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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_43/2021  
 
 
Sentenza del 5 febbraio 2021  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. B.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di domicilio UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 novembre 2020 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.65). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 20 novembre 2020 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il gravame presentato il 1° febbraio 2019 da A.________, cittadino portoghese (1987), contro la risoluzione del 12 dicembre 2018 con cui il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del 30 agosto 2018 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni concernente la revoca, per motivi che non occorre qui esporre, del suo permesso di domicilio UE/AELS. Detta decisione, intimata per raccomandata, è stata recapitata al legale dell'interessato il 26 novembre 2020 (vedasi estratto "Track and Trace" agli atti). 
 
B.   
Il 12 gennaio 2021 A.________, sempre patrocinato dallo stesso avvocato, ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo alla sua impugnativa, la sentenza cantonale sia annullata rispettivamente che venga riformata nel senso di accordargli un permesso di dimora. 
Invitato, il 19 gennaio 2021, dal Tribunale federale ad esprimersi sulla questione della tempestività dell'impugnativa, il patrocinatore si è determinato il 2 febbraio successivo. 
Non è stato ordinato alcun altro atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87). 
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 LTF, il termine la cui decorrenza dipende da una notificazione, come nel caso in rassegna, inizia a decorrere dal giorno successivo ed è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). L'art. 47 cpv. 1 LTF prevede che, i termini stabiliti dalla legge, come i termini di ricorso, non possono essere prorogati.  
 
2.2. Il giudizio cantonale, stando all'estratto del servizio Track & Trace della Posta svizzera agli atti, è pervenuto al patrocinatore del ricorrente il giovedì 26 novembre 2020. Il termine di ricorso di 30 giorni al Tribunale federale ha iniziato quindi a decorrere il venerdì 27 novembre 2020 ed è giunto a scadenza, considerata la sospensione dei termini nel periodo dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), lunedì 11 gennaio 2021. Il ricorso, consegnato alla Posta svizzera il 12 gennaio 2021 (data del timbro postale) è di conseguenza tardivo - ciò che peraltro il patrocinatore riconosce, adducendo di essere incorso in errori di calcolo - e sfugge pertanto a ogni altro esame.  
 
3.  
 
3.1. A titolo abbondanziale va osservato che l'argomentazione avanzata dal patrocinatore - secondo cui un giorno di ritardo nella presentazione del ricorso, con susseguente giudizio d'irricevibilità, non può prevalere rispetto al diritto del suo cliente di essere sentito nonché di ottenere un giudizio di merito - oltre a testimoniare di un'ignoranza delle notorie conseguenze connesse al mancato ossequio dei termini di ricorso, non può in ogni caso - e il legale nemmeno lo pretende - essere ipotizzata quale domanda di restituzione del termine per ricorrere ai sensi dell'art. 50 LTF, i motivi di una tale restituzione non essendo all'evidenza adempiuti nella fattispecie (sul tema vedasi sentenze 2F_33/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 3 e rinvii nonché 1C_249/2008 del 9 giugno 2008, pubblicata in RtiD 2009 I pag. 141, consid. 1.2).  
 
3.2. Infine, l'inammissibilità per tardività della presente impugnativa impedisce di procedere ad un qualsiasi esame di merito della causa (sia con sia senza il benestare delle autorità precedenti oppure quale "ultima ratio") come richiesto dal patrocinatore del ricorrente.  
 
4.   
Premesse queste considerazioni il ricorso, tardivo, è inammissibile e va evaso in applicazione della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
5.   
Le spese giudiziarie sono poste a carico dell'autore del gravame, avendole causate inutilmente (art. 66 cpv. 3 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dell'avvocato B.________. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 5 febbraio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera Ieronimo Perroud