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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.218/2002 /viz 
 
Sentenza del 27 giugno 2002 
II Corte civile 
 
Giudici federali Bianchi, presidente, 
Escher, Hohl, 
cancelliere Piatti. 
 
M.________, 
istante, patrocinato dall'avv. Paola Masoni, via Frasca 10, casella postale 3059, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
A.B.________, 
opponente, patrocinato dall'avv. Monica Marazzi, studio legale Barchi e Associati, via Serafino Balestra 17, casella postale 2267, 6901 Lugano. 
 
competenza dell'arbitro 
 
(domanda di revisione della sentenza emanata il 12 marzo 2002 dalla II Corte civile del Tribunale federale [5P.339/2001]) 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
ll 10 febbraio 2000 l'avv. M.________ ha adito l'arbitro C.________ per chiedere la condanna di A.B.________ al pagamento di note professionali riguardanti la gestione della curatela della defunta madre di quest'ultimo, le prestazioni legali per essa effettuate nonché il rimborso di ripetibili e il risarcimento danni e il torto morale per una denuncia penale infondata. Il convenuto ha preliminarmente contestato la competenza dell'arbitro. Con lodo del 5 gennaio 2001 l'arbitro unico ha respinto le eccezioni concernenti la validità del patto arbitrale, riconoscendo nel contempo che esso non comprendeva l'attività dell'attore quale assistente legale e la pretesa di risarcimento danni. 
 
Con sentenza 30 agosto 2001 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto un ricorso per nullità inoltrato da A.B.________ e ha annullato il predetto lodo, modificandolo nel senso che la competenza arbitrale non è data, e ha posto la tassa di giudizio, le spese e le ripetibili a carico dell'attore. La Corte cantonale ha rilevato che il requisito della forma scritta previsto dall'art. 6 cpv. 1 CIA non è adempiuto, poiché l'esemplare dell'accordo agli atti è unicamente firmato dalla defunta madre del convenuto, motivo per cui la clausola arbitrale è priva di ogni effetto. 
2. 
Con sentenza 12 marzo 2002 il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso di diritto pubblico inoltrato da M.________ contro la predetta decisione. Nel proprio giudizio il Tribunale federale ha fra l'altro stabilito che la Corte cantonale non ha violato né il diritto concordatario né quello federale, esigendo, per la verifica del rispetto della forma scritta prevista dall'art. 6 CIA, uno scambio fra le parti di esemplari dell'accordo recanti la firma di un solo contraente e ponendo l'onere della prova a carico di chi si prevale di tali fatti. 
3. 
Il 3 giugno 2002 M.________ ha presentato al Tribunale federale una domanda di revisione, fondata sull'art. 137b OG, con cui postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza del 12 marzo 2002 e della decisione cantonale nonché la conferma del lodo arbitrale. In via subordinata chiede il rinvio degli atti al Tribunale di appello affinché questo decida in tal senso. L'istante fa valere di aver recuperato delle prove che confermano l'esistenza di esemplari dell'accordo contenente la clausola arbitrale firmati da entrambe le parti. Essi si trovavano in possesso della defunta madre del convenuto e sono poi entrati in possesso di quest'ultimo. 
 
Non è stata chiesta una risposta all'istanza. 
4. 
Il 10 giugno 2002 il Presidente della Corte adita ha respinto in via supercautelare la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo. Con lettera del 12 giugno 2002 l'istante domanda di sospendere la procedura fino a dopo un eventuale ricorso contro la decisione del Tribunale di appello, presso il quale è pure stata inoltrata una domanda di revisione. Il 19 giugno 2002 M.________ ha inviato al Tribunale federale un'istanza di produzione di documenti riservati nella procedura di revisione. 
5. 
In linea di principio una domanda di revisione fondata su fatti o mezzi di prova nuovi, come quella in esame, dev'essere presentata innanzi all'ultima autorità che ha statuito sul merito della vertenza. Se, come nella fattispecie, il Tribunale federale - adito con un ricorso di diritto pubblico - ha pronunciato una decisione che non sostituisce quella impugnata, unicamente quest'ultima può essere oggetto di una domanda di revisione presso l'autorità che l'ha emanata. Solo nell'eventualità che i motivi invocati nella domanda riguardino esclusivamente la sentenza del Tribunale federale senza concernere la precedente decisione sul merito, l'istanza di revisione inoltrata nella sede federale si avvera ricevibile (DTF 118 Ia 366 consid. 2). 
 
In concreto l'istante fa valere di aver recuperato documenti, che confermano l'esistenza di una clausola compromissoria firmata da entrambe le parti e di non aver potuto, senza che gli sia imputabile una colpa, ottenere prima tali prove. La domanda di revisione è quindi fondata su fatti determinanti per la decisione dell'autorità cantonale. Del resto, lo stesso istante ha comunicato al Tribunale federale, nel suo scritto del 12 giugno 2002, che il Tribunale di appello è entrato nel merito della domanda di revisione ad esso presentata. 
6. 
Da quanto precede discende che la domanda di revisione proposta al Tribunale federale si rivela di primo acchito irricevibile. In queste circostanze non è opportuno sospendere la procedura in attesa della definizione di quella incoata innanzi all'autorità cantonale. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non occorre assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a produrre osservazioni. 
 
Per questi motivi, visto l'art. 143 OG, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
La domanda di revisione è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico dell'istante. 
3. 
Comunicazione alle patrocinatrici delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 27 giugno 2002 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: