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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_59/2021  
 
 
Sentenza del 5 febbraio 2021  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 dicembre 2020 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.589). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
L'11 novembre 2020 il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile siccome tardivo il gravame esperito il 28 settembre 2020 da A.________, cittadino italiano (1994), contro la risoluzione del 25 agosto 2020 con cui la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli aveva revocato il permesso di dimora UE/AELS. 
 
B.   
Con sentenza del 22 dicembre 2020 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha confermato la risoluzione governativa. In primo luogo ha osservato che censure riferite al merito della vertenza erano improponibili, oggetto di disamina essendo unicamente il giudizio d'inammissibilità. In seguito ha rilevato che emergeva dal servizio Track & Trace della Posta svizzera che la decisione del 25 agosto 2020, spedita per lettera raccomandata n. 98.40.338165.00580548, era stata consegnata il 26 agosto 2020 all'interessato non invece, come sostenuto, il 27 agosto 2020. Il termine di ricorso (art. 68 cpv. 1 LPAmm; RL/TI 165.100) era quindi giunto a scadenza il venerdì 25 settembre 2020, ragione per cui il gravame, inoltrato il lunedì 28 settembre 2020, era manifestamente tardivo. 
 
C.   
Il 14 gennaio 2021 A.________ si è rivolto al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, di annullare la sentenza impugnata e di non revocargli il permesso di dimora UE/AELS. Riaffermando  "di avere ricevuto la decisione dell'Ufficio della migrazione 25 agosto 2020, per cui il ricorso non è tardivo" contesta poi, con motivi che non occorre qui esporre, la revoca della sua autorizzazione di soggiorno.  
Il 20 gennaio 2021 il Tribunale federale ha informato il ricorrente che il suo gravame non adempiva le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e l'ha invitato a rimediare alle mancanze riscontrate prima della scadenza del termine per ricorrere (art. 100 LTF in relazione con gli art. 44, 46 e 47 cpv. 1 LTF). Il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta di emendare il suo gravame. Non è stato ordinato alcun altro atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii).  
 
1.2. Il ricorrente è cittadino italiano e l'ALC (RS 0.142.112.681) gli conferisce, di principio, un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi o meno un'attività lucrativa (DTF 136 II 177 consid. 1.1), motivo per cui l'eccezione dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova applicazione nei suoi confronti (sentenza 2C_310/2012 del 12 novembre 2012 consid. 1.2). Il gravame, presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 e 46 cpv. 1 lett. c LTF) e diretto contro una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF), è quindi ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
1.3. Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Nell'allegato ricorsuale, la parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale, che dev'essere fatta valere con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2).  
 
2.  
 
2.1. Oggetto di disamina può essere unicamente la questione di sapere se il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha, a ragione, confermato il giudizio con cui il Governo ticinese ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, il ricorso sottopostogli il 28 settembre 2020. In altre parole oggetto di giudizio è unicamente l'eventuale applicazione arbitraria del diritto procedurale cantonale. Ora, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2 e rispettivi rinvii).  
 
2.2. Nella presente fattispecie l'allegato ricorsuale nulla contiene in merito all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2; 134 II 124 consid. 4.1) delle conseguenze che derivano dal mancato rispetto del termine di ricorso di trenta giorni di cui all'art. 68 cpv. 1 LPAmm, cioè l'inammissibilità dell'allegato ricorsuale (art. 13 cpv. 1 LPAmm). Limitarsi, come fatto dal ricorrente, a precisazioni puntuali sulla sua attuale situazione rispettivamente a criticare il merito della vertenza, adducendo che il giudizio contestato è ingiustificato nonché sproporzionato, non adempie all'evidenza le esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. L'impugnativa sfugge pertanto ad un esame di merito.  
 
2.3. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 LTF.  
 
3.  
 
3.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.  
 
3.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 5 febbraio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud