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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1473/2020  
 
 
Sentenza del 1° febbraio 2021  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Giudice presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Broggini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
3. C.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 17 novembre 2020 dalla Corte dei reclami penali 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino 
(incarto n. 60.2020.143). 
 
 
Considerando:  
che, con esposti del 27 novembre 2018 e del 19 giugno 2019, A.________ ha sporto una querela penale al Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti di C.________ e di B.________ per i reati di calunnia e, subordinatamente, di diffamazione; 
che, con decisione del 15 maggio 2020, il Procuratore generale ha decretato l'abbandono del procedimento penale nei confronti di entrambi i querelati, ritenendo non adempiuti gli elementi costitutivi dei reati; 
che, il 27 maggio 2020, il querelante ha impugnato il decreto di abbandono con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); 
che, con sentenza del 17 novembre 2020, la CRP ha respinto il reclamo; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 22 dicembre 2020 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla, di invalidare contestualmente il decreto di abbandono e di rinviare gli atti al Procuratore generale per una nuova decisione; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii); 
che la Corte cantonale, pur ritenendo che la querela penale non rispettasse il principio dell'indivisibilità dell'art. 32 CP, è comunque entrata nel merito del gravame, esaminando e respingendo il reclamo; 
che, per quanto concerne la contestazione del giudizio della CRP nel merito, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili; 
che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1); 
che questa giurisprudenza è applicabile anche in materia di reati contro l'onore, sicché spetta al ricorrente sostanziare il pregiudizio subito e le pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale giusta l'art. 41 segg. CO che sarebbe intenzionato ad avanzare (cfr. sentenze 6B_13/2019 del 29 gennaio 2019 consid. 2.1; 6B_1133/2015 del 20 novembre 2015 consid. 1.2.2; 6B_94/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 1.1); 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1); 
che, in concreto, il ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale, in particolare non spiega, né sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, quali pretese civili intende fare valere contro i querelati in relazione con i reati prospettati e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio; 
che, peraltro, il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione morale presuppone che la lesione alla personalità sia oggettivamente di una certa gravità e sia soggettivamente percepita dal danneggiato come sufficientemente grave da fare apparire legittimo che una persona in simili circostanze si rivolga al giudice per ottenere un risarcimento (cfr. art. 49 cpv. 1 CO; sentenze 6B_582/2020 del 17 dicembre 2020 consid. 1; 6B_406/2018 del 5 settembre 2018 consid. 1.2; 6B_185/2013 del 22 gennaio 2014 consid. 2.2 e rinvii); 
che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione sulle eventuali pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF; 
che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2 pag. 79; 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii); 
che questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2); 
che, nella fattispecie, il ricorrente non fa valere la violazione di simili garanzie, in particolare non sostanzia una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 107 CPP; art. 29 cpv. 2 Cost.); 
che laddove lamenta il mancato interrogatorio delle parti e di altre persone, egli non solleva censure di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito; 
che il ricorrente sarebbe inoltre legittimato ad adire il Tribunale federale in veste di querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF); 
che tale questione non si pone tuttavia in concreto, giacché la Corte cantonale, pur ritenendo non valida la querela penale del 27 novembre 2018, è entrata nel merito della causa; 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze quanto alla legittimazione ricorsuale, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente al patrocinatore del ricorrente, e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° febbraio 2021 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni