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[AZA 3] 
 
1P.483/1999 
 
   I C O R T E D I   D I R I T T O   P U B B L I C O 
   ***************************************************** 
 
21 marzo 2000  
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- 
sidente della Corte, Catenazzi e Foglia, supplente. 
Cancelliere: Crameri. 
 
________ 
 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 24 agosto 1999 
presentato da  Carla A l b e r t i n i - Mutti, Arbedo, e  
da  Franca M a r a n t a - Mutti, Lugano, componenti la  Co -  
munione ereditaria fu Antonio Mutti, patrocinata dall'avv.  
dott. Bernardo Lardi, Coira, contro la decisione emanata il 
4 giugno 1999 dal  Tribunale amministrativo del Cantone dei  
Grigioni nella causa che oppone la ricorrente alla  Corpora -  
zione Intercomunale Depurazione Acque Alta Mesolcina, Me-  
socco, patrocinata dall'avv. Andrea Zarro, Roveredo/GR, e 
al  Comune di Mesocco, rappresentato dal Municipio e patro-  
cinato dall'avv. Andrea Toschini, Roveredo/GR, in materia 
di opposizione edilizia; 
 
R i t e n u t o i n f a t t o :  
 
A.-  
La Comunione ereditaria fu Antonio Mutti, com-  
posta di Carla Albertini-Mutti e Franca Maranta-Mutti, è 
proprietaria della particella n. 46 del Comune di Mesocco. 
La Corporazione Intercomunale per la Depurazione delle Ac- 
que dell'Alta Mesolcina intende costruire, sulla particella 
n. 72 di proprietà del citato Comune, un bacino di chiari- 
ficazione per acque miste. Durante il periodo di pubblica- 
zione della domanda di costruzione, dall'11 dicembre 1998 
al 9 gennaio 1999, la Comunione ereditaria Mutti non solle- 
vò alcuna opposizione. 
 
B.-  
Con ricorso del 15 febbraio 1999 al Tribunale  
amministrativo del Cantone dei Grigioni, la Comunione ere- 
ditaria Mutti chiedeva, in particolare, l'annullamento del- 
la licenza edilizia rilasciata il 25 gennaio 1999 dal Comu- 
ne e lo spostamento del bacino. La ricorrente rimproverava 
innanzitutto al Comune di aver violato il principio della 
buona fede. Esso infatti, nonostante conoscesse per una 
precedente procedura ricorsuale contro l'identico progetto 
le ragioni di opposizione della ricorrente e uno scambio di 
corrispondenza fosse intervenuto, non le aveva comunicato 
personalmente l'avvenuta pubblicazione della nuova domanda 
di costruzione. Nel merito, la ricorrente ha esposto in 
dettaglio i motivi a sostegno di una diversa ubicazione 
dell'impianto. 
 
C.-  
Mediante sentenza del 4 giugno 1999 il Tribu-  
nale amministrativo del Cantone dei Grigioni non è entrato 
nel merito del ricorso, non essendo stata interposta alcuna 
opposizione. Constatato che il fondo della ricorrente non 
confina con quello oggetto della domanda, esso ha ritenuto 
l'agire del Comune rispettoso dell'ordinamento edilizio co- 
munale, che prevede la comunicazione personale solo ai con- 
finanti e la pubblicazione mediante esposizione all'albo 
comunale per gli altri interessati. La Corte cantonale ha 
quindi escluso una restituzione dei termini d'opposizione, 
ritenuto che la sua mancata presentazione fosse da imputare 
integralmente alla Comunione ereditaria. Né al Comune pote- 
va, secondo i Giudici cantonali, essere rimproverata alcuna 
violazione delle regole della buona fede, non avendo esso 
alcun obbligo di rendere attenta l'interessata alla proce- 
dura di esposizione in atto; piuttosto è quest'ultima che 
si sarebbe dovuta preoccupare e organizzarsi per essere im- 
mediatamente informata dell'eventuale pubblicazione. 
 
D.-  
La Comunione ereditaria fu Antonio Mutti impu-  
gna questa sentenza mediante un ricorso di diritto pubblico 
al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Essa rim- 
provera alla Corte cantonale un arbitrario accertamento dei 
fatti, nella misura in cui ha constatato che nel termine di 
pubblicazione non sarebbero intervenute opposizioni al pro- 
getto di costruzione; in ogni caso sarebbe stato violato il 
principio della buona fede, poiché l'autorità avrebbe dovu- 
to tener conto dell'opposizione all'impianto già manifesta- 
ta prima della procedura formale, segnatamente con scritto 
del 4 dicembre 1998; infine, l'autorità sarebbe incorsa in 
un formalismo eccessivo, avendo omesso di considerare l'in- 
tervento della ricorrente, allora non rappresentata da un 
legale, alla stregua di un'opposizione formale alla domanda 
di costruzione. La ricorrente ribadisce da ultimo le ragio- 
ni di merito che giustificherebbero una diversa ubicazione 
del progetto edilizio. 
 
E.-  
Il Comune di Mesocco e la Corporazione Inter-  
comunale Depurazione Acque Alta Mesolcina propongono di re- 
spingere il ricorso. Il Tribunale amministrativo conclude 
pure per la reiezione del gravame, in quanto ricevibile. 
 
F.-  
Mediante decreto del 29 settembre 1999 il Pre-  
sidente della I Corte di diritto pubblico del Tribunale fe- 
derale ha negato l'effetto sospensivo al ricorso. 
 
G.-  
Con lettera del 9 novembre 1999 la ricorrente  
ha chiesto la sospensione provvisoria della procedura, es- 
sendo pendenti tra le parti trattative di componimento bo- 
nale della vertenza. Sentite la Corporazione Intercomunale 
- che vi si opponeva - e il Comune di Mesocco, il Presiden- 
te della I Corte di diritto pubblico ha respinto l'istanza. 
 
H.-  
Alla ricorrente è stata concessa la facoltà di  
presentare una replica, introdotta il 16 dicembre 1999; 
nella stessa vengono ribadite le già formulate censure. 
 
C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :  
 
1.-  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con  
piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo- 
no sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, da- 
gli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 125 
I 253 consid. 1a, 412 consid. 1a, 125 II 497 consid. 1a). 
 
       a) La sentenza del Tribunale amministrativo del 
Cantone dei Grigioni emana dall'ultima istanza cantonale 
(art. 86 cpv. 1 OG) e colpisce le ricorrenti, a cui nega, 
come vicine, la reintegrazione nella facoltà di opporsi al 
rilascio di una licenza edilizia a terzi, nei loro interes- 
si giuridici (art. 88 OG; DTF 121 II 171 consid. 1). Contro 
una siffatta decisione di non entrare nel merito del ricor- 
so, fondata sul diritto comunale di procedura, è dato il 
ricorso di diritto pubblico (DTF 125 II 10 consid. 2b pag. 
14, 118 Ia 8 consid. 1, 113 Ia 426 consid. 3). 
 
       b) La Comunione ereditaria fu Antonio Mutti rim- 
provera al Tribunale amministrativo di avere violato il di- 
ritto di essere sentito, garantito dall'art. 4 vCost. (e 
ora dall'art. 29 cpv. 2 Cost.), rifiutandosi sia di esami- 
nare nel merito il gravame sia di restituire il termine d' 
opposizione alla domanda di costruzione. Il Tribunale fede- 
rale esamina dal ristretto profilo dell'arbitrio l'inter- 
pretazione e l'applicazione del diritto cantonale nonché 
l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (DTF 
118 Ia 28 consid. 1b); vaglia con piena cognizione se le 
garanzie procedurali minime desumibili direttamente dall' 
art. 4 vCost. (ora dall'art. 29 Cost.) sono state rispetta- 
te (DTF 126 I 15 consid. 2a, 19 consid. 2a pag. 22). 
 
       c) L'esperimento del sopralluogo chiesto dalla ri- 
corrente non è necessario: gli atti di causa sono suffi- 
cienti a chiarire la situazione (art. 95 OG; DTF 123 II 248 
consid. 2a, 122 II 274 consid. 1d). 
 
2.-  
La ricorrente rimprovera in primo luogo all'  
autorità cantonale di avere accertato i fatti in maniera 
arbitraria, insinuando da un lato il sospetto che il Comune 
non avrebbe addirittura effettuato la pubblicazione della 
domanda di costruzione all'albo comunale, e criticando 
dall'altro ch'essa non ha considerato lo scritto del 4 di- 
cembre 1998 dell'ing. Albertini al Comune di Mesocco alla 
stregua di un'opposizione alla domanda. 
 
       a) La ricorrente pretende che il 23 dicembre 1998, 
data alla quale l'ing. Albertini ispezionò l'albo comunale, 
la domanda di costruzione non fosse in pubblicazione. Tale 
critica costituisce un fatto nuovo, non addotto dinanzi al 
Tribunale amministrativo, ed è pertanto inammissibile. Nel- 
la procedura di ricorso di diritto pubblico, tranne ecce- 
zioni che non si verificano in concreto, non si possono 
infatti addurre fatti nuovi, far valere nuove censure o 
produrre nuovi documenti (DTF 118 Ia 20 consid. 5a;  Karl  
Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berna  
1994, pag. 53 seg. n. 107, 109 e 110). 
 
       b) La critica ricorsuale, secondo cui la Corte 
cantonale non avrebbe considerato, in maniera arbitraria, 
la lettera 4 dicembre 1998 inviata dall'ing. Albertini al 
Comune di Mesocco alla stregua di un'opposizione formale 
alla domanda di costruzione, inoltrata il 9 dicembre 1998, 
non adempie le esigenze di motivazione poste dall'art. 90 
cpv. 1 lett. b OG ed è quindi inammissibile (DTF 125 I 71 
consid. 1c, 492 consid. 1b). 
 
       aa) A titolo meramente abbondanziale si può comun- 
que rilevare che con lo scritto del 4 dicembre 1998 la ri- 
corrente, pur ribadendo l'opposizione al progetto litigio- 
so, si limitava a chiedere la sospensione di qualsiasi esa- 
me dello stesso nell'ambito di una eventuale procedura di 
autorizzazione del bacino e la rinuncia alla relativa pub- 
blicazione, nonché la fissazione di un colloquio per inqua- 
drare il problema e illustrare le soluzioni di dettaglio. 
 
       Secondo l'art. 103 della legge edilizia del Comune 
di Mesocco (LE), decisa dall'Assemblea comunale il 22 feb- 
braio/9 marzo 1995 e approvata dal Governo cantonale il 27 
agosto 1996, chi ha un interesse immediato può opporsi al 
progetto di costruzione tramite l'inoltro di un'opposizione 
scritta e motivata durante il periodo di pubblicazione. 
Sebbene, dal profilo formale, a un'opposizione in materia 
edilizia non possano essere poste esigenze troppo severe 
(sentenza del 3 aprile 1982, consid. 3b, apparsa in ZBl 
83/1982 pag. 308), la Corte cantonale poteva ritenere, sen- 
za incorrere nell'arbitrio, che lo scritto del 4 dicembre 
1998 non costituisse un'opposizione. In effetti, l'inoltro 
di un'opposizione presuppone ovviamente l'intervenuto av- 
vio, mediante la presentazione di una domanda di costruzio- 
ne (art. 97 segg. LE), di una procedura in materia edili- 
zia. Che la Corporazione Intercomunale fosse intenzionata 
ad avviare una simile procedura era o doveva essere noto 
alla ricorrente al più tardi sin dal 3 novembre 1998: l' 
avv. Zarro aveva infatti comunicato al legale della ricor- 
rente che le soluzioni da essa prospettate non erano accet- 
tabili e che si sarebbe pertanto dato seguito alla procedu- 
ra di licenza edilizia, senza temere la minaccia di even- 
tuali ricorsi. Ciò significa chiaramente che, falliti i 
tentativi di giungere a una soluzione conciliata, ciascuna 
parte si rimetteva al giudizio dell'autorità, da adire con 
le procedure previste. 
 
       bb) Per di più, lo scritto del 4 dicembre 1998 non 
poteva nemmeno essere considerato come un'opposizione pre- 
matura visto che con esso la ricorrente chiedeva di sospen- 
dere qualsiasi esame in merito alla procedura di rilascio 
del permesso edilizio e di rinunciare alla pubblicazione di 
una eventuale domanda di costruzione. Inoltre, la ricorren- 
te non sostiene nemmeno che la normativa edilizia comunale 
prevederebbe un esame preliminare della domanda di costru- 
zione; né afferma che quest'ultima fosse inficiata da gravi 
pecche formali, o fosse addirittura nulla, tanto da giusti- 
ficare, per motivi di economia procedurale, di non dar se- 
guito all'esposizione pubblica, come imperativamente pre- 
scritto dall'art. 102 LE, e di esaminarla, conformemente a 
quanto sancito dall'art. 104 LE, al termine della pubblica- 
zione, dopo l'evasione di eventuali opposizioni (cfr.  Erich  
Zimmerlin, Baugesetz des Kantons Aargau, 2aed., Aarau  
1985, pag. 371 n. 4;  Leo Schürmann/Peter Hänni, Planungs-,  
Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 3aed., Berna 1995, 
pag. 260 segg.;  Alexander Ruch, in: Kommentar zum Bundesge-  
setz über die Raumplanung, Zurigo 1999, n. 41 - 48 ad art. 
22). Del resto, la Corporazione Intercomunale aveva il di- 
ritto di far esaminare, nell'ambito della procedura previ- 
sta dalla legge edilizia, la domanda litigiosa, e altri 
eventuali interessati quello di opporvisi (cfr. DTF 111 Ib 
85 consid. 2 pag. 87, 108 Ib 122 consid. 1b). 
 
3.-  
Anche la critica, secondo cui l'autorità comu-  
nale avrebbe commesso un eccesso di formalismo per non ave- 
re considerato la lettera del 4 dicembre 1998 come un'oppo- 
sizione formale alla domanda di costruzione, censura solle- 
vata per la prima volta nel ricorso di diritto pubblico, è 
inammissibile: essa sarebbe comunque infondata nel merito. 
 
       a) Commette un eccesso di formalismo, costitutivo 
di un diniego formale di giustizia, l'autorità che applica 
una regola di procedura con rigidità esagerata, ponendo 
esigenze eccessive, non giustificate da alcun interesse de- 
gno di protezione, sì da dare alla regola procedurale un 
fine in sé, complicando in maniera inammissibile la realiz- 
zazione del diritto materiale o ostacolando in modo inam- 
missibile l'accesso ai tribunali. L'eccesso di formalismo 
vietato dall'art. 4 vCost., e ora dall'art. 29 cpv. 1 
Cost., può risiedere sia nella regola di comportamento im- 
posta dal diritto cantonale all'interessato, sia nella san- 
zione che vi è collegata (DTF 125 I 166 consid. 3, 121 I 
177 consid. 2b/aa e rinvii;  Jörg Paul Müller, Grundrechte  
in der Schweiz, 3aed., Berna 1999, pag. 500 segg.). Tutta- 
via, non ogni applicazione rigorosa e severa di norme can- 
tonali o comunali costituisce un formalismo eccessivo, ma 
soltanto una esagerata rigidità, che non abbia un'intrin- 
seca giustificazione e sfoci nell'impedimento della realiz- 
zazione del diritto materiale (  Spühler, op. cit., pag. 129  
n. 408 seg.). Il divieto del formalismo eccessivo, in quan- 
to sanzioni un comportamento riprovevole dell'autorità nei 
rapporti con gli amministrati, persegue gli stessi scopi 
del principio della buona fede, desumibile dall'art. 4 
vCost. e ora dall'art. 9 Cost.; il Tribunale federale esa- 
mina liberamente questa censura (DTF 121 I 177 consid. 
2b/aa). L'accenno ricorsuale, in tale ambito, a una viola- 
zione del diritto di essere sentiti non ha portata propria 
(DTF 119 Ia 4 consid. 2a). 
 
       b) Lo scritto del 4 dicembre 1998 della ricorrente 
non ossequia palesemente le esigenze formali poste dalla 
legislazione edilizia comunale a un'opposizione. Esso è 
stato presentato in un momento in cui la domanda di costru- 
zione ancora non era stata inoltrata. Non contiene conte- 
stazioni precise da riferire al progetto stesso, limitando- 
si a criticare, in maniera generale, il sistema di smalti- 
mento delle acque nel Comune e invitandolo ad adottare al- 
tre soluzioni. La ricorrente chiedeva semplicemente al Co- 
mune di sospendere l'eventuale esame di una domanda di co- 
struzione e di rinunciare alla relativa pubblicazione, come 
pure di convocare le parti per un ulteriore colloquio. A 
queste richieste il Comune ha risposto con lettera del 16 
dicembre 1998. Nella stessa ha richiamato, ancorché in ter- 
mini succinti ma univoci, sia l'inoltro di una domanda di 
costruzione conformemente a quanto previsto dalla legge 
edilizia da parte della Corporazione Intercomunale, sia l' 
esigenza del rispetto delle prescrizioni vigenti in tale 
materia. Il Comune ha ritenuto superfluo l'auspicato collo- 
quio, visto che la ricorrente aveva potuto esprimere più 
volte le sue opinioni. 
 
       Ne segue che la ricorrente, poiché la domanda di 
costruzione è stata pubblicata dall'11 dicembre 1998 al 9 
gennaio 1999, avrebbe ancora potuto e dovuto adeguarsi a 
quanto stabilito dalla legge edilizia, presentando un'oppo- 
sizione motivata secondo l'art. 103 LE. In tali circostan- 
ze, il fatto di non aver interpretato le "riserve" generali 
come un'opposizione formale a un progetto di costruzione 
non ancora pubblicato non costituisce un formalismo ecces- 
sivo (cfr. DTF 119 Ia 13 consid. 4; cfr. anche  Marco Luc -  
chini, Compendio giuridico per l'edilizia, Lugano 1999, che  
ritiene inammissibile un'"opposizione cautelativa", pag. 
59). Il fatto che la lettera del 4 dicembre 1998 sia stata 
inoltrata dall'ing. Albertini, intervenuto più volte diret- 
tamente nella causa quale rappresentante della ricorrente, 
e non dal legale di quest'ultima, non è decisivo; del re- 
sto, fin dall'epoca del primo ricorso - sfociato poi nella 
decisione 13 febbraio 1998 del Tribunale amministrativo, 
concernente il mancato inoltro da parte della ricorrente di 
un'opposizione al primo progetto dell'impianto in discus- 
sione (v. PTA 1998 n. 50) - essa era assistita dal suo le- 
gale, al quale la Corporazione Intercomunale, con lettere 
del 3 novembre e 2 dicembre 1998, aveva precisato di voler 
pubblicare la domanda. 
 
       Tanto il legale della ricorrente, a cui il rappre- 
sentante della Corporazione comunicò l'intenzione di adire 
la procedura formale sin dal 3 novembre 1998, quanto l'ing. 
Albertini, che tenne i contatti con il Comune di Mesocco, 
sapevano o perlomeno dovevano sapere che dal momento del 
deposito di una domanda di costruzione - deposito indicato 
dal Comune nella lettera del 16 dicembre 1998 - scattano i 
termini per presentare opposizione. 
 
