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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_52/2020  
 
 
Sentenza del 2 luglio 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, Schöbi, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Pascal Cattaneo, 
 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Curzio Toffoli, 
opponente. 
 
Oggetto 
rapporti di vicinato, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2019 dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (incarto n. 11.2018.98). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ è proprietaria del fondo part. n. 86 di X.________, situato nella zona del nucleo di Y.________, su cui sorge una casa di abitazione. Nella facciata ovest dell'edificio si aprono due portefinestre: l'una al pianterreno, che si apre sul giardino, e l'altra al primo piano, che dà su un balcone. Tale facciata è perpendicolare a quella sud di un fabbricato agricolo in disuso che sorge sul fondo contiguo part. n. 85, di proprietà di B.________. Detta parete sud del fabbricato è ubicata a confine con il giardino della particella n. 86 e dispone di tre finestre: una al pianterreno, la seconda al primo piano e la terza nel sottotetto. A ridosso della parete, nel giardino della particella n. 86, si trova inoltre un agrifoglio, piantato nel 1988, che ostruisce parzialmente due delle finestre del fabbricato agricolo. I fondi non sono gravati da servitù reciproche. 
 
B.  
Con petizione dell'11 febbraio 2014 A.________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud di ordinare a B.________ di murare le tre finestre nella parete sud del fabbricato sul fondo part. n. 85 entro trenta giorni dalla crescita in giudicato della sentenza. Con risposta del 29 aprile 2014, la convenuta ha postulato la reiezione della petizione e, in via riconvenzionale, ha chiesto di iscrivere sul fondo della controparte una servitù di vedute a prospetto a favore del proprio fondo part. n. 85, a beneficio delle tre finestre esistenti, dietro versamento di un'indennità di fr. 100.--, nonché di ordinare alla controparte di chiudere le due portefinestre e di demolire il balcone esistenti nella facciata ovest della sua abitazione, come pure di rimuovere la pianta di agrifoglio. 
 
C.  
Con sentenza del 9 luglio 2018, il Pretore ha respinto la petizione e ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale. Ha disposto l'iscrizione di "una servitù di vedute (finestra) a prospetto" sul fondo part. n. 86 a favore del fondo part. n. 85 dietro corresponsione di un'indennità di fr. 23'000.-- a A.________. A quest'ultima, il Pretore ha inoltre ordinato di chiudere le due portefinestre e di demolire il balcone della sua abitazione, come pure di estirpare l'agrifoglio. 
 
D.  
Contro la sentenza del Pretore, A.________ ha adito la prima Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con un appello del 7 settembre 2018, chiedendo in via principale l'accoglimento della sua petizione e la reiezione della domanda riconvenzionale. Con risposta del 29 ottobre 2018, B.________ ha postulato la reiezione dell'appello e ha presentato un appello incidentale con il quale ha chiesto di ridurre a fr. 100.-- l'indennità dovuta alla vicina per l'iscrizione della servitù di apertura. Con sentenza del 2 dicembre 2019, la prima Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto l'appello principale e ha parzialmente accolto l'appello incidentale, nel senso che ha ridotto a fr. 15'000.-- l'indennità dovuta a A.________ per l'iscrizione della servitù di apertura a carico del suo fondo. 
 
E.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia civile e un ricorso sussidiario in materia costituzionale del 17 gennaio 2020 al Tribunale federale. Chiede in via principale ch'essa sia riformata nel senso che l'azione principale sia integralmente accolta e l'azione riconvenzionale sia integralmente respinta. In via subordinata, chiede che la sentenza impugnata sia annullata e che gli atti siano rinviati alla Corte cantonale oppure al Pretore per l'emanazione di un nuovo giudizio. La ricorrente fa valere l'accertamento inesatto dei fatti e la violazione del diritto federale. 
 
F.  
Il 26 marzo 2021 la Corte cantonale comunica di confermarsi nella sua sentenza. Con risposta del 17 maggio 2021, l'opponente chiede di respingere il gravame nella misura della sua ammissibilità. Con replica dell'11 giugno 2021, la ricorrente si è confermata nelle sue conclusioni. 
Con decreto presidenziale dell'11 febbraio 2020, è stato conferito l'effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso è rivolto contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una vertenza in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF) e di natura pecuniaria (art. 74 cpv. 1 LTF). Il valore di lite previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è raggiunto. Il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF) ed emana dalla parte che ha visto respinte le proprie conclusioni d'appello ed è pertanto legittimata a ricorrere (art. 76 cpv. 1 LTF). Essendo aperta la via ordinaria del ricorso in materia civile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile (art. 113 LTF). 
 
2.  
 
2.1. L'art. 99 cpv. 1 LTF prevede che, nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Spetta alla ricorrente spiegare nel suo ricorso l'adempimento di questa condizione. L'esito sfavorevole del gravame dinanzi alla Corte cantonale non costituisce un motivo sufficiente per ammettere in questa sede degli pseudo nova che avrebbero potuto essere prodotti già nella procedura cantonale (DTF 143 V 19 consid. 1.2).  
 
2.2. La ricorrente produce dinanzi al Tribunale federale un estratto della decisione del settembre del 2005 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino di approvazione della revisione del 2005 del piano regolatore dell'allora Comune di Y.________, nonché una copia del certificato di abitabilità del 22 agosto 1989 relativo all'abitazione sul fondo part. n. 86. Questi documenti erano già stati prodotti dalla ricorrente con l'appello, ma la Corte cantonale li ha ritenuti irricevibili in applicazione dell'art. 317 cpv. 1 CPC. In questa sede, le sarebbe quindi spettato spiegare, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la precedente istanza avrebbe violato la citata disposizione procedurale ritenendo irricevibili tali documenti. Prodotti nuovamente dinanzi al Tribunale federale senza sostanziare una violazione dell'art. 317 cpv. 1 CPC e senza addurre specifiche spiegazioni riguardo alle ragioni per cui essi sarebbero eccezionalmente ammissibili in questa sede sotto il profilo dell'art. 99 LTF, i documenti in questione non possono essere presi in considerazione da questa Corte.  
 
3.  
 
3.1. Con il ricorso in materia civile può essere fatta valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include anche i diritti costituzionali (DTF 133 III 446 consid. 3.1). Salvo che per i casi citati dall'art. 95 LTF, non può invece essere censurata la violazione del diritto cantonale; è per contro possibile prevalersi di un'applicazione arbitraria (art. 9 Cost.) o lesiva di altre norme della Costituzione federale di tale diritto (DTF 133 III 462 consid. 2.3).  
 
Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La ricorrente deve pertanto spiegare puntualmente nei motivi del ricorso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale, le esigenze di motivazione sono più severe; la ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che ritiene violati e spiegare in cosa consiste la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). 
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - la ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF
 
3.2. Nella misura in cui, nella maggior parte dell'allegato ricorsuale, la ricorrente si limita ad esporre la propria opinione senza confrontarsi in modo puntuale con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando specificatamente per quali ragioni violerebbero il diritto, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. In particolare, l'esposto dell'iter procedurale e il riassunto dei fatti presentati dalla ricorrente non sono per loro natura idonei a correggere o a precisare gli accertamenti dei fatti contenuti nel giudizio impugnato, dei quali non è sostanziata l'arbitrarietà (cfr. sentenza 2C_50/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 3.2 e rinvii). Parimenti, la ricorrente non dimostra arbitrio alcuno laddove adduce genericamente che i giudici cantonali si sarebbero scostati dalla perizia allestita nella causa in esame. Si limita infatti a citare uno stralcio del referto peritale, ma non spiega su quali aspetti la Corte cantonale avrebbe valutato in modo manifestamente insostenibile la prova. Risulta peraltro in diversi punti del giudizio impugnato che i giudici cantonali si sono fondati sulla citata perizia, riprendendo le sue risultanze. Il ricorso è altresì inammissibile nella misura in cui la ricorrente si limita a richiamare i principi dell'affidamento e della proporzionalità, nonché la garanzia costituzionale della proprietà (art. 26 Cost.). Disattende che la garanzia della proprietà è soggetta a restrizioni (cfr. art. 36 Cost., art. 641 cpv. 1 CC), sicché le sarebbe spettato discutere concretamente le condizioni alla base delle restrizioni che interessano il caso in esame.  
 
3.3. Accennando alla garanzia della proprietà, la ricorrente sostiene pure che l'obbligo impostole di murare le due portefinestre e di demolire il balcone della sua abitazione, renderebbe quest'ultima inabitabile. Omette tuttavia di considerare che la Corte cantonale ha accertato che l'edificio dispone di un ingresso anche sul lato opposto. Questo accertamento non è censurato d'arbitrio ed è quindi vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). La Corte cantonale ha inoltre rilevato che alla ricorrente rimaneva aperta la possibilità di chiedere, mediante un'azione tuttora proponibile, l'attribuzione di una servitù di sporgenza e di apertura a carico del fondo part. n. 85, in modo da conservare sia le portefinestre che il balcone. Per quali ragioni, in considerazione anche di questi elementi, la sua abitazione sarebbe inabitabile, la ricorrente non spiega.  
Poiché il tema dell'impugnativa è limitato alla sentenza dell'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF), sono parimenti inammissibili in questa sede le critiche ricorsuali concernenti la decisione del Pretore. 
 
4.  
 
4.1. La ricorrente presenta una propria interpretazione degli art. 125 segg. della legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC; RL 211.100), relative alle distanze per le finestre. Sostiene che le finestre sulla facciata sud del fondo part. n. 85 non rispetterebbero le condizioni poste dall'art. 125 LAC. Quanto alle portefinestre sulla facciata ovest della sua abitazione, la ricorrente adduce che, nel caso di vedute oblique secondo l'art. 129 LAC, la distanza dovrebbe essere misurata tra la spalletta della sua portafinestra più vicina al fabbricato agricolo e la spalletta più vicina della finestra esistente in quest'ultimo fabbricato agricolo. Contesta quindi la decisione della Corte cantonale che ha ritenuto determinante la distanza tra la spalletta della sua portafinestra più vicina al fabbricato agricolo e il punto più vicino del fabbricato agricolo stesso.  
 
4.2. Con queste argomentazioni, la ricorrente critica in modo appellatorio la sentenza impugnata, limitandosi ad opporre alle distanze puntualmente accertate dalla Corte cantonale, una propria diversa modalità di misurazione, prospettando per il caso delle vedute oblique un suo calcolo in base al teorema di Pitagora. La Corte cantonale ha spiegato in modo chiaro e dettagliato come deve essere misurata la distanza per le finestre nel caso di vedute oblique, citando in particolare un riferimento dottrinale (cfr. JACOMELLA/LUCCHINI, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, 1996, pag. 99). La ricorrente non si fonda su giurisprudenza o dottrina che sosterrebbero un diverso sistema di misurazione e non sostanzia quindi la manifesta insostenibilità delle distanze accertate dalla Corte cantonale. Non v'è pertanto motivo di rivenire su tali accertamenti. Peraltro, la Corte cantonale ha riconosciuto che le finestre sulla facciata sud del fondo part. n. 85 non rispettano la distanza minima dell'art. 125 LAC. Non ne ha tuttavia ordinato la chiusura, siccome la vicina ha potuto ottenere una servitù di apertura.  
Al riguardo, la ricorrente sostiene che non sarebbero adempiute le condizioni per la concessione di una servitù di apertura in applicazione per analogia dell'art. 674 cpv. 3 CC. Non si confronta tuttavia specificatamente con il considerando n. 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte cantonale ha puntualmente esaminato e motivato le ragioni per cui ha ritenuto realizzate le condizioni poste dalla citata disposizione. La ricorrente insiste essenzialmente sui costi tutto sommato ridotti (da fr. 1'700.-- a fr. 3'500.--) che comporterebbe la chiusura delle tre finestre del fabbricato agricolo, ponendoli in relazione con il deprezzamento, più rilevante (fr. 15'000.--), che subirebbe per contro il suo fondo a seguito della servitù di apertura. Tuttavia, la precedente istanza ha rilevato che contro l'esecuzione delle tre finestre non era stata fatta "opposizione a tempo debito", che il costruttore delle stesse era in buona fede, che le aperture servivano a garantire la salubrità del fabbricato agricolo, assicurandogli luce ed aria a sufficienza, e che il deprezzamento del fondo part. n. 86 per il mantenimento delle aperture doveva esserle risarcito con un'indennità di fr. 15'000.--. La ricorrente non discute questi aspetti con una motivazione conforme alle esposte esigenze. Accennando alla presenza dell'agrifoglio piantato nel 1988 allo scopo di proteggere il suo fondo dalla vista dei vicini, non sostanzia un'opposizione tempestiva per quanto concerne la realizzazione delle tre finestre litigiose. Né una pretesa malafede del costruttore può semplicemente essere dedotta dal fatto che la facciata sud del fabbricato agricolo sorge a confine con il fondo part. n. 86. Insufficientemente motivata, la censura non deve essere vagliata oltre. 
 
5.  
 
5.1. La ricorrente lamenta la violazione degli art. 679 e 684 CC. Rimprovera alla Corte cantonale di avere disatteso la giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 138 III 49, secondo cui, di regola, una costruzione autorizzata da una decisione amministrativa cresciuta in giudicato non causa immissioni eccessive ai sensi dell'art. 684 CC. Rileva che la precedente proprietaria del fondo part. n. 86 ha ottenuto il 1° giugno 1988 una licenza edilizia per la ristrutturazione dell'abitazione. Adduce che l'edificio, comprensivo delle aperture e del balcone, sarebbe quindi conforme all'ordinamento giuridico. Secondo la ricorrente, il fatto che le norme di attuazione del piano regolatore di Y.________ del 1984, allora in vigore, non prevedessero distanze per aprire finestre e vedute o prevedessero eventualmente delle distanze diverse da quelle della LAC, non sarebbe decisivo. A suo dire sarebbe in concreto determinante il fatto che la licenza edilizia è regolarmente cresciuta in giudicato e non sarebbe ad ogni modo viziata al punto tale da essere nulla. La ricorrente sostiene che sia le portefinestre che il balcone, esistenti da oltre trent'anni, non impedirebbero l'attuale utilizzazione del fabbricato agricolo e non causerebbero oggettivamente un pregiudizio grave, tale da giustificare un intervento a garanzia della protezione minima assicurata dal diritto federale contro le immissioni eccessive.  
 
5.2.  
 
5.2.1. L'art. 686 CC dispone che i Cantoni hanno facoltà di fissare le distanze da osservarsi negli scavi e costruzioni (cpv. 1) e possono emanare ulteriori norme edilizie (cpv. 2). Il Cantone Ticino ha concretato tale riserva in favore del diritto privato cantonale delle costruzioni agli art. 102 segg. LAC, prevedendo in particolare agli art. 125 segg. LAC delle norme relative alle distanze per le finestre. L'art. 168 LAC stabilisce tuttavia che le disposizioni dei piani regolatori ed ogni altra disposizione di polizia edilizia o sanitaria, contenute nei regolamenti locali, quelle delle leggi e regolamenti speciali sulle foreste, sulle arginature e simili materie di pubblica utilità (art. 702 CC), "prevalgono a qualsiasi disposizione di diritto privato".  
 
5.2.2. Nella sentenza richiamata dalla ricorrente (DTF 138 III 49), il Tribunale federale ha rilevato che quando le immissioni provengono da una costruzione autorizzata da una decisione amministrativa, il giudice civile adito con un'azione fondata sugli art. 679 e 684 CC, non deve esaminare la validità di questa decisione, né sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità amministrativa. Egli può infatti statuire a titolo pregiudiziale su delle questioni di diritto pubblico soltanto se l'autorità competente non si è ancora pronunciata al riguardo. Il giudice civile è vincolato dalla decisione amministrativa resa dall'autorità competente, a meno che tale decisione non sia inficiata da nullità assoluta (DTF 138 III 49 consid. 4.4.3 e rinvii). Il Tribunale federale ha nondimeno precisato che, anche quando una costruzione è definitivamente autorizzata dal diritto amministrativo, l'applicazione dell'art. 684 CC non è completamente esclusa. Le regole di diritto formale e materiale del diritto pubblico cantonale possono infatti rivelarsi insufficienti per proteggere in modo adeguato i vicini. In simili situazioni, la protezione prevista dal diritto civile federale mantiene la sua valenza come garanzia minima (DTF 138 III 49 consid. 4.4.4 e rinvii). In sunto, il Tribunale federale ha quindi rilevato che, oltre al caso in cui la decisione amministrativa è nulla, il giudice civile può vietare o modificare una costruzione che, pur se autorizzata da una decisione amministrativa, provoca immissioni talmente gravi che la protezione minima fondata sull'art. 684 CC non sarebbe altrimenti più garantita (DTF 138 III 49 consid. 4.4.4).  
 
5.2.3. La ricorrente richiama pure l'art. 679 cpv. 2 CC in vigore dal 1° gennaio 2012. Questa disposizione prevede che, qualora una costruzione o un'installazione privi un fondo vicino di determinate qualità, le pretese di cui all'art. 679 cpv. 1 CC sussistono soltanto se all'atto dell'edificazione della costruzione o dell'installazione non sono state osservate le norme allora vigenti. Le disposizioni legali in vigore al momento dell'edificazione comprendono in particolare le norme del diritto pubblico della pianificazione del territorio ed edilizie, ma anche le regole del diritto privato (FABIENNE HOHL, Droit privé fédéral et droit public cantonal: tendances actuelles de la jurisprudence en matière de droits réels, in: Mélanges en l'honneur de Paul-Henri Steinauer, 2013, pag. 38). In conformità con la giurisprudenza esposta al precedente considerando (DTF 138 III 49), se una costruzione esistente è stata autorizzata da una decisione amministrativa fondata sul diritto pubblico cantonale cresciuta in giudicato, il vicino non può pertanto, di regola, invocare l'art. 679 cpv. 1 CC per fare valere la cessazione di una molestia. Allo stesso modo, l'invocazione di questa pretesa non entra in considerazione se il litigio concerne l'applicazione del diritto privato cantonale ed è già stato oggetto di una decisione giudiziaria cresciuta in giudicato (PAUL-HENRI STEINAUER, Les relations entre le droit public et le droit privé [cantonal et fédéral] de la construction: confirmation des principes et nouveautés depuis la révision de 2012, in: DC 3/2013, pag. 116 segg., in particolare pag. 119 seg.).  
 
 
5.3. In concreto, la Corte cantonale ha rilevato che non risulta che il piano regolatore dell'allora Comune di Y.________, applicabile quando sono state eseguite le portefinestre e il balcone nell'edificio della ricorrente, contenesse norme sulle distanze per aprire finestre e vedute. Ha stabilito che il rilascio della licenza edilizia non ha comportato una verifica della costruzione sotto il profilo di norme di diritto pubblico sulle distanze per l'apertura di finestre da parte dell'autorità amministrativa. Ha quindi considerato che le regole del diritto privato cantonale (art. 125 segg. LAC) continuavano ad essere applicabili e perdurava contestualmente la giurisdizione civile.  
La ricorrente non si confronta puntualmente con le considerazioni della Corte cantonale relative all'assenza di disposizioni sulle distanze per le finestre nelle norme di attuazione del piano regolatore comunale applicabili al momento del rilascio del permesso di costruzione. Non contesta di per sé l'assenza di simili disposizioni, limitandosi in sostanza a richiamare il solo rilascio della licenza edilizia. Disattende tuttavia che, secondo quanto accertato dai giudici cantonali, nella fattispecie le distanze per le finestre non erano disciplinate dal diritto pubblico, segnatamente dalle norme edilizie comunali, bensì dagli art. 125 segg. LAC, che rientrano nel diritto privato cantonale. Poiché non è stato stabilito da una precedente decisione che il progetto le rispettava all'atto dell'edificazione, come rettamente rilevato dalla Corte cantonale le citate norme del diritto privato cantonale rimangono applicabili e una loro eventuale violazione può essere esaminata dal giudice civile nonostante esista una licenza edilizia. Contrariamente all'opinione della ricorrente, la giurisprudenza del Tribunale federale di cui alla DTF 138 III 49 non osta in concreto all'applicazione degli art. 125 segg. LAC, la questione del rispetto del diritto privato cantonale in materia di distanze per finestre non essendo finora stata oggetto di un esame materiale (cfr. STEINAUER, loc. cit., pag. 119 seg.). La censura ricorsuale deve pertanto essere respinta nella misura della sua ammissibilità. 
 
6.  
 
6.1. La ricorrente sostiene che la richiesta della controparte di chiudere le portefinestre e di demolire il balcone sarebbe abusiva, siccome sproporzionata e volta unicamente a causarle un danno per pura ritorsione. Adduce che esisterebbe uno squilibrio tra gli interessi delle parti, la Corte cantonale avendo preso unilateralmente in considerazione soltanto gli interessi della vicina, a scapito dei suoi. La ricorrente rimprovera alla precedente istanza di avere privilegiato a torto i bisogni di un fabbricato agricolo da anni in disuso, rispetto a quelli di un edificio abitabile.  
 
6.2. La ricorrente non fonda l'abuso di diritto su un eventuale esercizio tardivo dell'azione da parte della vicina opponente, bensì sulla sproporzione tra gli interessi in discussione.  
Giusta l'art. 2 cpv. 2 CC, il manifesto abuso di un proprio diritto non è protetto dalla legge. Questa regola permette al giudice di correggere gli effetti della legge in determinati casi in cui l'esercizio di un diritto causerebbe una manifesta ingiustizia. Sono le circostanze concrete del caso di specie a determinare se si sia in presenza di un abuso di diritto. Casi tipici sono l'assenza di un qualsiasi interesse all'esercizio di un diritto, l'utilizzo di un istituto giuridico in modo contrario al suo scopo, la manifesta sproporzione degli interessi in gioco e l'atteggiamento contraddittorio. L'aggettivo "manifesto" utilizzato nel testo di legge evidenzia tuttavia che l'abuso di diritto deve essere ammesso restrittivamente (DTF 143 III 279 consid. 3.1 e rinvii). 
 
6.3. Invocando uno squilibrio tra gli interessi delle parti per il fatto che l'opponente può mantenere le aperture del fabbricato agricolo in disuso, mentre la ricorrente deve chiudere quelle della sua abitazione, ella disattende che per potere conservare le aperture, la vicina ha chiesto, ed ottenuto, una servitù di apertura a carico del fondo della ricorrente, dietro versamento a quest'ultima di un'indennità di fr. 15'000.--. La Corte cantonale ha al riguardo rilevato che la ricorrente non aveva a sua volta promosso un'azione analoga per ottenere, sulla base dell'art. 674 cpv. 3 CC, una servitù di sporgenza e di apertura a carico del fondo part. n. 85 per conservare le portefinestre e il balcone. La Corte cantonale ha rilevato che questa azione rimaneva di principio proponibile e che, fintanto che la ricorrente non la promuoveva, non poteva seriamente lamentarsi di una soluzione sproporzionata. La ricorrente non si confronta con questa argomentazione, omettendo di considerare la possibilità di chiedere a sua volta una servitù per conservare le sue aperture. Lamentando in modo generico una sproporzione tra gli interessi delle parti, facendo astrazione della possibile concessione di una servitù analoga a quella della vicina, la ricorrente non tiene conto di tutti gli elementi presi in considerazione dalla Corte cantonale. Non sostanzia quindi un manifesto abuso di diritto con una motivazione conforme alle esposte esigenze. Ricordato che l'abuso di diritto può essere ammesso soltanto con grande riserbo, la censura, insufficientemente motivata, non deve essere vagliata oltre.  
 
