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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_11/2021, 4A_13/2021  
 
 
Sentenza del 5 febbraio 2021  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
B.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
4A_11/2021 
C.________, 
patrocinato dall'avv. Rocco Olgiati, 
opponente, 
 
 
4A_13/2021 
D.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Rocco Olgiati, 
opponente. 
 
Oggetto 
risarcimento danni, 
 
ricorsi contro le sentenze emanate il 30 novembre 2020 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2019.58 e 16.2019.59). 
 
 
Considerando:  
che con sentenze del 30 novembre 2020 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, in accoglimento dei reclami presentati da B.________, le petizioni inoltrate contro di lei dalla D.________ SA e dal direttore di quest'ultima C.________ e ha posto le spese processuali di entrambe le istanze a carico degli attori; 
che B.________ è insorta contro tali sentenze al Tribunale federale con atto dell'8 gennaio 2021; 
che le due decisioni impugnate si riferiscono fondamentalmente ai medesimi fatti, pongono gli stessi temi giuridici e vedono sostanzialmente coinvolte le medesime parti, ragione per cui per motivi di economia procedurale si giustifica congiungere le due procedure ed evaderle con un unico giudizio (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC; DTF 133 IV 215 consid. 1; 131 V 59 consid. 1; 128 V 124 consid. 1); 
che con l'atto di ricorso di 45 pagine - contenente 5 gravami formulati in modo inestricabile congiuntamente al marito il cui esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario è stato limitato in via cautelare (cfr. la sentenza pronunciata in data odierna nelle cause 4A_15/2021 e 4A_17/2021) - la ricorrente non si è limitata ad attaccare le predette due sentenze cantonali concernenti peraltro cause in cui è risultata vincente, ma formula pure una serie di astruse richieste, segnatamente di pagamento nei confronti dello Stato del Cantone Ticino; 
che i ricorsi rivestono un carattere querulomane e abusivo e vanno pertanto dichiarati inammissibili dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. c LTF); 
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura federale dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole delle impugnative (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono messe a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Le cause 4A_11/2021 e 4A_13/2021 sono congiunte. 
 
2.   
I ricorsi sono inammissibili. 
 
3.   
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
4.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
5.   
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 febbraio 2021 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Piatti