4.-  
La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale  
di non avere tenuto conto che la vicinanza del suo fondo a 
quello sul quale è prevista l'edificazione litigiosa avreb- 
be dovuto imporre all'autorità comunale di informarla per- 
sonalmente dell'avvenuto deposito della domanda di costru- 
zione: e ciò anche se le due particelle non sono contigue. 
 
       a) La ricorrente censura genericamente un'asserita 
violazione dell'art. 4 vCost.: essa nemmeno pretende espli- 
citamente che l'applicazione del diritto edilizio comunale 
sia avvenuta in maniera arbitraria o che la normativa stes- 
sa sia incostituzionale. Limitandosi a evocare un presunto 
obbligo del Comune di informare personalmente la comunione 
ereditaria, ancorché proprietaria di un fondo che ammette 
essere non contiguo, la critica non soddisfa le esigenze di 
motivazione dell'art. 90 OG ed è quindi inammissibile. 
 
       b) La censura sarebbe comunque infondata. La legge 
edilizia comunale prevede, oltre all'esposizione pubblica 
(art. 102), la comunicazione della domanda di costruzione 
ai soli confinanti (art. 100 cpv. 6 LE). Risulta dall'atto 
di ricorso che la particella della ricorrente non è conti- 
gua e che si trova a una certa distanza dal fondo oggetto 
della domanda di costruzione (25 m). Non essendo la sua 
particella confinante con quel fondo, non era più necessa- 
rio procedere nei suoi confronti a una comunicazione indi- 
viduale della domanda. Il fatto di vantare un interesse 
all'impugnazione, derivante dalla posizione di vicino, non 
modifica la menzionata norma, anche perché la stessa legge 
edilizia garantisce espressamente a ogni interessato, dun- 
que anche ai vicini non immediatamente confinanti, la fa- 
coltà di opporsi alla domanda (art. 103 LE). Proprio per 
garantire simili diritti è prevista la procedura di pub- 
blicazione durante 30 giorni alla domanda (art. 102 LE). 
 
       Inoltre, con lettera del 2 dicembre 1998 la Corpo- 
razione Intercomunale aveva precisato alla ricorrente d'a- 
ver posizionato l'impianto litigioso discosto dalla sua 
abitazione, per cui essa poteva aspettarsi che la domanda 
di costruzione non le sarebbe stata comunicata personalmen- 
te. Ai membri della Comunione ereditaria incombeva il com- 
pito di informarsi costantemente riguardo alla situazione 
giuridica della loro particella, anche se non risiedono nel 
Comune di Mesocco (cfr. DTF 106 Ia 310 consid. 1a pag. 313; 
sentenza del 18 febbraio 1999 in re L., consid. 6b e c, ap- 
parsa in RDAT II-1999, n. 9 pag. 35 segg.). 
 
5.-  
Secondo la ricorrente la sentenza impugnata  
violerebbe il principio della buona fede. La Corte cantona- 
le non avrebbe in effetti considerato che il Comune, nella 
risposta del 16 dicembre 1998 allo scritto del 4 dicembre 
1998, avrebbe sottaciuto il fatto che la Corporazione aveva 
nel frattempo introdotto una domanda di costruzione e che i 
termini di opposizione erano già iniziati a decorrere. Tale 
mancata informazione sarebbe la conseguenza di un preciso 
disegno, volto a intralciarla nella difesa dei suoi dirit- 
ti, e sviarne l'attenzione, allo scopo di eludere una sua 
opposizione. La critica è priva di fondamento. 
 
       a) Il principio della buona fede, dedotto diretta- 
mente dall'art. 4 vCost. e ora dall'art. 9 Cost., conferi- 
sce a ogni individuo la facoltà di esigere dall'autorità 
statale che si conformi alle sue promesse o ai suoi compor- 
tamenti, evitando di contraddirsi o di deludere la fiducia 
che essa ragionevolmente abbia potuto far nascere in lui 
(DTF 125 I 209 consid. 9c pag. 219, 124 II 265 consid. 4a, 
122 II 113 consid. 3b/cc pag. 123, 121 I 181 consid. 2a). 
 
       Uno dei principali casi di applicazione di tale 
principio consiste nell'erronea informazione dell'autorità 
sui rimedi giuridici contro una decisione: da una siffatta 
indicazione non può derivare, di massima, alcun pregiudizio 
all'interessato (DTF 124 I 255 consid. 1a/aa, 117 Ia 421 
consid. 2a). In concreto non si è tuttavia in presenza di 
un'informazione errata sui rimedi giuridici - del resto de- 
sumibile mediante la semplice consultazione degli art. 
102/103 LE (cfr. DTF 123 II 231 consid. 8a e b pag. 238) - 
ma, tutt'al più, di una mancata informazione al riguardo, 
comunque, ciò che è decisivo, non dovuta. 
 
       b) Certo, nello scritto del 16 dicembre 1998 il 
Municipio di Mesocco non ha menzionato la data precisa di 
presentazione della domanda. Affermando tuttavia, testual- 
mente, che "il DAAM ha inoltrato, quale committente pro- 
prietario degli impianti, una domanda di costruzione", il 
Municipio ha fornito l'informazione essenziale, in base al- 
la quale la ricorrente avrebbe potuto e dovuto rendersi 
conto della pendenza di una procedura di rilascio della li- 
cenza e quindi agire di conseguenza. Ciò a maggior ragione 
visto che il Municipio, nel citato scritto, ha precisato 
che la sua competenza era quella sancita dalla legge edili- 
zia, "la quale in ogni caso dà la possibilità a tutti colo- 
ro che sono legittimati a salvaguardare i propri diritti": 
questa indicazione si riferiva chiaramente alla possibilità 
di inoltrare un'eventuale opposizione secondo l'art. 103 LE 
ed è palese che la lettera del 4 dicembre 1998 non era sta- 
ta ritenuta, rettamente, quale opposizione. Nel menzionato 
scritto il Comune, precisando che la domanda sarebbe stata 
esaminata conformemente alla legge edilizia, ha infatti im- 
plicitamente respinto la richiesta della ricorrente di so- 
spendere la procedura: essa non poteva pertanto ritenere d' 
essersi opposta validamente al pubblicato progetto edilizio 
(cfr. DTF 108 Ia 105 consid. 2a-c). 
 
       Non si può pertanto rimproverare al Comune di avere 
dato un'informazione errata o fuorviante, e tanto meno di 
avere sottaciuto elementi tali da far sorgere dubbi sull' 
esistenza, al momento della ricezione della lettera, della 
procedura di rilascio della licenza edilizia - espressamen- 
te indicata - e, quindi, della possibilità d'inoltrare op- 
posizione, cui essa ha nondimeno, implicitamente, accenna- 
to: né l'autorità comunale poteva scorgere il vizio di pro- 
cedura poi commesso dalla ricorrente, per cui non era tenu- 
ta ad avvisarla al riguardo; né l'ha indotta in errore (DTF 
125 I 166 consid. 3a, 124 II 265 consid. 4a, 121 V 65 con- 
sid. 2a e b, 119 Ia 13 consid. 4b, 121 I 181 consid. 2a e b 
in fine). Proprio il principio della buona fede imponeva 
alla ricorrente, una volta resa edotta dell'inoltro della 
domanda di costruzione, di assumere senza indugio informa- 
zioni sulla durata del periodo di pubblicazione (art. 102 
cpv. 2 LE; DTF 111 Ia 280 consid. 2b, 107 Ia 72 consid. 4a 
pag. 76, 102 Ib 91 consid. 3 pag. 94). 
 
6.-  
Il ricorso, in quanto ricevibile, dev'essere  
respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 
OG). Alle controparti, che hanno fatto capo al patrocinio 
di un legale, è riconosciuta un'indennità per ripetibili 
(art. 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi 
 
i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e  
 
p r o n u n c i a :  
 
       1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è 
respinto. 
 
       2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a 
carico delle ricorrenti in solido, che rifonderanno al Co- 
mune di Mesocco e alla Corporazione Intercomunale Depura- 
zione Acque Alta Mesolcina un'indennità di fr. 1000.-- cia- 
scuno per ripetibili della sede federale. 
 
       3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al 
Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. 
 
 
Losanna, 21 marzo 2000 
MDE 
 
              
In nome della I Corte di diritto pubblico  
                    
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:  
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,