il deposito per una durata di trenta giorni delle motivazioni della stessa presso la Cancelleria del Tribunale federale e presso la Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino, dev'essere per contro respinta. Quanto domandato non rientra infatti tra le opzioni previste dall'art. 59 LTF in materia di pubblicità dei giudizi emessi dal Tribunale federale (DTF 133 I 106 consid. 8.2 pag. 108, che sottolinea per altro come le motivazioni delle sentenze da esso rese siano di principio accessibili anche sul suo sito internet). 
 
4. 
Nell'impugnativa viene chiesto l'annullamento dell'art. 14 LA-LAEl sulla base di differenti censure, dipendenti dalla natura di tassa causale o d'imposta del tributo che questa norma prevede. 
 
4.1 Nel caso esso sia da considerare come una tassa causale, il ricorrente denuncia in sostanza una violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.). Mette in discussione il fatto che la tassa riscossa possa essere intesa quale tributo di compensazione all'uso del suolo pubblico e aggiunge che, anche in simile evenienza, non rispetterebbe i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza. 
 
4.2 Nel caso il tributo in esame sia invece da ritenere un'imposta, il ricorrente ne evidenzia in particolare l'incompatibilità con la legge federale sull'approvvigionamento elettrico, con i principi della generalità, dell'uniformità e dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 8 e art. 127 cpv. 2 Cost.) e infine con il divieto di prelevare un tributo dello stesso genere dell'imposta sul valore aggiunto (134 Cost.). 
 
5. 
5.1 In ambito di tributi pubblici, giurisprudenza e dottrina distinguono tradizionalmente tra imposte e tasse causali (DTF 135 I 130 consid. 2 pag. 133; 121 I 235 consid. 3e pag. 235 seg.; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6. ed. 2002, pag. 5 seg.; Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht, vol. I, 9. ed. 2001, § 1 n. 6). 
 
5.2 Le imposte vengono definite come tributi versati dai singoli cittadini alla collettività pubblica per partecipare alle spese che risultano dai compiti generali conferiti alla stessa, a prescindere dall'ottenimento di una controprestazione da parte dello Stato (DTF 122 I 305 consid. 4b pag. 309). A dipendenza del fatto che siano destinati a delle spese specifiche o meno, questi tributi vengono anche suddivisi in imposte a destinazione vincolata e imposte a carattere generale (Blumenstein/Locher, op. cit., pag. 10; XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 3. ed. 2007, § 1 n. 24); nella misura in cui colpiscano solo determinate attività o siano dovuti solo da una parte di cittadini, si parla inoltre di imposte speciali (sentenza 2C_467/2008 del 10 luglio 2009 consid. 3.4). 
 
5.3 Le tasse causali costituiscono invece la contropartita di una prestazione o di un vantaggio particolare accordati dallo Stato (DTF 135 I 130 consid. 2 pag. 133; Blumenstein/Locher, op. cit., pag. 2, 4 seg.; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, ZBl 104/2003 pag. 505 segg., pag. 507). In ragione del carattere causale che li contraddistingue, questi tributi devono, di regola, rispettare il principio della copertura dei costi e quello dell'equivalenza, secondo cui il montante richiesto deve essere in rapporto con il valore della prestazione fornita e restare nei limiti del ragionevole (DTF 135 I 130 consid. 2 pag. 133 seg.; 131 I 313 consid. 3.3 pag. 318; Adrian Hungerbühler, op. cit., pag. 520 segg.; DANIELA WYSS, Kausalabgaben, 2009, pag. 72 segg.). 
I tributi causali si suddividono a loro volta in diverse sotto categorie (DTF 135 I 130 consid. 2 pag. 133; BLUMENSTEIN/LOCHER, op. cit., pag. 2 seg.; OBERSON, op. cit., § 1 n. 7; Hungerbühler, op. cit., pag. 508 seg.). Tra esse rientra anche quella delle tasse di concessione, ovvero di quei tributi che il concessionario paga all'ente pubblico quale controprestazione per il riconoscimento di un diritto di monopolio rispettivamente all'uso speciale di beni pubblici (DTF 131 I 386 consid. 3.5 pag. 392 seg.; 127 II 69 consid. 5a pag. 76; 126 II 171 consid. 4b pag. 180 seg.; PETER KARLEN, Konzessionsabgaben, in: Die Konzession, 2011, pag. 73 segg.; ANDRÉ WERNER MOSER, Der öffentliche Grund und seine Benützung, 2011, pag. 273 segg.). 
 
5.4 Nel seguito, è quindi tenendo conto di questi criteri di distinzione - che non legano il legislatore cantonale (DTF 125 I 449 consid. 2b pag. 451), ma che hanno implicazioni pratiche e trovano concreto riscontro sia in giurisprudenza e in dottrina, che a livello costituzionale (sentenze 2C_609/2010 del 18 giugno 2011 consid. 3.4 seg.; 2C_88/2009 del 19 marzo 2010 consid. 5 e 2C_467/2008 del 10 luglio 2009 consid. 3 con numerosi rinvii; MARKUS REICH, Steuerrecht, 2009, § 2 n. 12) - che occorre esaminare anche la norma criticata. 
 
6. 
6.1 Il tributo regolato dall'art. 14 LA-LAEl viene percepito come controprestazione per la concessione, e segnatamente per l'uso speciale del suolo pubblico. Almeno secondo il testo legale, esso risulta pertanto inteso come tributo di natura causale, che ha quale obiettivo di compensare i Comuni per la concessione della posa su suolo pubblico delle reti di distribuzione di energia elettrica. 
A prescindere dalla denominazione data al tributo - che non è di per sé determinante (DTF 106 Ia 241 consid. 3b pag. 242 segg.) - la natura di tributo causale indicata trova conferma nel messaggio del Consiglio di Stato n. 6249 dell'8 luglio 2009 concernente la LA-LAEl (p.to 3.1-3.3) e, in particolare, nella sistematica della legge stessa. L'art. 14 LA-LAEl, che porta la nota marginale "tributi", fa infatti parte del capitolo V della legge, che ha quale titolo "uso del suolo pubblico e tributi" ed è preceduto dall'art. 13 LA-LAEl, che regola nel dettaglio il rapporto tra ente pubblico e gestori di rete, quali concessionari cui viene riconosciuto il diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio su suolo pubblico le linee e le installazioni necessarie alla fornitura di energia elettrica. 
Inserito nel contesto descritto, il tributo previsto dall'art. 14 LA-LAEl dev'essere quindi effettivamente considerato come una tassa di carattere causale, percepita quale controprestazione per il riconoscimento di un diritto ben preciso - l'uso speciale del suolo pubblico -, definito come tale nella norma stessa. 
 
6.2 Sennonché, per potersi giustificare obiettivamente come una tassa di natura causale, riscossa a titolo di controprestazione per la concessione dell'uso speciale del suolo pubblico, detto tributo dovrebbe essere percepito dai gestori di rete. Concessionari cui i Comuni riconoscono - con atto formale - il diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio su suolo pubblico le linee e le installazioni necessarie alla fornitura di energia elettrica (art. 13 LA-LAEl), nel contesto del rapporto di concessione che sorge tra l'ente pubblico e gestori di rete, che usano il suolo, sono infatti solo questi ultimi (PHILIPPE EHRENSTRÖM, Distribution d'électricité et redevances d'utilisation du domaine public, Jusletter del 26 luglio 2010, n. 14; RAPHAEL KRAEMER, Die Konzession im Wasser- und Energierecht, in: Die Konzession, 2011, pag. 123 segg., 131 segg.; HANS RUDOLF TRÜEB/DANIEL ZIMMERLI, Keine Ausschreibungspflicht für Sondernutzungskonzessionen der Verteilnetzbetreiber, ZBl 112/2011 pag. 113 segg., p.to I pag. 114 e p.to IV 2 pag. 126 segg.). 
 
6.3 Così però non è nella fattispecie. Pur riconducendolo chiaramente al rapporto bilaterale e di natura sinallagmatica di concessione regolato nell'art. 13 LA-LAEl, che concerne come detto unicamente l'ente pubblico e i gestori di rete, che usano il suolo, il legislatore ticinese pone infatti il tributo previsto dall'art. 14 LA-LAEl - quale controprestazione dovuta dal gestore di rete, al quale spetta semmai l'opzione di scaricarla su terzi - a carico dei consumatori finali di energia elettrica, che di tale rapporto di concessione non sono parte (DTF 131 I 386 consid. 3.5 pag. 392 seg.; 127 II 69 consid. 5a pag. 75 seg.; 126 II 171 consid. 4b pag. 180 seg.; BERNHARD WALDMANN, Die Konzession - Eine Einführung, in: Die Konzession, 2011, pag. 1 segg. e pag. 17 segg.). 
 
6.4 Non fondandosi su motivi oggettivi e non potendo - data in particolare la chiara sistematica della legge, segnatamente del capitolo V della stessa - l'art. 14 LA-LAEl essere altrimenti interpretato, non resta pertanto che considerare arbitrario tale modo di agire. Posta nel preciso contesto descritto, la diretta messa a carico di terzi - nel caso specifico, dei consumatori finali di energia elettrica - di una tassa come quella in esame, non risulta infatti sostenibile ed è per questo lesiva dell'art. 9 Cost. (DTF 131 I 1 consid. 4.2 pag. 6 seg.; 129 I 346 consid. 6 pag. 357 seg.; 127 I 185 consid. 5 pag. 192 segg.). 
 
7. 
7.1 Quale tributo causale riscosso a titolo di controprestazione per la concessione dell'uso speciale del suolo pubblico, che dev'essere come tale percepito dal gestore di rete (precedente consid. 6), la tassa prevista dall'art. 14 LA-LAEl non si giustifica però nemmeno alla luce del criterio scelto per calcolarne l'ammontare: ovvero il consumo di energia da parte dei consumatori finali e la considerazione dello stesso in base ad una tariffa di carattere degressivo. 
 
7.2 Una tassa per l'uso speciale del suolo pubblico deve di regola rispettare il principio dell'equivalenza (sentenze 2C_329/2008 del 15 ottobre 2009 consid. 4.2 e 1P.645/2004 del 1° giugno 2005 consid. 3.4), che costituisce una concretizzazione del divieto d'arbitrio (DTF 130 III 225 consid. 2.3 pag. 228 seg.; 128 I 46 consid. 4a pag. 52 seg.). In questo contesto, essa deve nel contempo essere stabilita sulla base di criteri idonei ed oggettivi e non può creare differenze che non siano sorrette da motivi pertinenti (DTF 132 II 371 consid. 2.1 pag. 374 seg.; 130 III 225 consid. 2.3 pag. 228 seg.; 128 I 46 consid. 4a pag. 52 seg.; 126 I 180 consid. 3.a.bb pag. 188). 
 
7.3 Ma così appunto non risulta essere nel caso che qui concretamente ci occupa. 
Prescrivendo il calcolo del tributo in base a una tariffa che divide in categorie i consumatori finali e li tassa in modo differenziato e degressivo a seconda della quantità di energia che utilizzano, il legislatore ticinese determina in effetti l'importo dovuto fondandosi su un criterio che non risulta affatto in relazione coll'effettivo transito di energia elettrica attraverso la rete, quindi nemmeno col motivo che sta alla base dell'uso particolare del suolo pubblico per cui viene percepito il tributo stesso (cfr. al riguardo anche Messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 2004 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull'approvvigionamento elettrico, FF 2005 1447 n. 5.4). 
Non sussistendo una connessione sostenibile tra l'uso speciale del suolo pubblico, che determina la riscossione del tributo, e la tariffa differenziata applicata - che, invece di fare ad esempio riferimento al volume di energia elettrica trasportata, crea delle categorie in base alla quantità di energia utilizzata dai singoli e impone queste categorie con tariffe diverse e degressive -, l'art. 14 LA-LAEl dev'essere pertanto giudicato arbitrario anche per questo ulteriore motivo (DTF 128 I 46 consid. 4a pag. 52 seg.; 126 I 180 consid. 3.a.bb pag. 188; 120 Ia 171 consid. 2a pag. 175). 
 
7.4 Oltre che per la sua diretta percezione presso i consumatori finali, invece che presso i gestori di rete (precedente consid. 6.3 seg.), il tributo di natura causale previsto dall'art. 14 LA-LAEl risulta pertanto arbitrario anche a causa dei fattori stabiliti per il calcolo del suo ammontare. 
 
8. 
Ritenuto che, per i motivi esposti, il tributo previsto dall'articolo impugnato dev'essere considerato una tassa di natura causale, l'esame delle censure sollevate nell'ipotesi lo stesso dovesse avere il carattere di un'imposta, risulta superfluo. 
 
9. 
9.1 Per quanto precede (in particolare: consid. 3.2, 6.4 e 7.4), nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. L'art. 14 della legge cantonale del 30 novembre 2009 di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEl; RL/TI 9.1.7.3) dev'essere pertanto integralmente annullato, secondo quanto richiesto dal ricorrente. Così come concepito, anche l'art. 14 cpv. 3 LA-LAEl, che pur non riguarda direttamente il tributo, non può infatti che seguire le sorti dell'art. 14 cpv. 1 e 2 LA-LAEl, cui fa espresso riferimento. 
 
9.2 Le spese della procedura davanti al Tribunale federale sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, soccombente in maniera preponderante e toccato dall'esito della causa nei suoi interessi pecuniari (art. 65 e 66 cpv. 1 e 4 LTF). Al ricorrente, che ha agito personalmente, non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. In conseguenza, l'art. 14 della legge cantonale del 30 novembre 2009 di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEl; RL/TI 9.1.7.3) è annullato. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Gran Consiglio e per esso al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, nonché alla Commissione federale dell'energia elettrica e all'Ufficio federale dell'energia. 
 
Losanna, 17 novembre 2011 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
Il Cancelliere: Savoldelli