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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1074/2018  
 
 
Sentenza del 6 dicembre 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________ e B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
Imposta federale diretta e imposta cantonale 2009, 2010 e 2011, 
 
ricorso contro le sentenze emanate il 6 novembre 2018 dal Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino 
(80.2017.267 - 268 e 80.2017.302 - 303). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenze del 26 marzo 2018 e del 5 aprile 2018 (cause 2C_61/2018 e 2C_236/2018) il Tribunale federale ha respinto i ricorsi presentati tempestivamente da A.A.________ e B.A.________ contro le decisioni incidentali 21 dicembre 2017 e 9 febbraio 2018 della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che negavano loro il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nell'ambito di due procedimenti pendenti dinanzi a detta autorità in materia di imposta federale diretta e d'imposta cantonale 2009 - 2011. Il rifiuto del beneficio chiesto si fondava sull'inesistenza di sufficienti probabilità di successo delle impugnative nel merito, senza esame dell'effettivo stato di bisogno degli insorgenti. 
 
B.   
Richiamando le due sentenze federali, la Camera di diritto tributario si è rivolta il 13 aprile 2018 ai coniugi A.________ chiedendo loro se volevano mantenere oppure ritirare i ricorsi concernenti le tassazioni 2009 - 2011. Nel caso in cui volessero mantenerli, li ha invitati a versare un importo complessivo di fr. 6'000.-- (fr. 3'000.-- per ricorso), a titolo di garanzia per le tasse processuali. La domanda era fondata sull'art. 231 cpv. 1 LT (RL/TI 640.100), secondo cui può essere esatto, tra l'altro, dal ricorrente in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura. I contribuenti venivano anche informati che in caso di mancato o ritardato pagamento, i ricorsi sarebbero stati dichiarati irricevibili (art. 231 cpv.1 in fine LT). 
Con scritto del 17 aprile 2018 B.A.________ ha fatto valere che era nell'impossibilità di versare l'importo esatto, motivo per cui chiedeva di unire i due ricorsi e di potere versare un solo anticipo di fr. 3'000.-- in rate di fr. 600.-- mensili. Infine sollecitava un  "piccolo appuntamento" con il Presidente della Corte.  
Il 23 aprile successivo il Presidente della Camera di diritto tributario, prendendo atto della lettera di B.A.________ e in particolare della sua volontà di non rinunciare alla prosecuzione delle cause, ha comunicato a quest'ultimo che non si poteva prescindere dalla richiesta di anticipo delle spese processuali nonché l'ha informato che non entrava in considerazione né una riduzione né una rateizzazione della somma domandata. Escludeva inoltre l'utilità di un colloquio personale e concedeva infine all'interessato in via del tutto eccezionale un'ultima proroga del termine per versare gli anticipi domandati fino al 10 maggio 2018, reiterando che in caso di mancato o ritardato pagamento le impugnative sarebbero state dichiarate inammissibili. 
Con lettera del 28 aprile 2018 indirizzata al Presidente della Camera di diritto tributario B.A.________ ha ripresentato la sua domanda di audizione, asserendo che la stessa  "permetterebbe di chiarire diversi punti che potrebbero portare nel prossimo futuro ad una regolarizzazione delle tasse correnti" nonché di unificazione dei ricorsi e di riduzione della somma chiesta a titolo di anticipo delle spese.  
Constatando che entro il termine assegnato i coniugi A.________ non avevano provveduto a versare gli anticipi richiesti, il Presidente della Camera di diritto tributario, in applicazione dell'art. 231 cpv. 1 LT, ha dichiarato irricevibili i loro ricorsi con due giudizi separati del 6 novembre 2018. 
 
C.   
Con un unico ricorso datato 3 dicembre 2018 A.A.________ e B.A.________ impugnano dinanzi al Tribunale federale le due sentenze cantonali del 6 novembre 2018. I ricorrenti chiedono  "di accogliere il ricorso nel senso di riconsiderare l'assistenza giudiziaria per i due gravami. Unificare i due ricorsi ed intimare alla CDT l'evasione degli stessi. In subordine di unificare i due ricorsi ed intimare alla CDT l'evasione degli stessi previa versamento di un solo acconto spese di chf. 3.000, versabili in 5 rate mensili di chf. 600".  
Non è stato ordinato nessun atto istruttorio, unicamente la trasmissione di alcuni atti cantonali. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii). 
 
2.   
 
2.1. La procedura davanti al Tribunale federale può riguardare solo la questione dell'inammissibilità dei ricorsi alla Camera di diritto tributario, a causa del mancato pagamento in tempo utile della somma globale chiesta a titolo di anticipo spese, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. In questo contesto, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale sono considerati lesi e di esporre le relative censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286; 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41 e rispettivi rinvii).  
 
2.2. Nella fattispecie i ricorrenti non si dolgono di un'applicazione arbitraria dell'art. 231 cpv. 1 LT, il quale disciplina le condizioni alle quali la Camera di diritto tributario può esigere il versamento di un anticipo delle spese nonché le conseguenze del mancato pagamento. Essi infatti non adducono alcunché a questo proposito, limitandosi a ribadire il loro stato d'indigenza nonché la loro proposta di ridurre e rateizzare la somma domandata (la quale è stata trattata in data 23 aprile 2018). Invano poi si cerca nell'impugnativa un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato. Da quanto precede discende che l'argomentazione dei ricorrenti non è topica e non rispetta le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF: l'impugnativa sfugge di conseguenza ad un esame di merito e può essere decisa nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF.  
 
3.   
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
3.   
Comunicazione ai ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e al Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 
 
 
Losanna, 6 dicembre 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud