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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_725/2020  
 
 
Sentenza del 4 febbraio 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Jametti, Haag, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Rocco Taminelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2020.214). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 19 dicembre 2019 il Promotore di giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B.________, C.________, D.________, E.________ e altre persone per titolo di abuso di autorità, peculato, corruzione, riciclaggio di denaro, autoriciclaggio e impiego di proventi di attività criminose, nonché per associazione a delinquere. Le indagini si riferiscono a un'operazione d'investimento immobiliare a Londra, effettuata presumibilmente con finalità speculative e finanziata, in parte, con denaro nella disponibilità della Segreteria di Stato e da questa posseduto con vincolo di scopo per il sostegno di attività con fini religiosi e caritatevoli del Santo Padre (cosiddetto obolo di San Pietro). L'autorità estera ha chiesto di acquisire la documentazione concernente le relazioni bancarie dell'inquisito B.________ e delle società a lui riconducibili, nonché il sequestro dei relativi valori. 
 
B.   
Con decisione di chiusura del 4 agosto 2020, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato il mantenimento del sequestro e la trasmissione alle autorità vaticane di svariata documentazione relativa a un conto presso F.________SA intestato al citato indagato. Adita da quest'ultimo, con decisione del 14 dicembre 2020 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso e accertato che la domanda di dissequestro a titolo provvisionale era quindi divenuta priva di oggetto. 
 
C.   
Avverso questa sentenza B.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede preliminarmente di poter completare la motivazione del ricorso e, nel merito, di annullare la decisione della CRP, quella di chiusura del MPC, di respingere la domanda di assistenza estera e di sbloccare il conto litigioso. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto della CRP. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, un sequestro e la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 105).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 104). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5 pag. 107). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).  
 
1.3. La richiesta di poter produrre, eccezionalmente, entro trenta giorni una memoria integrativa dev'essere respinta, non essendo adempiute le condizioni previste dall'art. 43 LTF. Certo, è vero che la decisione impugnata è stata notificata il 15 dicembre 2020 al legale del ricorrente, che aveva pertanto a disposizione pochi giorni feriali per la stesura dell'atto di ricorso, visto che nella materia in esame la sospensione dei termini di ricorso non si applica (art. 46 cpv. 2 LTF). Non si è tuttavia in presenza di un'estensione straordinaria della causa o di particolari difficoltà della stessa (art. 43 lett. b LTF), nozioni che devono essere interpretate in maniera restrittiva (DTF 139 II 404 consid. 5 pag. 419). Il caso non è infatti voluminoso né vi sono molteplici e difficili questioni di fatto o di diritto che imporrebbero di concedere tale facoltà, sulle quali il ricorrente, senza grande dispendio di tempo, poteva e doveva esprimersi compiutamente nell'atto di ricorso (DTF 142 IV 250 consid. 1.5 pag. 255 e contrario; 134 IV 156 consid. 1.6 pag. 161; 133 IV 271 consid. 2.1 pag. 273) : occorre considerare inoltro l'obbligo di celerità (art. 17a AIMP; RS 351.1). La circostanza che la CRP ha emanato dieci sentenze concernenti il ricorrente e società a lui riconducibili non è decisiva, visto che gli atti di ricorso presentati al Tribunale federale sono, praticamente, identici. Per di più, come si vedrà, il ricorso è inammissibile, perché il ricorrente non dimostra (art. 42 cpv. 2 LTF) che si tratterrebbe di un caso particolarmente importante (MARC FORSTER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3aed. 2018, n. 3 e 4 ad art. 43).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente, disattendendo le specificità della procedura di assistenza, si diffonde nel criticare i fatti e l'apprezzamento delle prove posti a fondamento della rogatoria, insistendo sulla pretesa assenza di sufficienti indizi di una sua colpevolezza. Al riguardo egli critica a torto un'asserita carenza di motivazione della decisione impugnata (sul tema vedi DTF 145 IV 407 consid. 3.4.1 pag. 423 in fondo; 145 IV 99 consid. 3.1 pag. 108 seg.), nonché il mancato esperimento di un'istruttoria da parte della CRP. Il giudice dell'assistenza non deve infatti procedere all'assunzione di prove né pronunciarsi sulla (contestata) colpevolezza del ricorrente (DTF 142 IV 175 consid. 5.5 pag. 190). Insistendo sulla sua estraneità ai prospettati reati, egli misconosce che l'assistenza dev'essere prestata anche per acclarare se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi e non soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 551 seg.; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). La trasmissione dei documenti bancari all'autorità richiedente è giustificata, visto ch'ella, contrariamente a quella svizzera, dispone di tutte le risultanze processuali, in particolare anche di quelle relative agli altri inquisiti. Il ricorrente sostiene che dall'acquisto dell'immobile londinese la Segreteria di Stato della Santa Sede non avrebbe subito alcun danno e che i documenti sarebbero stati sottoscritti da membri di detta Segreteria, disattendendo al riguardo che questi ultimi sono invero sospettati dei menzionati reati, in particolare di peculato e corruzione.  
La CRP, ritenendo sufficiente l'esposto dei fatti indicato nella rogatoria non si è scostata dalla costante prassi, ritenuto che l'autorità estera, e ancor meno quella svizzera, deve dimostrare, come erratamente ritenuto dal ricorrente, la commissione degli stessi. Il ricorrente non si confronta del resto minimamente con il fatto, decisivo, che l'acquisto litigioso è stato realizzato mediante l'impiego di somme a destinazione vincolata per attività con fini caritatevoli, invece di utilizzare direttamente le ingenti liquidità disponibili presso una banca svizzera. L'istanza precedente, ritenendo che tali fatti, in Svizzera, potrebbero adempiere gli estremi dei reati di amministrazione infedele, rispettivamente di infedeltà nella gestione pubblica, ha applicato il principio della doppia punibilità in modo conforme alla giurisprudenza (DTF 145 IV 294 consid. 2.2 pag. 298). Del resto, si tratta in sostanza di mere questioni di valutazione di mezzi di prova e dell'applicazione nel caso di specie del principio di proporzionalità e di quello, invalso, dell'utilità potenziale, principi applicati conformemente alla prassi e che in concreto non appaiono particolarmente importanti ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF
 
2.2. Il ricorrente accenna infine al fatto che il procedimento all'estero violerebbe elementari principi procedurali o presenterebbe gravi lacune o altre gravi deficienze (art. 84 cpv. 2 LTF e art. 2 lett. a ed d AIMP), derivanti dall'applicazione della normativa penale e processuale vigente nello Stato della Città del Vaticano, fondata sui previgenti codici penali e di procedura penale italiani, recepiti dallo Stato richiedente, ma non aggiornati, motivo per cui i suoi diritti procedurali non sarebbero sufficientemente tutelati. Al riguardo critica, in maniera generica, l'assunzione di alcune prove avvenute il 19 giugno 2020.  
Questa critica è sollevata per la prima volta nel ricorso in esame. Ora, viola il principio della buona fede processuale tenere in serbo censure per poi addurle in caso di esito negativo della procedura (art. 5 cpv. 3 Cost.; DTF 138 I 97 consid. 4.1.5 pag. 100). La parte che, come in concreto, ha conoscenza di motivi che possono influire sulla decisione da adottare deve infatti invocarli senza indugio e non soltanto qualora l'esito di una procedura le sia sfavorevole (vedi per la ricusazione DTF 140 I 240 consid. 2.4 pag. 244; 139 III 120 consid. 3.2.1 pag. 124; sentenza 1B_542/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 2.1). Il ricorrente non afferma, a ragione, che il MPC prima e la CRP poi non avrebbero trattato questa critica. In effetti, dalla decisione di chiusura del 4 agosto 2020 del MPC risulta ch'egli non ha addotto alcun vizio o gravi lacune del procedimento estero, nozioni che devono essere interpretate in maniera restrittiva (DTF 133 IV 131 consid. 3 pag. 132), limitandosi a criticare solo l'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria, da lui ritenuto insufficiente (art. 28 AIMP), adducendo la sua estraneità ai prospettati reati. Ora, tenuto conto dell'obbligo di celerità vigente nell'ambito dell'assistenza internazionale (art. 17a AIMP), ribadito come visto dall'assenza di ferie giudiziarie e dalla brevità dei termini di ricorso, questo modo di agire dilatorio non può trovare protezione, ritenuto che non spetta al Tribunale federale esprimersi, quale prima e ultima istanza, su critiche e fatti, noti al ricorrente assistito da legali in Svizzera e all'estero, volutamente non invocati tempestivamente. Il ricorrente non si trova peraltro sul territorio dello Stato richiedente e di massima non è quindi legittimato ad addurre tale censura (DTF 130 II 217 consid. 8.1 pag. 227; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5aed. 2019, n. 682 pag. 745 segg. MARIA LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n. 490 pag. 109 e n. 636 pag. 145). 
La censura, motivata in maniera del tutto generica e imprecisa, ritenuto che il ricorrente non si confronta con le modifiche apportate nel corso degli anni dal Legislatore vaticano alla criticata normativa, non adempirebbe inoltre le esigenze di motivazione dell'art. 42 LTF (DTF 145 IV 99 consid. 1.4 e 1.5 pag. 106 e rinvii; 133 IV 131 consid. 3 pag. 132; 130 II 217 consid. 8.1 pag. 227). 
 
2.3. Neppure il mantenimento del criticato sequestro costituisce un caso particolarmente importante. Per di più il ricorrente al riguardo non si confronta con i motivi posti a fondamento del giudizio impugnato (art. 42 LTF).  
 
3.   
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nonché all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 4 febbraio 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri