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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_637/2020  
 
 
Sentenza del 3 novembre 2020  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, Italia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa svizzera di compensazione CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 28 agosto 2020 (C-1988/2020). 
 
 
Visto:  
la decisione del 10 febbraio 2005 con cui la Cassa svizzera di compensazione (di seguito CSC) ha riconosciuto a B.________, cittadina italiana nata nel 1929, il diritto a una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (AVS) dal 1° febbraio 2005, 
le decisioni del 3 giugno 2019, passate incontestate in giudicato, con cui la CSC ha chiesto ai figli di B.________ - deceduta il 18 giugno 2018 - in qualità di suoi eredi, la restituzione di fr. 2'412.- per la rendita versata a torto per i mesi di luglio e agosto 2018, 
la decisione del 19 dicembre 2019, confermata su opposizione il 25 febbraio 2020, con cui la CSC ha rifiutato la domanda di condono del 5 luglio 2019 della figlia della de cuius, A.________, 
il giudizio del 28 agosto 2020 con cui il giudice unico del Tribunale amministrativo federale, Corte III, ha confermato il rifiuto di ammettere il condono della restituzione delle prestazioni di vecchiaia indebitamente percepite per complessivi fr. 2'412.-, 
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 6 ottobre 2020 (timbro postale) contro tale giudizio, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio, liberamente e con piena cognizione, l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 141 V 206 consid. 1.1 pag. 208), 
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati, 
 
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti relativi alla procedura giudiziaria precedente non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.), 
che il Tribunale amministrativo federale ha confermato la decisione della CSC di rifiuto della domanda di condono delle prestazioni AVS indebitamente riscosse, difettando il presupposto della buona fede (art. 4 OPGA; sul tema DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103 con riferimenti), in quanto dagli accertamenti effettuati è emerso che gli eredi, in violazione dell'obbligo di informare tempestivamente ogni fatto suscettibile di modificare il diritto alla rendita AVS, hanno avvisato la CSC del decesso della madre - il cui certificato di morte è stato rilasciato il 22 giugno 2018 - solo il 17 agosto 2018, come pure che hanno nel frattempo usato le mensilità di luglio e agosto 2018 della rendita per far fonte a spese correnti della de cuius, 
che la ricorrente postula il condono delle due rendite AVS percepite indebitamente nei due mesi successivi al decesso dell'avente diritto, ritenendo adempiuti i due presupposti cumulativi della buona e delle gravi difficoltà economiche, 
che l'insorgente si limita a richiamarsi, per di più in maniera appellatoria (sul tema DTF 145 I 26 consid. 1.3 pag. 30 con riferimenti) e pertanto inammissibile, alla propria buona fede in quanto avrebbe incassato solo due mensilità per coprire parzialmente le numerose spese della defunta e non invece delle successive mensilità fino a marzo 2019, data a partire dalla quale avrebbe, a suo dire, dovuto dimostrare l'esistenza in vita della madre, 
che in estrema sintesi la ricorrente omette di confrontarsi con le ragioni - di fatto e di diritto - che hanno indotto il Tribunale amministrativo federale a confermare l'assenza dei presupposti per il condono, in concreto essa non allega e tanto meno motiva perché il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto federale o si fonderebbe su un apprezzamento manifestamente erroneo dei fatti, 
che anzi dagli accertamenti del Tribunale amministrativo emerge che alla ricorrente era noto sia l'obbligo di avvisare del decesso dell'avente diritto delle prestazioni AVS, che la mancanza del diritto di usare dopo la morte tali prestazioni, in quanto destinate personalmente alla madre, 
che in assenza del presupposto della buona fede ci si può esimere dall'analisi dell'altro presupposto cumulativo rivendicato dalla ricorrente, ovvero della precaria situazione economica, 
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione suesposte, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 3 novembre 2020 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi