Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_492/2019  
 
 
Sentenza del 1° luglio 2020  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Rüedi, May Canellas, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Claudio Codoni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________ SpA, 
2. Banca C.________ SA, 
entrambe patrocinate dall'avv. Costantino Delogu, 
opponenti. 
 
Oggetto 
ricusa del perito, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 20 agosto 2019 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2019.20). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con petizione 12 febbraio 2014 la A.________ ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del distretto di Lugano la B.________ SpA e la banca C.________ SA chiedendo che venissero condannate a versarle fr. 989'914.--, oltre accessori, a titolo di commissione di intermediazione nella vendita della banca D.________ SA, di cui le convenute detenevano il pacchetto azionario. 
Nel corso della causa il Pretore ha nominato quale perito giudiziario il vice capo della finanza aziendale della banca E.________ AG di Zurigo. Il perito ha consegnato la sua relazione al Pretore il 2 ottobre 2018. 
Il 13 novembre 2018 l'attrice ha chiesto, con istanza "di restituzione in intero" di poter produrre nuovi documenti da cui risultano relazioni commerciali fra il gruppo F.________, controllato dalle convenute, e la datrice di lavoro del perito, e ha poi postulato la ricusazione di quest'ultimo, lo stralcio della perizia e la nomina di un nuovo perito. Con istanza 19 novembre 2018 ha domandato, nell'ipotesi che l'istanza di ricusa non fosse accolta con il conseguente stralcio della perizia, di fissare al perito un termine per rispondere alle domande peritali e ha proposto in via subordinata una serie di domande di delucidazione della perizia. 
Il Pretore ha respinto, con decisione 8 febbraio 2019, l'istanza di "restituzione in intero"e la domanda di ricusa del perito. Ha per contro parzialmente accolto l'istanza di " delucidazione peritale " del 19 novembre 2018. 
 
B.   
Con sentenza 20 agosto 2019 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, nella composizione di un giudice unico, respinto in quanto ammissibile il reclamo dell'attrice. Riferendosi alle disposizioni ordinatorie in materia di prove (ammissibilità dei nuovi documenti e domanda di delucidazione della perizia), ha ritenuto il reclamo inammissibile, perché il requisito del pregiudizio difficilmente riparabile non era dato. Ha considerato che in ogni caso i nuovi documenti (stampe da cui risulta che quattro fondi di investimento gestiti dalla società G.________ sono proposti dal gruppo F.________) sono inidonei a sostanziare un motivo di ricusa. Ha pure escluso che le modalità di stesura del rapporto e il suo contenuto giustifichino la domanda di ricusa. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile del 30 settembre 2019 A.________ postula l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio dell'incarto al Tribunale di appello del Cantone Ticino per nuova decisione nella composizione di tre giudici. In via subordinata postula la riforma della sentenza nel senso che sia ammessa a produrre i quattro documenti, pronunciata la ricusa del perito, la perizia stralciata dagli atti e il Pretore invitato a nominare un nuovo perito. Dopo aver narrato i fatti, riproducendo testualmente oltre una decina di pagine del rimedio cantonale, afferma che trattandosi di una domanda di ricusa, la decisione su reclamo avrebbe dovuto essere emanata da tre giudici. Afferma poi che la domanda di ricusa andava accolta, visti i legami d'affari fra il gruppo F.________ e la datrice di lavoro del perito, gli apprezzamenti negativi contenuti nella perizia e la sua arbitrarietà. Ritiene infine pure ingiustificato il rifiuto della maggior parte delle domande di delucidazione e complemento peritale. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Giusta l'art. 92 cpv. 1 LTF il ricorso è ammissibile contro decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti domande di ricusazione. La via di ricorso contro tali decisioni segue quella della causa di merito (DTF 138 III 555 consid. 1). Quest'ultima concerne una causa civile di natura pecuniaria con un valore di lite superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ragione per cui il tempestivo ricorso in materia civile è in linea di principio ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. In virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Un ricorso non sufficientemente motivato è inammissibile (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Per soddisfare le esigenze di motivazione, il ricorrente deve confrontarsi con l'argomentazione della sentenza impugnata e spiegare in cosa consiste la violazione del diritto. Egli non può limitarsi a ribadire le posizioni giuridiche assunte durante la procedura cantonale, ma deve criticare i considerandi del giudizio attaccato che ritiene lesivi del diritto (sentenza 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 138 III 620). In virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 6).  
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.2. In concreto la ricorrente trascrive letteralmente, da pag. 5 a pag. 18 del ricorso, il reclamo inoltrato al Tribunale di appello. Così facendo essa non formula alcuna censura rivolta contro la sentenza emanata dall'ultima istanza cantonale. Altrettanto inammissibile, perché non soddisfa le predette esigenze di motivazione, si rivela la completazione della fattispecie proposta all'inizio del gravame. La presente sentenza si fonderà quindi sulla fattispecie accertata nella decisione impugnata ed esaminerà in linea di principio unicamente le argomentazioni proposte nel IV capitolo intitolato "Ulteriori motivazioni del presente ricorso".  
 
3.   
L'art. 30 cpv. 1 Cost. conferisce alle parti il diritto a una composizione regolare del tribunale. Questo è validamente costituito qualora giudichi nella composizione prevista dalla legge di organizzazione giudiziaria applicabile. Se questa è, come in concreto (art. 3 CPC), emanata da un Cantone, il Tribunale federale ne rivede l'applicazione dal profilo dell'arbitrio. Esso esamina invece liberamente se l'interpretazione e l'applicazione non arbitraria del diritto cantonale è compatibile con la garanzia costituzionale di un tribunale stabilito dalla legge, competente, indipendente e imparziale (DTF 142 I 172 consid. 3.2; 134 I 184 consid. 1.4; 131 I 31 consid. 2.1.2.1). L'art. 30 cpv. 1 Cost. non impone ai Cantoni un'organizzazione giudiziaria predefinita. Occorre tuttavia che esista una base legale formale che codifica in maniera generale e astratta i principi sulla competenza, la composizione e l'organizzazione delle autorità giudiziarie (sentenza 1C_678/2017 del 5 aprile 2018 consid. 2.1). 
 
3.1. La sentenza impugnata rileva che per quanto attiene all'istanza di ammissione di nuovi documenti e alla domanda di delucidazione della perizia, il reclamo contro la decisione pretorile va trattato, giusta l'art. 48 lett. c n. 1 della legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria (LOG/TI), dalla III Camera civile del Tribunale di appello ticinese e che quest'ultima si occupa per motivi di economia di giudizio anche del reclamo nella misura in cui è diretto contro la reiezione della domanda di ricusa, materia che sarebbe invece di competenza della II Camera civile del medesimo tribunale (art. 48 lett. b n. 2 LOG/TI). Essa termina con l'indicazione che il reclamo, non notificato per osservazioni alla controparte, poteva essere evaso nella composizione a giudice unico ( "art. 48 cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG"; recte: art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 LOG/TI).  
 
3.2. La ricorrente invoca una violazione dell'art. 30 Cost., perché la decisione impugnata è stata emanata nella composizione di un giudice unico. Essa afferma che, trattandosi di una domanda di ricusa, l'art. 48b LOG/TI "entra in conflitto" con l'art. 48 lett. b n. 2 LOG/TI, ragione per cui la Corte cantonale avrebbe dovuto statuire nella composizione a tre giudici, come esplicitamente previsto dall'ultima norma menzionata.  
 
3.3. Nella fattispecie la ricorrente ricorda correttamente che giusta l'art. 48 LOG/TI le Camere civili giudicano nella composizione di 3 giudici i reclami contro le domande di ricusa. Essa non può invece essere seguita quanto ritiene che tale norma escluda la facoltà, introdotta con l'adozione dell'art. 48b LOG/TI di statuire nella composizione di un giudice unico su tali domande. Con questo articolo il legislatore ticinese ha infatti instaurato, nell'intento di sgravare le Camere della sezione civile del Tribunale di appello, la possibilità di decidere nella composizione di un giudice unico, " oltre ai casi previsti dall'articolo 48" pure "i reclami contro le decisioni adottate in procedura sommaria" (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 LOG/TI), trattandosi spesso di controversie semplici (Messaggio n. 6707 del 24 ottobre 2012 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino relativo alla modifica della legge sull'organizzazione giudiziaria concernente le decisioni adottate da un giudice unico nelle Camere della Sezione di diritto civile del Tribunale di appello, pag. 4). La ricorrente non contesta la natura sommaria della procedura di ricusa, esplicitamente addotta nella sentenza impugnata, e nemmeno afferma - a ragione - che si tratti di una controversia complicata che necessita una decisione collegiale, motivo per cui il suo diritto a essere giudicata da un tribunale fondato sulla legge e regolarmente composto è rispettato (sentenza 1C_858/2013 del 21 ottobre 2014 consid. 2.4.2, riprodotto in RtiD 2015 I 625). Ne segue che la censura si rivela infondata e va respinta.  
 
4.   
Giusta l'art. 183 cpv. 2 CPC ai periti si applicano i motivi di ricusazione per chi opera in seno a un'autorità giudiziaria. Un perito può quindi essere ricusato nei casi elencati nell'art. 47 cpv. 1 CPC, in particolare quando ha un interesse personale nella causa (lett. a) o quando "per altri motivi" potrebbe avere una prevenzione nella causa (lett. f). Ricordato che l'art. 29 cpv. 1 Cost., applicabile ai periti giudiziari, assicura in materia di indipendenza e imparzialità la medesima protezione dell'art. 30 cpv. 1 Cost. (sentenza 4A_352/2017 del 31 gennaio 2018 consid. 4.1), i predetti disposti del CPC vanno concretizzati alla luce dei principi sviluppati in applicazione di quest'ultima norma (DTF 140 III 221 consid. 4.2). Le parti possono quindi esigere la ricusazione di un perito la cui situazione o comportamento sono di natura tale da far nascere dubbi sulla sua imparzialità. Le garanzie in discussione tendono a evitare che delle circostanze esterne alla causa possano influenzare la decisione in favore o a detrimento di una parte. Esse non impongono unicamente la ricusa qualora sia accertata un'effettiva prevenzione, poiché una predisposizione interna del perito può difficilmente essere provata. Le impressioni soggettive di una parte non sono però decisive. Occorre che, secondo un apprezzamento oggettivo, le circostanze creino l'apparenza oggettiva della prevenzione e facciano temere un'attività parziale (DTF 139 III 433 consid. 2.1.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.1). La parte che ha conoscenza di un motivo di ricusa deve prevalersene al più presto, pena la perenzione del suo diritto (DTF 138 I 1 consid. 2.2). 
 
4.1. La Corte cantonale ha ritenuto che spettava all'attrice allegare che i documenti prodotti non erano già accessibili prima dell'allestimento della perizia. In ogni caso, aggiunge l'autorità inferiore, tali documenti non sostanziano un motivo di ricusa del perito, atteso che da essi risulta unicamente che nell'assortimento dei prodotti finanziari del gruppo F.________ vi sono anche quattro fondi d'investimento gestiti da G.________. Essa ha aggiunto che nemmeno la ricorrente afferma che il predetto gruppo ne avrebbe la promozione esclusiva. Rileva infine che il perito, pur essendo professionalmente attivo nella banca E.________ AG, ha assolto il proprio incarico a titolo privato.  
Ha pure negato l'esistenza di un sospetto di parzialità, riferito alla perizia (modalità di stesura e contenuto), reputando che l'attrice si era limitata a proporre "una sorta di soggettiva disquisizione fattuale e giuridica sulle risultanze della perizia in un'ottica di conclusioni, rispettivamente di motivi di appello avverso un'eventuale decisione finale negativa".  
 
4.2. Secondo la ricorrente la domanda di ricusa andava invece accolta in seguito alle predette relazioni commerciali fra la datrice di lavoro del perito e il gruppo F.________ e afferma che alla luce dell' "enormità di informazioni reperibili su internet", non si può pretendere che essa conoscesse i documenti in questione prima dell'allestimento della perizia.  
Nega poi di aver svolto "una soggettiva disquisizione fattuale e giuridica"e afferma che il perito andava pure ricusato perché ha reso una perizia arbitraria, sconfinando nel campo del giudice al fine di metterla in cattiva luce. Ritiene inoltre che tale circostanza avrebbe pure potuto essere dimostrata con le domande di complemento e delucidazione peritale, ingiustamente rifiutate dal Pretore e che assurgerebbero quindi a elemento probatorio nell'ambito della domanda di ricusa, la cui mancata assunzione le causerebbe un pregiudizio difficilmente riparabile. 
 
4.3. In concreto ci si può effettivamente chiedere se la ricorrente non abbia atteso la stesura della perizia, che ritiene contenere delle risultanze a lei sfavorevoli, prima di prevalersi delle relazioni commerciali fra il gruppo F.________ e la datrice di lavoro del perito, atteso che essa non adduce alcuna spiegazione convincente sulla tempistica della sua scoperta. La questione non merita tuttavia maggiore disamina, poiché la circostanza che anche il gruppo F.________ distribuisca i quattro predetti fondi di investimento non è un fatto che possa influenzare il lavoro del perito e quindi giustificarne la ricusa.  
Altrettanto inidonee per ritenere una prevenzione del perito sono le considerazioni sviluppate in merito alla pretesa arbitrarietà della perizia. A prescindere dal fatto che a sostegno di tale argomentazione la ricorrente si prevale pure inammissibilmente della delucidazione peritale, avvenuta dopo l'inoltro del reclamo che ha portato alla sentenza impugnata, occorre rilevare che la questione riguarda l'apprezzamento delle prove (cfr. sentenza 4A_352/2017 del 31 gennaio 2018 consid. 4.2.5). Per questo motivo anche le non meglio precisate domande di delucidazione e complemento peritali non ammesse si palesano, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, completamente inconferenti per dimostrare l'esistenza di un motivo di ricusa del perito. 
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui è ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alle opponenti che, non essendo state invitate a presentare una riposta, non sono incorse in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° luglio 2020 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti