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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_104/2022  
 
 
Sentenza del 7 settembre 2022  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Stadelmann, Moser-Szeless, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, patrocinato dall'avv. Vincenzo Luisoni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita di invalidità), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 gennaio 2022 (32.2021.96). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
In seguito a un infortunio intervenuto il 26 gennaio 2015 A.________, nato nel 1968, ha inoltrato il 23 ottobre 2015 una domanda di prestazioni AI presso l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI). In precedenza l'interessato aveva già beneficiato di prestazioni dell'assicurazione invalidità che lo aveva posto al beneficio di una rendita intera AI dal 1° agosto 1990 al 30 settembre 1993, di un quarto di rendita dal 1° maggio al 31 luglio 2005 e di una rendita intera dal 1° agosto 2005 al 28 febbraio 2006. Con decisione del 6 luglio 2021, l'UAI gli ha riconosciuto il diritto a una rendita intera AI dal 1° gennaio 2016 al 31 agosto 2017, con diritto al versamento a partire dal 1° aprile 2016. 
 
B.  
A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino il 7 settembre 2021, domandando il riconoscimento di una rendita intera dal 1° luglio 2016 e di una mezza rendita dal 1° maggio 2017. Con sentenza del 17 gennaio 2022 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il gravame e confermato la pronuncia dell'UAI. 
 
C.  
Il 18 febbraio 2022 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale del 17 gennaio 2022 e, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera AI dal 1° luglio 2016 e di una mezza rendita dal 1° maggio 2017. In via subordinata, postula la retrocessione degli atti all'UAI per nuova decisione. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorrente, come davanti al Tribunale cantonale, richiede di essere posto al beneficio di una rendita intera AI dal 1° luglio 2016 e di una mezza rendita dal 1° maggio 2017, quando invece l'UAI gli ha riconosciuto il diritto a una rendita intera AI dal 1° gennaio 2016 al 31 agosto 2017. Ora, dalla motivazione della memoria ricorsuale - alla luce della quale vanno interpretate le conclusioni (DTF 147 V 369 consid. 4.2.1; cfr. anche sentenza 5A_127/2020 del 22 aprile 2021 consid. 1.2) - si evince che l'insorgente non intende contestare il diritto alla rendita intera versata prima del 1° luglio 2016 e neppure la prestazione riconosciuta fino al 31 agosto 2017. Le conclusioni del ricorrente vanno quindi interpretate nel senso che chiede il riconoscimento del diritto a una mezza rendita dopo il 31 agosto 2017. 
 
2.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2; 140 III 16 consid. 2.1 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Oggetto del contendere è il raffronto dei redditi operato dal Tribunale cantonale e, in particolare, l'importo del reddito da valido, nonché la deduzione del salario statistico da invalido.  
 
3.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto le norme legali e la prassi in materia, rammentando la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 4-8 LPGA) e la sua determinazione (art. 28a LAI e art. 16 LPGA). Il Tribunale cantonale ha inoltre illustrato le regole concernenti il raffronto dei redditi percepiti prima e dopo l'invalidità che sono alla base del calcolo del grado d'invalidità, precisando la nozione di salario da valido (sentenza 9C_590/2020 del 19 ottobre 2021 consid. 4.3). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
3.3. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20; cfr. ulteriore sviluppo dell'AI; modifica del 19 giugno 2020, RU 2021 705, FF 2017 2191). La decisione dell'UAI, confermata dalla Corte cantonale, è stata emessa il 6 luglio 2021 ovvero prima dell'entrata in vigore della revisione del 1° gennaio 2022. Conformemente ai principi generali del diritto intertemporale e ai fatti rilevanti del caso (fra molte cfr. DTF 148 V 174 consid. 4.1 con riferimenti), le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) e quelle dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) così come la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) sono quindi applicabili nella versione valida fino al 31 dicembre 2021. Si rileva inoltre che, conformemente alla giurisprudenza consolidata, sono determinanti i fatti realizzati fino al momento della decisione contestata, ovvero fino al 6 luglio 2021 (sulla questione cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1; 121 V 362 consid. 1 b con riferimenti).  
 
4.  
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale decisivo per la determinazione del reddito da valido non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, se non fosse diventata invalida. Di regola ci si basa sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari (v. fra tante DTF 144 I 103 consid. 5.3 e 134 V 322 consid. 4.1). Questo perché normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute. In circostanze particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dalla Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (sentenza 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 consid. 6.1 con i riferimenti). 
 
5.  
 
5.1. Per quanto riguarda il reddito da valido, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che questo doveva essere fissato fondandosi sui dati statistici e non sul guadagno realizzato dal ricorrente nell'ultima attività svolta o su quello che avrebbe verosimilmente conseguito se non fosse diventato invalido. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che il ricorrente, di formazione montatore di impianti sanitari e di riscaldamento, non poteva avvalersi del reddito percepito da ultimo presso la B.________ Sagl, dove aveva lavorato appunto come idraulico (al 90%) e con compiti dirigenziali (al 10%), perché questa attività era stata troppo breve. Il contratto di lavoro era stato infatti concluso nel mese di ottobre 2014 e l'infortunio che ha messo un termine a quest'attività è sopravvenuto il 26 gennaio 2015. La B.________ Sagl ha peraltro cessato le sue attività e licenziato tutto il suo personale nel novembre 2016. Dal 2009 all'ottobre 2014, l'insorgente aveva lavorato come montatore di impianti sanitari in qualità d'indipendente e pertanto non ci si poteva riferire ai redditi percepiti durante quel periodo per stabilire il salario da valido determinante per il raffronto dei redditi di cui sopra. In precedenza, il ricorrente aveva svolto diverse attività in altri ambiti che non sono determinanti per la questione litigiosa. Inoltre, non ci si poteva fondare sul reddito percepito presso il primo datore di lavoro dell'insorgente, la ditta C.________ & Co, negli anni '80. Il ricorrente non ha più lavorato in quella ditta da allora; peraltro non si conosce l'attività che egli aveva svolto all'epoca. Per gli stessi motivi, secondo il Tribunale cantonale, non ci si potrebbe fondare sulla dichiarazione del 15 gennaio 2021 della C.________ & Co secondo la quale una persona al beneficio di due diplomi di installatore sanitario e di riscaldamenti potrebbe percepire presso questa ditta un salario annuale da fr. 106'000.- a 116'000.- lordi.  
 
5.2. Il ricorrente fa valere che il reddito da valido deve essere stabilito conformemente alla dichiarazione della C.________ & Co che attesta un salario annuale da fr. 106'000.- a 116'000.- lordi per una persona con la sua formazione. Peraltro, già nel 2009, la stessa ditta aveva ritenuto un salario lordo di fr. 93'000.- nell'ambito di una precedente procedura. Per suffragare la sua richiesta, l'insorgente fa valere che i suoi problemi di salute risalgono agli anni '80, come lo dimostra il riconoscimento della rendita intera dal 1° agosto 1990.  
 
6.  
 
6.1. Sapere quale lavoro farebbe l'assicurato senza il danno alla salute, in considerazione del corso ipotetico degli eventi, è una questione di fatto (sentenza 9C_590/2020 già citata consid. 4.3). Di conseguenza, le conclusioni del Tribunale cantonale sono in linea di principio vincolanti per il Tribunale federale, a meno che non siano manifestamente inesatte o comportino una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (cfr. consid. 2). I giudici cantonali hanno ritenuto che l'insorgente, di formazione montatore sanitario e di riscaldamenti, ha iniziato la sua carriera in questo ambito presso la C.________ & Co e, dopo averla interrotta alla fine degli anni '80, ha ripreso a lavorare in questo ambito a partire dal 2009 dapprima come indipendente e poi come salariato. Questi accertamenti non sono contestati dall'insorgente. Si deve pertanto ritenere che l'interessato, rispetto all'inizio della sua attività lucrativa, non ha cambiato il suo lavoro di installatore sanitario per il quale è formato.  
 
6.2. Litigiosa è invece la questione se ci si può riferire al salario che l'insorgente avrebbe potuto percepire presso la C.________ & Co, oppure se ci si deve riferire a un salario statistico per stabilire il salario da valido. Va osservato che il ricorrente stesso non mette in discussione che non si possano prendere in considerazione gli altri redditi da lui percepiti nelle sue precedenti attività. Ora, quanto ritenuto dal Tribunale cantonale non viola il diritto federale. Non è infatti dimostrato che l'insorgente avrebbe continuato a lavorare presso la C.________ & Co fino al momento dell'insorgenza del danno alla salute. Da allora, il ricorrente ha avuto diritto a una rendita d'invalidità per una durata complessiva di circa 3 anni all'inizio degli anni '90 e per nemmeno un anno nel 2005 / 2006. Nel frattempo ha svolto numerose attività e dal 2009 ha ripreso un'attività nel ramo nel quale si era formato. Non si può ritenere che in seguito all'invalidità insorta nel 1989/1990 ha dovuto cambiare definitivamente il suo orientamento professionale, prova ne è che ha potuto riprendere nel 2009 l'attività di installatore sanitario per più di 5 anni. Il cambiamento professionale si è reso necessario solo con l'infortunio occorso il 26 gennaio 2015. Non ci si può pertanto fondare su quanto dichiarato il 15 gennaio 2021 dalla C.________ & Co per stabilire il salario da valido. Peraltro, non è dato sapere quale era esattamente l'attività svolta dall'insorgente presso questa società e neppure quale era il salario da lui percepito all'epoca.  
 
 
6.3. Il ricorrente non contesta concretamente come il salario da valido sia stato calcolato applicando le statistiche. Il Tribunale federale non è quindi tenuto (art. 42 cpv. 2 LTF) a riesaminare l'importo statistico di fr. 91'185.25 per il 2017 stabilito dal Tribunale cantonale.  
 
7.  
Il ricorrente critica inoltre l'ammontare del 10% della riduzione del reddito da invalido ritenuto dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, chiedendo una deduzione del 15%. Egli formula tuttavia la sua richiesta senza evidenziare un abuso o un eccesso di apprezzamento ad opera dell'autorità giudiziaria inferiore, allorquando ha accertato l'adeguatezza della riduzione del 10% stabilito dall'amministrazione (sul tema cfr. DTF 137 V 71 consid. 5; 126 V 75 consid. 5a/cc). In ogni modo il ricorrente nemmeno sostanzia, con la pretesa riduzione del 15% del reddito da invalido, che egli avrebbe ottenuto almeno un grado di invalidità del 40% con diritto quindi a un quarto di rendita. 
 
8.  
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 7 settembre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
Il Cancelliere: Bernasconi