7.  
 
7.1. La ricorrente contesta inoltre l'ordine di estirpare l'agrifoglio piantato a ridosso della facciata sud del fabbricato agricolo. Adduce che dagli atti di causa non risulterebbe alcuna prova di immissioni eccessive, segnatamente nella situazione attuale, in cui il fabbricato si trova in stato di abbandono ed è inutilizzato. Rimprovera alla Corte cantonale di non avere considerato che la controparte avrebbe acquistato il fondo part. n. 85 dopo oltre dieci anni dalla messa a dimora dell'agrifoglio e di non avere esaminato la possibilità di ordinare una misura meno incisiva quale la potatura della pianta.  
 
7.2. Nuovamente la ricorrente si limita ad esporre in modo appellatorio la sua opinione, senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni esposte al considerando n. 9 della sentenza impugnata. La Corte cantonale ha infatti accertato sulla base della perizia che il disturbo originato dall'agrifoglio è "mediamente importante", siccome priva dell'aria e della luce necessarie alla sua salubrità il locale al pianterreno del fabbricato agricolo ed espone la facciata dell'edificio al rischio di "muffe e di dilavamenti". Questi accertamenti non sono censurati d'arbitrio con una motivazione rispettosa delle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Essi sono peraltro conformi alla perizia (cfr. pag. 12 seg. del referto peritale) e sono vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). D'altra parte, la Corte cantonale ha riconosciuto che l'agrifoglio beneficerebbe del termine di tolleranza decennale ai sensi dell'art. 160 LAC, rilevando nondimeno che ciò non impedisce la rimozione della pianta in applicazione degli art. 679 cpv. 1 e 684 CC se causa immissioni eccessive. La Corte cantonale ha altresì spiegato le ragioni per cui nella fattispecie una semplice potatura dell'agrifoglio non entra in considerazione. Poiché la ricorrente si scosta dai fatti accertati senza sostanziarli d'arbitrio ed omette di confrontarsi con le considerazioni contenute nel giudizio impugnato, la censura non adempie le citate esigenze di motivazione e non deve essere ulteriormente esaminata.  
 
8.  
 
8.1. La ricorrente critica infine il giudizio sulle spese processuali e le ripetibili di entrambe le istanze cantonali, chiedendo ch'esse siano interamente poste a carico della controparte.  
 
8.2. Premesso che, come visto, l'oggetto dell'impugnativa è circoscritto alla sentenza dell'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF, cfr. consid. 3.3), la ricorrente critica in modo generico la ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili eseguita dalla Corte cantonale, scostandosi altresì dall'esito del giudizio di merito, che reputa a torto arbitrario. Non si confronta puntualmente con il considerando n. 11 della sentenza impugnata, in cui la precedente istanza ha fissato l'ammontare delle spese processuali e delle ripetibili tenendo conto del rispettivo grado di soccombenza delle parti. Né fa al riguardo valere una violazione dell'art. 106 CPC, concernente la ripartizione delle spese giudiziarie, applicato in concreto dalla Corte cantonale. La censura non adempie le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF ed è perciò inammissibile.  
 
9.  
 
9.1. Ne segue che il ricorso sussidiario in materia costituzionale deve essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso in materia civile deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità.  
 
9.2. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
2.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è respinto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente un'indennità di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla prima Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 2 luglio 2021 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
Il Cancelliere: Gadoni